Legislatura: 18Seduta di annuncio: 251 del 04/11/2019
Primo firmatario: BALDELLI SIMONE
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/11/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZANELLA FEDERICA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019 ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019 SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019 PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019 MULE' GIORGIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019 BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019 GERMANA' ANTONINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/11/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 04/11/2019 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 04/11/2019 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 27/01/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 05/02/2020 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 05/02/2020 Resoconto BALDELLI SIMONE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/11/2019
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 27/01/2020
DISCUSSIONE IL 05/02/2020
SVOLTO IL 05/02/2020
CONCLUSO IL 05/02/2020
BALDELLI, ZANELLA, ROSSO, SOZZANI, PENTANGELO, MULÈ, BERGAMINI e GERMANÀ. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
la tassa automobilistica, nota come bollo auto e precedentemente denominata tassa di circolazione, è connessa al possesso di un veicolo, anche non circolante, purché iscritto nel pubblico registro automobilistico (Pra);
dal 1999 la normativa ha trasferito tale tributo alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome che possono affidare a terzi le attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, prevalentemente assegnate all'Automobile Club Italia (Aci);
il mancato pagamento del bollo su base annuale comporta l'avvio delle richiamate procedure di riscossione coatta con l'applicazione di sanzioni e di relativi interessi, giungendo fino al fermo amministrativo;
il bollo auto rappresenta un gettito per le casse di regioni di circa 6,5 miliardi di euro annui;
ai fini della riscossione della tassa di proprietà automobilistica, da qualche anno agli automobilisti è possibile segnalare agli enti competenti i propri contatti per ricevere un avviso di scadenza per il pagamento del bollo auto;
sembra credibile che la maggioranza dei possessori di autoveicoli e motoveicoli, anche per ragioni di età anagrafica, non effettui tale segnalazione e, di conseguenza, non riceva alcuna comunicazione preventiva, ma venga invece avvisata solo dopo la scadenza dei termini di pagamento con una comunicazione recante già l'importo incrementato della relativa sanzione, quindi con un concreto e in taluni casi anche rilevante disagio per gli utenti-consumatori –:
se i Ministri interrogati, nelle more di un auspicabile intervento normativo organico in materia di riduzione di tasse automobilistiche, non ritengano opportuno adottare le iniziative di competenza per: a) promuovere campagne informative per incentivare il ricorso da parte degli utenti-consumatori ai canali già presenti, in modo da permettere loro di ricevere gli avvisi di scadenza di cui in premessa; b) al tempo stesso, stabilire l'obbligo per tutte le direzioni regionali dell'Aci di prevedere un sistema di comunicazione preventiva ed automatica (ad esempio, via sms o posta), per avvisare tempestivamente gli utenti-consumatori che non abbiano fatto ricorso al meccanismo della segnalazione informatica, prima della scadenza dei termini di pagamento del bollo auto, in modo da ridurre il ricorso al procedimento sanzionatorio.
(5-03039)
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, con riferimento al pagamento del bollo auto, chiedono di sapere se non si ritenga opportuno adottare opportune misure per agevolare gli utenti ad esempio stabilendo l'obbligo, per tutte le direzioni regionali dell'Aci, di prevedere un sistema di comunicazione preventiva ed automatica finalizzato ad avvisare tempestivamente gli utenti-consumatori, prima della scadenza dei termini di pagamento del bollo auto, in modo da ridurre il ricorso al procedimento sanzionatorio.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997 la gestione delle tasse automobilistiche è demandata alle regioni a statuto ordinario.
Con legge regionale 11 agosto 2015, n. 16, la Regione Sicilia, a far data dal 1o gennaio 2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale dovuta dai residenti intestatari dei veicoli della regione.
La regione autonoma Valle d'Aosta, in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 e dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 novembre 2009, è competente per la riscossione e la gestione diretta delle tasse automobilistiche a decorrere dal 1o gennaio 2010. La competenza a disciplinare il tributo è stata trasferita alla regione dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 184 del 2017. Le modalità di gestione sono disciplinate dalla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9.
Per la Regione Trentino-Alto Adige, a decorrere dal 1o gennaio 1999 è stata istituita la tassa automobilistica provinciale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432. Dalla stessa data (1o gennaio 1999) è cessata l'applicazione nel territorio della provincia di Trento della tassa automobilistica erariale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).
L'Agenzia delle entrate ha competenza nella gestione delle tasse automobilistiche solo per le regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna.
Ciò premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate sul proprio sito mette a disposizione di tutti i contribuenti il servizio di calcolo della tassa automobilistica che consente di determinare l'importo da versare e la scadenza del pagamento.
Sul sito è, altresì, disponibile per le regioni per le quali la tassa automobilistica è gestita dall'Agenzia delle Entrate (Friuli Venezia Giulia e Sardegna) nonché per le regioni Marche, Sicilia e Valle D'Aosta il servizio di controllo pagamenti che permette di controllare i versamenti delle tasse automobilistiche effettuati presso gli intermediari abilitati (tabaccherie, agenzie di pratiche auto, Poste e AGI) e trasmessi all'Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari stessi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):tassa sui veicoli
soppressione di posti di lavoro
consumatore