ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/03091

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 253 del 06/11/2019
Firmatari
Primo firmatario: SANGREGORIO EUGENIO
Gruppo: MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI
Data firma: 06/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SILLI GIORGIO MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO 06/11/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/11/2019
Stato iter:
07/11/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/11/2019
Resoconto SILLI GIORGIO MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO
 
RISPOSTA GOVERNO 07/11/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 07/11/2019
Resoconto SILLI GIORGIO MISTO-CAMBIAMO!-10 VOLTE MEGLIO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 07/11/2019

SVOLTO IL 07/11/2019

CONCLUSO IL 07/11/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-03091
presentato da
SANGREGORIO Eugenio
testo di
Mercoledì 6 novembre 2019, seduta n. 253

   SANGREGORIO e SILLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, veniva ratificata la convenzione firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e le frodi fiscali;

   l'articolo 18 della suddetta convenzione attribuisce al Paese di residenza la potestà fiscale sulle pensioni e sulle altre «remunerazioni analoghe»;

   il comma 2 del medesimo articolo precisa, in antitesi con il primo, che «le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato», vale a dire nel Paese erogatore;

   tale comma ha, dunque, dato origine ad un contenzioso interpretativo in ordine al contenuto del termine «sicurezza sociale», che avrebbe dovuto essere risolto con l'accordo di procedura amichevole firmato nel 2000 dalle due parti;

   tale accordo amichevole, stabilendo che rientrano nella fattispecie della «sicurezza sociale» anche le pensioni contributive e non solo – come ipotizzato in passato – quelle non contributive, quali l'integrazione al trattamento minimo, ovvero quelle di vecchiaia, invalidità e superstiti, ha confermato la confusione e, soprattutto, la doppia imposizione;

   l'ambiguità della norma, inoltre, ha indotto l'Agenzia delle entrate ad emanare una circolare interpretativa ed applicativa del citato comma 2 dell'articolo 18 della Convenzione di Venezia;

   in questa circolare si è sostenuto che il citato comma 2 deve essere interpretato nel senso che le pensioni e le somme menzionate sono soggette ad imposizione in entrambi gli Stati, sulla base della legislazione nazionale di ciascuno;

   risulta che numerosi medici italiani pensionati Enpam, residenti in Francia, pur avendo pieno diritto, in quanto residenti, alla sola imposizione fiscale francese, sarebbero di fatto soggetti alla doppia imposizione fiscale;

   occorre, pertanto, un intervento che, alla luce del principio cardine dell'ordinamento tributario nazionale e sovranazionale (convenzione Ocse) che vieta la doppia imposizione giuridica, chiarisca la situazione che vede doppiamente tassata una vasta platea di connazionali medici che risiedono in Francia, platea della quale, tra l'altro, non si conosce neppure l'effettiva entità –:

   quali iniziative, anche di tipo normativo, il Governo intenda assumere al fine chiarire le condizioni della imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione di Venezia e dal successivo accordo amichevole per i contribuenti italiani residenti in Francia, con particolare riguardo agli aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato, tra i quali l'Enpam.
(5-03091)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-03091

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la convenzione di Venezia tra Italia e Francia in tema di doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, chiedono chiarimenti circa le condizioni dell'imposizione concorrente stabilite dalla citata convenzione con particolare riguardo ai contribuenti italiani residenti in Francia ed aventi diritto a trattamenti pensionistici da enti di diritto privato tra i quali l'ENPAM.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Premesso che le disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sono negoziate bilateralmente dagli Stati – e, quindi, anche se in molti casi si conformano al Modello OCSE di Convenzione, recano le peculiarità concordate dalle parti contraenti – nel caso specifico, nello stipulare le proprie Convenzioni contro le doppie imposizioni, l'Italia segue il Modello di Convenzione elaborato in ambito OCSE. Tale Modello ha peraltro natura non vincolante, costituendo una linea – guida nella elaborazione di princìpi condivisi di fiscalità internazionale. Il Modello comprende inoltre un Commentario, utile nella interpretazione ed applicazione dei trattati bilaterali. L'articolo 18 del Modello OCSE definisce l'imponibilità delle pensioni derivanti da cessato impiego, stabilendo il criterio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. Tuttavia, il Commentario all'articolo 18 sottolinea che tale criterio non è unanimemente accettato e che taluni Stati prediligono altri criteri impositivi.
  Al fine di valutare a quale Stato spetti la potestà impositiva sugli emolumenti pensionistici provenienti dal nostro Paese ed erogati ad un soggetto residente in Francia, deve aversi riguardo agli articoli 18 o 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Francia e firmata a Venezia il 5 ottobre 1989.
  In particolare, l'articolo 18 del Trattato internazionale disciplina il trattamento fiscale da riservare alle pensioni pagate in relazione ad un cessato impiego, ad eccezione di quelle erogate dagli Stati contraenti il Trattato o dai loro enti locali (che ricadono nell'ambito del citato articolo 19 della Convenzione), prevedendo, come regola generale, al paragrafo 1, che le medesime siano tassate, in via esclusiva, nello Stato di residenza del beneficiario e, come eccezione, al paragrafo 2, la tassazione concorrente delle pensioni pagate in relazione alla legislazione sulla «sicurezza sociale».
  Pertanto, tali redditi risultano imponibili sia nello Stato erogatore, sia nello Stato di residenza del percettore. Le difficoltà interpretative in merito agli elementi di reddito ricompresi nella locuzione «legislazione sulla sicurezza sociale» sono state superate attraverso un Accordo, ad esito di una procedura amichevole, stipulato tra le autorità competenti dei due Stati contraenti in data 20 dicembre 2000. In tale Accordo i contraenti hanno chiarito che tutte le tipologie di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dagli enti pensionistici ivi elencati nell'Accordo stesso, tra cui l'INPS, rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2 della Convenzione, venendo pertanto ricompresi nella definizione di «legislazione sulla sicurezza sociale» ed essendo soggetti ad imposizione concorrente in Italia e in Francia.
  Posto quanto sopra, si evidenzia che l'applicazione del criterio della tassazione concorrente si coniuga, nell'ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, con il metodo per l'eliminazione della doppia imposizione. Nella Convenzione oggetto di interrogazione, tale metodo per l'eliminazione della doppia imposizione è individuato all'articolo 24. In esso si disciplina che lo Stato di residenza del percettore del reddito assoggettabile ad imposizione in entrambi gli Stati, ha l'obbligo di riconoscere un credito di imposta per quanto il contribuente ha già versato nello Stato della fonte.
  Per quel che riguarda lo specifico quesito posto dagli Onorevoli interroganti, alle pensioni d'invalidità, vecchiaia e reversibilità, corrisposte dall'ENPAM agli ex medici residenti in Francia, si applicherà l'articolo 18, paragrafo 2, della Convenzione con conseguente tassazione concorrente delle stesse in Italia e Francia. L'ENPAM, dunque, risulta sempre obbligato ad applicare a tali pensioni, erogate a residenti in Francia, una ritenuta d'acconto dell'imposta ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  Al fine, tuttavia, di eliminare la doppia imposizione, il contribuente potrà richiedere l'applicazione del credito d'imposta in Francia, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del Trattato internazionale, il quale prevede, per quel che concerne, nello specifico, i redditi di pensione assoggettati ad imposizione concorrente, il diritto al credito d'imposta in Francia, Stato di residenza, per un importo pari all'ammontare dell'imposta francese.
  Tale limite, comune alla generalità degli Stati che utilizzano il meccanismo del credito di imposta per l'eliminazione della doppia imposizione, trova giustificazione nella necessità di non finanziare l'imposta estera.
  Pertanto, l'eventualità che permanga una quota residua di imposta italiana non interamente accreditabile in Francia può dipendere dal differente livello impositivo (segnatamente inferiore nello Stato di residenza) previsto negli ordinamenti interni dei due Stati contraenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

evasione fiscale

imposta patrimoniale

politica fiscale