ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02954

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 243 del 22/10/2019
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI NICOLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 22/10/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 22/10/2019
Stato iter:
23/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/10/2019
Resoconto GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 23/10/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/10/2019
Resoconto GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 23/10/2019

SVOLTO IL 23/10/2019

CONCLUSO IL 23/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02954
presentato da
GRIMALDI Nicola
testo di
Martedì 22 ottobre 2019, seduta n. 243

   GRIMALDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'ordinamento del corpo della Guardia di finanza prevede un concorso annuale per l'ammissione degli allievi al corso; gli ultimi concorsi, nel 2010, 2011, 2012 hanno previsto l'assunzione sia dei vincitori che degli idonei a norma del 16-ter, del decreto-legge n. 78 del 2015;

   l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 1995, prevede la possibilità di procedere al reclutamento mediante scorrimento della graduatoria dei candidati idonei ma non vincitori entro 18 mesi dall'approvazione;

   l'articolo 1, comma 296, della legge n. 205 del 2017 ha previsto assunzioni nel ruolo iniziale del corpo della Guardia di Finanza, mediante scorrimento, fino ad esaurimento, delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso 2012;

   nel 2018, è stato indetto concorso per 380 allievi concluso il 10 dicembre 2018; il 26 aprile 2019 la Guardia di Finanza ha emanato bando per 965 finanzieri che non prevede scorrimento delle graduatorie del concorso 2018, che conservano efficacia per 18 mesi;

   il Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria, con sentenza n. 14 del 2011, è intervenuto sul reclutamento di personale della Pubblica amministrazione o mediante scorrimento di graduatorie valide ed efficaci o mediante indizione di concorsi, sottolineando che disposizioni che estendono i termini di efficacia delle graduatorie presentano finalità di contenimento della spesa pubblica, in relazione ai costi derivanti da nuovi concorsi e non derogano alla regola costituzionale del concorso;

   nella sentenza si stabilisce che lo scorrimento della graduatoria è regola generale di reclutamento, mentre l'indizione del concorso costituisce eccezione e richiede motivazione, salvo particolari necessità, di procedere al nuovo concorso pur in presenza di graduatorie efficaci;

   il comandante generale della Guardia di finanza, nel luglio 2018, in audizione dinanzi alla VI Commissione, ha segnalato che la legge n. 124 del 2015 ha ridotto la consistenza dell'organico del corpo della Guardia di finanza di circa 5.000 unità, portandola a 62.000 unità;

   attualmente il corpo della Guardia di finanza è di circa 57.000 unità, destinate a ridursi per pensionamenti; con reclutamenti adeguati è necessario colmare la differenza tra pianta organica e consistenza effettiva;

   l'articolo 3 della legge n. 56 del 2019, prevede, per il 2019-2021, che le amministrazioni possano procedere, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia all'assunzione di vincitori, sia allo scorrimento delle graduatorie vigenti, ovvero all'avvio di procedure concorsuali, nel limite delle facoltà assunzionali del triennio, ma al netto delle risorse umane reclutate mediante graduatorie o scorrimento delle medesime relative a precedenti concorsi; tale priorità, nelle assunzioni del personale, ai vincitori e agli idonei di graduatorie in corso di validità viene ribadita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019 –:

   quali iniziative intenda assumere, per garantire l'applicazione delle regole dello scorrimento della graduatoria del concorso indetto nel 2018 per il reclutamento degli allievi finanzieri nell'anno 2019.
(5-02954)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02954

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede di sapere, alla luce delle disposizioni normative che disciplinano le assunzioni di personale nell'ambito del Corpo della Guardia di finanza, se si intenda fare ricorso allo strumento dello scorrimento della graduatoria del concorso 2018 per il reclutamento degli allievi finanzieri per l'anno 2019.
  Al riguardo, sulla base degli elementi forniti dal Comando Generale della Guardia di finanza, si rappresenta quanto segue.
  Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 1995, il reclutamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» è disposto annualmente.
  La tematica dell'ultrattività delle graduatorie dei concorsi indetti dal Corpo è, invece, disciplinata dall'articolo 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995, che costituisce norma speciale per la Guardia di finanza e prevede, per il reclutamento degli allievi finanzieri, la facoltà – e non l'obbligo – di utilizzare le graduatorie dei candidati idonei, ma non vincitori, per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse.
  Il Corpo, in assenza di cogenti previsioni legislative, ritiene, pertanto, di non avvalersi di tale facoltà, privilegiando l'indizione di nuove procedure concorsuali nella prospettiva di effettuare un'idonea selezione dei migliori candidati all'interno di una rinnovata platea di aspiranti, in applicazione del principio della «massima partecipazione».
  Il citato orientamento trova fondamento nel principio di specialità riconosciuto all'Istituzione dall'ordinamento, con particolare riferimento alla disciplina del rapporto di impiego militare, affermato dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 in data 4 luglio 2011 (Adunanza Plenaria) ha – tra l'altro – affermato che «La riconosciuta prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata», specificando, altresì, che nel caso in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso «emerge il dovere primario dell'Amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva».
  Tale orientamento è stato ribadito, da ultimo, dall'Alto Consesso con la recentissima sentenza n. 7503 in data 4 ottobre 2019.
  Infine, in ordine alla tematica in argomento, si evidenzia, altresì, che nell'ambito delle procedure per il reclutamento nelle carriere di base, lo «scorrimento delle graduatorie» ha riguardato i concorsi indetti negli anni 2010, 2011 e 2012, in attuazione di provvedimenti legislativi «ad hoc».
  Si tratta in particolare dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che ha previsto il reclutamento straordinario, per le Forze di polizia, di n. 2.500 unità nelle carriere iniziali, di cui n. 800 allievi finanzieri (n. 400 nel 2015 e n. 400 nel 2016), a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 e dell'articolo 1, comma 296, della legge n. 205 del 2017, (legge di bilancio 2018) che ha previsto il reclutamento di allievi finanzieri utilizzando le n. 304 assunzioni autorizzate con decreto ministeriale 4 agosto 2017, attingendo, fino ad esaurimento delle stesse, alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito nel 2012.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

soppressione di posti di lavoro