Legislatura: 18Seduta di annuncio: 232 del 04/10/2019
Primo firmatario: GIACOMONI SESTINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/10/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019 MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019 BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019 CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019 ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019 PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019 GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 04/10/2019
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 09/10/2019 Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 09/10/2019 Resoconto BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2019
DISCUSSIONE IL 09/10/2019
SVOLTO IL 09/10/2019
CONCLUSO IL 09/10/2019
GIACOMONI, SPENA, MARTINO, BARATTO, CATTANEO, ANGELUCCI, PORCHIETTO e GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
nell'ambito dei bilanci delle banche di credito cooperativo (Bcc) è presente all'interno del patrimonio netto una voce generalmente denominata «riserve indivisibili»;
tale voce corrisponde a una posta di bilancio che si è andata formando negli anni ed è costituita da accantonamenti di utili di esercizi non distribuiti;
ad avviso degli interroganti, con un'apposita disposizione normativa, si potrebbe consentire di trasferire a capitale sociale la consistenza della suddetta riserva, ponendo come condizione che i soci cooperatori sottoscrivano e versino aumenti di capitale per almeno il 50 per cento della riserva stessa. L'importo trasferito, inoltre, potrebbe essere sottoposto a imposta sostitutiva pari al 10 per cento. In buona sostanza, ad esempio, qualora nel bilancio della banca di credito cooperativo considerata vi fosse una riserva indivisibile pari a 1.000.000 euro, la sottoscrizione di aumento del capitale sociale e il relativo versamento (in denaro) di 500.000 euro farebbero scattare l'aumento di capitale sociale per 1.400.000 euro e un introito erariale per 100.000;
in questo modo si realizzerebbe un triplice effetto positivo dovuto alla conseguente capitalizzazione delle banche di credito cooperativo, alla creazione di valore per il socio cooperatore ed infine al gettito rinveniente per l'erario –:
quali elementi il Governo intenda fornire alla luce di quanto descritto in premessa, anche in relazione alla consistenza del gettito per la finanza pubblica, e se non intenda intervenire sul punto con apposite iniziative di carattere normativo.
(5-02824)
In riscontro alla richiesta degli onorevoli interroganti, sentita anche la Banca d'Italia, si precisa, preliminarmente che, pur avendo presenti le finalità della proposta, essa potrebbe confliggere con il carattere mutualistico delle BCC, che l'attuale normativa pone tra le società cooperative a mutualità prelevante e i soci di queste tra i soggetti che non perseguono primariamente finalità lucrative. In virtù di tale inquadramento, le BCC godono di un trattamento fiscale di favore e i soci traggono beneficio dalla propria partecipazione a prescindere dai dividendi (ad esempio, sfruttando il meccanismo dei ristorni o godendo di trattamenti di favore in sede di erogazione del credito).
Tale inquadramento è stato recentemente confermato dal legislatore della riforma (decreto-legge n. 18 del 2016, convertito con legge n. 49 del 2016) che ha imposto alle capogruppo di esercitare i propri poteri di direzione e coordinamento «nel rispetto delle finalità mutualistiche» delle BCC (articolo 37-bis del Testo Unico Bancario – TUB). In particolare, l'intervento prospettato in materia di riserve indivisibili distoglierebbe tali riserve dalla loro naturale destinazione (nell'attuale quadro in caso di scioglimento della società, la riserva indivisibile è devoluta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione), con effetti sulla natura della partecipazione sociale (a seguito della modifica prospettata, in caso di recesso, esclusione o scioglimento, i soci avrebbero diritto alla restituzione di tutto il capitale sociale, compresa la quota realizzata a titolo gratuito, e percepirebbero più di quanto conferito in sede di sottoscrizione delle azioni). Ne conseguirebbe la necessità di intervenire su altre fonti che disciplinano le BCC, in particolar modo sul TUB e sulle norme prudenziali che sono strutturate per tener conto del carattere mutualistico di queste banche e l'operazione prospettata dovrebbe ulteriormente comportare quantomeno una nuova considerazione di tutti gli istituti tendenti ad agevolare il trattamento tributario delle riserve indivisibili.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):bilancio
economia pubblica
utile