ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03105

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 256 del 11/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 11/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/11/2019
Stato iter:
11/12/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/12/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 11/12/2019
Resoconto UNGARO MASSIMO ITALIA VIVA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 11/11/2019

DISCUSSIONE IL 11/12/2019

SVOLTO IL 11/12/2019

CONCLUSO IL 11/12/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03105
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Lunedì 11 novembre 2019, seduta n. 256

   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i costi per aprire un conto corrente per connazionali non residenti non sono uguali a quelli che bisogna sostenere per aprire un conto corrente ordinario. Si sostiene che questo accada per via delle commissioni più alte e dei maggiori controlli fiscali che questa tipologia di conti correnti richiedono;

   anche se si ha la cittadinanza italiana e si è regolarmente iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, per gli italiani non residenti si ha l'obbligo, per effetto del recepimento della normativa comunitaria antiriciclaggio in vigore dal febbraio 2015, di chiudere il conto corrente italiano e trasferire tutte le somme in esso, a patto che tale conto venga aperto presso una banca regolarmente operante in Italia;

   la predetta tipologia di rapporto bancario è molto costosa con pesanti limitazioni di operatività: ad esempio, non è concesso il servizio di banca telematica così come sono interdetti altri strumenti di pagamento elettronico, quali quello della carta di credito. Mediamente secondo fonti Abi il costo annuo si aggira intorno ai quattro-cinquecento euro;

   molte sono le lamentele pervenute all'interrogante in merito ai citati costi;

   pur considerando legittime e assolutamente giuste normative stringenti contro le frodi valutarie e fiscali, si tratta evidentemente di una discriminazione verso una parte di connazionali che spesso per necessità emigra e che, anche per tutelarsi da svalutazioni valutarie o costi di cambio, decide di mantenere i propri risparmi in Italia e magari sostenere un mutuo per pagare una casa acquistata nella Penisola –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se non ritenga, pur salvaguardando l'assetto delle normativa antiriciclaggio vigente, di adottare iniziative per correggere questa evidente discriminazione economica e nell'accesso al credito, in relazione al verificarsi di determinate condizioni favorevoli e di affidabilità fiscale verso gli italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire, stante il fatto che conviene al «sistema Paese» avere depositi monetari per una più facile spesa nel Paese di giacenza, per aumentare la raccolta degli istituti di credito, anche in considerazione degli effetti sul gettito fiscale.
(5-03105)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 dicembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03105

  In riscontro alle richieste degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si rammenta, preliminarmente, che la legge 18 giugno 2015 n. 95 – che ha dato attuazione alla direttiva UE 2014/107 sugli scambi informativi a fini fiscali e ha ratificato l'Accordo tra USA e Italia finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa del « Foreign Account Tax Compliance Act», (FATCA) – ha introdotto le modalità di rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative ai conti finanziari detenuti dai soggetti non residenti, nonché le procedure relative agli obblighi di adeguata verifica (due diligence) ai fini fiscali. Il MEF ha emanato il 28 dicembre 2015 un decreto di attuazione.
  Pertanto, ai sensi della citata legge, le istituzioni finanziarie (tra cui banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie) all'atto dell'apertura di un conto finanziario da parte di un soggetto non residente, effettuano un'attività di due diligence volta ad acquisire, tra l'altro, dati personali quali il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il numero di identificazione fiscale (NIF) o i NIF di ciascuna persona oggetto di comunicazione.
  Ciò premesso, entrando nello specifico, si ritiene utile considerare che i conti correnti per non residenti sono un prodotto bancario commercializzato dalle banche nell'esercizio della loro attività d'impresa e che le commissioni bancarie sono stabilite in un regime di libero mercato, e, quindi, sono sottratte ad un controllo di congruità da parte dello Stato.
  In ogni caso il collegamento tra l'entità della commissione richiesta per la gestione del conto corrente e la effettuazione di controlli fiscali non può, comunque, essere posto a fondamento della richiesta di commissioni bancarie più alte.
  Si precisa, inoltre che, secondo la vigente normativa antiriciclaggio e la relativa normativa secondaria di attuazione, non sussiste alcun obbligo di chiusura di conti correnti per i cittadini italiani non residenti. L'eventuale interruzione del rapporto continuativo con l'intermediario finanziario (banca o poste italiane) ovvero il rifiuto all'instaurazione del rapporto risulta collegato esclusivamente all'impossibilità oggettiva di effettuare o completare, entro i termini prescritti dalla legge, l'adeguata verifica del cliente.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo fiscale

diritto penale

diritto penale internazionale