ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03185

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 264 del 22/11/2019
Abbinamenti
Atto 5/03184 abbinato in data 29/01/2020
Firmatari
Primo firmatario: SPORTIELLO GILDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 21/11/2019
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 21/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 21/11/2019
Stato iter:
29/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/01/2020
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 29/01/2020
Resoconto SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 22/11/2019

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 29/01/2020

DISCUSSIONE IL 29/01/2020

SVOLTO IL 29/01/2020

CONCLUSO IL 29/01/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03185
presentato da
SPORTIELLO Gilda
testo di
Venerdì 22 novembre 2019, seduta n. 264

   SPORTIELLO, NESCI e SARLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le infezioni sessualmente trasmesse (Ist) costituiscono malattie infettive molto diffuse che interessano, a livello globale, milioni di individui ogni anno. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), riporta che si contano oltre 30 diversi patogeni, tra batteri, virus, protozoi, funghi ed ectoparassiti, responsabili di Ist. Questi patogeni si possono trasmettere attraverso qualsiasi tipo di rapporto sessuale (vaginale, anale e orale) per contatto con i liquidi organici infetti (sperma, secrezioni vaginali, sangue, saliva);

   tra le infezioni più diffuse ci sono la clamidia, la vaginite, l’herpes genitale, condilomi, la candida, le verruche genitali, la sifilide, la gonorrea, la pediculosi. Appartiene a questa categoria anche l'Hiv, un virus che attacca il sistema immunitario causandone un progressivo indebolimento e rendendo la persona più suscettibile alle infezioni. L'Hiv può condurre all'Aids, la più grave tra le malattie a trasmissione sessuale;

   in questo contesto di malattie infettive, occorre tenere in grande considerazione che il preservativo è stato individuato unanimemente come l'unico strumento davvero efficace nel prevenire la trasmissione delle diverse Ist, capace di abbattere anche il rischio di contrazione per semplice contatto di infezioni come l’herpes genitale, la sifilide, le verruche genitali, la gonorrea e l'Hpv; il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, in attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, all'articolo 21, comma 2-ter, così come modificato dal decreto legislativo n. 37 del 2010, prevede che, nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale; tale decreto ministeriale, a quanto risulta all'interrogante, non è stato ancora emanato;

   il preservativo è un dispositivo a sé stante, non equiparabile a tutti gli altri dispositivi, dai quali si distingue per natura, modalità di utilizzo e valore in termini di prevenzione sociale e sanitaria, contrariamente agli altri dispositivi medici, per i quali l'autorizzazione alla pubblicità potrebbe trovare giustificazione nella necessità di controllo su un possibile uso improprio o eccessivo da parte del consumatore;

   il Ministero della salute, nella sua relazione al Parlamento nel 2017 sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione Hiv, afferma che tutta la popolazione sessualmente attiva è a rischio di infezione, ma, fra tutte le classi di età, la più esposta sarebbe quella dei giovani tra i 15 e i 24 anni –:

   se intenda intraprendere l'iniziative di competenza per escludere i preservativi dall'obbligo di autorizzazione ministeriale ai fini pubblicitari così come previsto dalla normativa di cui premessa, al fine di rafforzare la diffusione dell'informazione sui metodi di prevenzione per le infezioni sessualmente trasmesse, che colpiscono soprattutto i giovani tra i 15 e i 24 anni del nostro Paese.
(5-03185)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 gennaio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-03185

  Rispondo congiuntamente alle due interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei loro contenuti.
  Il profilattico o preservativo è un dispositivo medico, utilizzato come protezione delle malattie da contagio sessuale, ovvero utilizzato come anticoncezionale.
  I dispositivi medici vengono raggruppati, in considerazione della loro complessità e del rischio per il paziente, in 4 classi di rischio (I, II a, II b, III).
  Solitamente, i profilattici sono classificati II b, o nell'ipotesi che contengano un medicinale, sono inseriti in classe III.
  Il profilattico, al pari di tutti i dispositivi medici che non sono venduti su prescrizione medica, o impiegati con l'assistenza di un medico, o di un altro professionista sanitario, possono essere pubblicizzati in base alle condizioni dettate dalla vigente normativa.
  Come noto, nelle linee generali, la pubblicità dei dispositivi medici è disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici» che al comma 2 prevede: «La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi (...) è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti (...)».
  Tale disposizione in effetti trae la propria origine dalla disciplina della pubblicità sanitaria delineata dall'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ancora oggi in vigore, e che costituisce la base di tutta la normativa successiva del settore, ponendo dei limiti alla pubblicità verso il pubblico dei prodotti di interesse sanitario, a tutela del consumatore/paziente.
  Detto articolo 201, infatti, sempre nelle linee generali, prevede che la pubblicità di mezzi di prevenzione e cura delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici, acque minerali, e altro deve essere sottoposta ad un controllo preventivo da parte di appositi Organi (attualmente il Ministero della salute) e quindi necessita di autorizzazione, sentito il parere di una apposita «Commissione di esperti», oggi nominata dal Ministro della salute.
  Quanto ai requisiti e alle caratteristiche della pubblicità dei dispositivi medici, preciso che i requisiti generali di un messaggio pubblicitario riguardante un dispositivo medico, nonché le caratteristiche, i contenuti minimi, i contenuti non consentiti, sono individuati mutuando le caratteristiche ed i contenuti dei messaggi pubblicitari dei medicinali indicati nel decreto legislativo n. 219/2006, tenuto conto che si tratta di prodotti strettamente connessi con la salute; e comunque nel rispetto delle disposizioni normative.
  Nel rispetto delle vigenti disposizioni, i criteri a disposizione degli esperti che compongono la Commissione deputata a valutare i messaggi pubblicitari sono molto chiari, nel senso che l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che ne stabilisce una dettagliata disciplina.
  Inoltre, il Ministero della salute ha adottato apposite Linee guida, condivise con le associazioni rappresentative delle industrie, per la divulgazione della pubblicità dei dispositivi medici attraverso i nuovi mezzi mediatici (internet, social network, e altro), ed attualmente anche la pubblicità dei profilattici viene regolarmente autorizzata dal Ministero.
  In tutti i messaggi pubblicitari autorizzati viene imposto di riportare la seguente frase: «Conferiscono protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso».
  Posto quanto sopra, nel caso di specie occorre, tuttavia, segnalare, in ordine alla disciplina dettata dal succitato articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, anche il comma 2-ter dello stesso articolo che statuisce espressamente «Nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale».
  Infatti, sebbene l'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, preveda un controllo preventivo da parte di appositi Organi, successivamente il legislatore ha previsto con il comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, di identificare le fattispecie, nell'ambito dei dispositivi per i quali è prevista la pubblicità, che non necessitano di autorizzazione ministeriale.
  Con riguardo segnatamente ai profilattici, appare utile un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dal citato comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, proprio perché favorirne la comunicazione pubblicitaria favorirebbe una maggiore consapevolezza dei destinatari del messaggio pubblicitario maggiormente informati sull'importanza della prevenzione; supporterebbe maggiormente l'azione di contrasto alle infezioni sessualmente trasmesse portato avanti dalle istituzioni; il SSN si avvarrebbe di una considerevole diminuzione dei costi legati alle infezioni sessualmente trasmesse; il sistema italiano, almeno per i preservativi, sarebbe pienamente allineato agli altri paesi dell'UE.
  D'altra parte proprio nella consapevolezza della delicatezza e dell'impatto di natura sanitaria connesso all'utilizzo dei profilattici, solo in taluni casi sono apparse necessarie delle modifiche ai testi pubblicitari, in quanto contenevano informazioni errate o ingannevoli, ovvero si sono verificati casi in cui le informazioni relative alla destinazione d'uso del prodotto venivano totalmente occultate dalla ridondanza di altre informazioni di nessun interesse sanitario.
  Alla luce delle considerazioni sviluppate, confermo l'attenzione che si pone sulla questione in esame, rassicurando che NAS, Ministero e AGCM hanno già facoltà di intervenire ex post per il controllo della comunicazione pubblicitaria, in particolare i NAS dispongono di un nucleo specializzato in pubblicità dei medical device garantendo di fatto già una misura a tutela del consumatore. Se infatti la ratio di un controllo preventivo della commissione ministeriale è quella di tutelare il cittadino, nel caso dei profilattici parliamo di un dispositivo che, se non impropriamente utilizzato, non solo non può nuocere alla salute, ma al contrario, comporta enormi vantaggi per la salute pubblica.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

prevenzione delle malattie

attrezzature medico-chirurgiche