ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 258 del 13/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: APRILE NADIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/11/2019
Stato iter:
11/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 11/12/2019
Resoconto APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/12/2019
Resoconto APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 11/12/2019

SVOLTO IL 11/12/2019

CONCLUSO IL 11/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03134
presentato da
APRILE Nadia
testo di
Mercoledì 13 novembre 2019, seduta n. 258

   APRILE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio 2018, all'articolo 1, commi 999-1006, ha disposto l'applicazione ai redditi di capitale e ai redditi diversi conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate, della ritenuta a titolo d'imposta con aliquota al 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate;

   il citato comma 1006, in particolare, ha introdotto una disciplina transitoria prevedendo che, in deroga ai commi 999-1005, alle distribuzione di utili, derivanti da partecipazioni qualificate, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuassero ad applicarsi le previsioni di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2017; a detti utili, pertanto si applica il regime impositivo vigente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018 (1° gennaio 2018) che prevedeva che gli stessi concorressero parzialmente, a seconda del periodo in cui si fossero prodotti, alla formazione del reddito imponibile del contribuente;

   dalla lettura della richiamata norma (commi 1005 e 1006) non è però chiaro se il regime transitorio si possa o meno applicare agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata prima del 31 dicembre 2017, ma il cui pagamento di fatto sia stato effettuato in epoca successiva al 1° gennaio 2018;

   ciò significa che non è dato comprendere se, nel caso di delibera di distribuzione del dividendo adottata nel 2017 (o in esercizi precedenti), all'atto del pagamento nel corso del 2018 o in esercizi successivi, occorrerà applicare il nuovo regime di assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta del 26 per cento sia in relazione alle partecipazioni qualificate che a quelle non qualificate o quello previsto dal decreto ministeriale del 26 maggio 2017 –:

   quali iniziative intenda assumere al fine di chiarire se la disciplina transitoria di cui al comma 1006 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 sia applicabile anche agli utili percepiti dopo il 31 dicembre 2017 a seguito di delibera assembleare adottata prima del 1° gennaio 2018.
(5-03134)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03134

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere se la disciplina transitoria relativa alla distribuzione degli utili prevista dall'articolo 1, comma 1006, della legge 205 del 2017 sia applicabile anche agli utili percepiti dopo il 31 dicembre 2017 a seguito di delibera assembleare adottata prima del 1o gennaio 2018.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitali e diversi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), percepiti dalle persone fisiche, prevedendo per tali redditi la tassazione nella misura del 26 per cento, con l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva.
  In particolare, il comma 1005 prevede che le nuove disposizioni «si applicano ai redditi di capitali percepiti a partire dal 1o gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1o gennaio 2019».
  Tale disposizione detta la regola generale di decorrenza del nuovo regime di tassazione che, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, si applica in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a partire dal 1o gennaio 2018.
  Il successivo comma 1006 prevede che, in deroga a tale principio generale, «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», continua ad applicarsi il regime di tassazione preesistente.
  Come noto, in base al regime previgente di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di un'impresa commerciale, concorrono alla formazione della base imponibile dell'IRPEF del socio persona fisica limitatamente al 40 per cento del loro ammontare.
  Con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la predetta misura è stata elevata al 49,72 per cento per effetto dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2008.
  Successivamente, la predetta misura è stata elevata a 58,14 ad opera del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 26 maggio 2017, con riferimento ai dividendi formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  Ciò posto, per effetto del regime transitorio di cui all'articolo 1, comma 1006, della legge di bilancio 2018, gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel suddetto periodo transitorio (1o gennaio 2018 – 31 dicembre 2022), concorrono a formare il reddito complessivo della persona fisica, che detiene la partecipazione qualificata al di fuori dell'attività d'impresa, nella misura del 40 per cento del loro ammontare.
  Gli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016, la cui delibera di distribuzione sia compresa nel periodo transitorio, concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare.
  Infine, gli utili prodotti nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 deliberati dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 concorrono al reddito complessivo del contribuente nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare.
  Tenuto conto del mutamento della disciplina di tassazione, il legislatore ha salvaguardato, per un periodo di tempo limitato, il regime fiscale degli utili formati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del nuovo regime, facendo riferimento nella disposizione transitoria agli utili deliberati a partire dal 1o gennaio 2018.
  Un'interpretazione logico-sistematica delle disposizioni in esame – che intende conservare agli utili formatisi prima della entrata in vigore della legge di riforma lo stesso trattamento fiscale (ossia l'imponibilità parziale) che gli utili stessi avrebbero avuto se gli utili fossero stati distribuiti nel periodo di formazione e non in un periodo successivo – non può che condurre ad affermare che agli utili deliberati fino al 31 dicembre 2017 debba applicarsi il previgente regime di tassazione dei dividendi, ancorché gli stessi siano distribuiti dal 1o gennaio 2018.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trattenuta alla fonte

reddito imponibile