Legislatura: 18Seduta di annuncio: 231 del 02/10/2019
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 02/10/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/10/2019 Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI RISPOSTA GOVERNO 03/10/2019 Resoconto CRIMI VITO CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 03/10/2019 Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
DISCUSSIONE IL 03/10/2019
SVOLTO IL 03/10/2019
CONCLUSO IL 03/10/2019
FORNARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
secondo la legge n. 94 del 15 luglio 2009, in caso di nascita di un bambino da genitori stranieri, essi devono fare la dichiarazione di nascita davanti all'ufficiale dell'anagrafe del comune e il neonato sarà così aggiunto al loro permesso di soggiorno;
pure essendo garantita a ogni bambino l'iscrizione all'anagrafe, anche in presenza di genitori sprovvisti del permesso di soggiorno, la necessità di presentare i documenti attestanti la regolarità della presenza in Italia dei genitori crea una discriminazione e possibili difficoltà per i bambini, in quanto i genitori che all'atto della dichiarazione di nascita non avessero un regolare permesso di soggiorno incorrerebbero in possibili sanzioni, fino all'espulsione stessa;
tale situazione è stata ben evidenziata nel Terzo rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, del novembre 2017 (cap. 3.1): «Rispetto al diritto di registrazione alla nascita si fa presente che l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, avvenuta con legge 15 luglio 2009 n. 94 in combinato disposto con gli artt. 316-326 c.p., obbliga alla denuncia i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza delle irregolarità di un migrante. Tale prescrizione condiziona i genitori stranieri che, trovandosi in situazione irregolare, spesso non si presentano agli uffici anagrafici, proprio per il timore di essere eventualmente espulsi»;
il Ministero dell'interno ha emanato una circolare (n. 19 del 7 agosto 2009) che afferma: «Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto», tuttavia, trattandosi di una circolare essa non ha la valenza di legge e non sempre viene presa in considerazione nell'applicazione della norma –:
se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare tutte le iniziative necessarie, affinché venga garantita ai figli degli stranieri la dichiarazione di nascita all'anagrafe, nel rispetto della Costituzione e della Convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, eliminando la presentazione del documento di soggiorno dei genitori ed evitando in questo modo che i bambini possano non venire iscritti all'anagrafe.
(5-02804)
Signor Presidente, On.li Deputati,
gli Onorevoli interroganti, sottopongono al Ministro dell'interno l'opportunità di intervenire con tutte le azioni necessarie affinché sia garantita ai figli degli stranieri la dichiarazione di nascita all'anagrafe, nel rispetto della Costituzione e della convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, eliminando la presentazione del documento di soggiorno dei genitori.
Premetto che la questione sollevata verte sull'attuale procedimento di stato civile (e non di «anagrafe») volto alla formazione ed all'iscrizione dell'atto di nascita di cittadino straniero nato in Italia e, in specie, sulle difficoltà procedurali che incontrerebbero i genitori, qualora privi di permesso di soggiorno.
Al riguardo, non può che confermare l'iniziativa già da tempo assunta da questo Ministero per richiamare l'attenzione degli Uffici di stato civile sulle modalità da seguire per la corretta esecuzione delle appena citate attività.
Mi riferisco alla Circolare, correttamente richiamata dall'Onorevole interrogante, n. 19 del 7/8/2009, tuttora disponibile nel sito istituzionale del Ministero.
Con la predetta direttiva sono state fornite numerose indicazioni operative agli uffici di stato civile e d'anagrafe sulle modifiche normative introdotte, nei rispettivi ambiti, dalla legge n. 94/2009 e, in particolare, di quelle relative alle ipotesi di esonero dello straniero dalla esibizione del titolo di soggiorno.
Al riguardo, è stato esplicitamente chiarito che: «per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita – dello stato civile), non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto».
Sulla corretta applicazione della direttiva appena enunciata, esercitano i loro poteri di vigilanza i Prefetti, dal momento che gli ufficiali di stato civile sono tenuti ad uniformarsi alle istruzioni che vengono formulate a livello centrale dal ministero dell'interno.
In considerazione di quanto appena qui riferito, non sono al momento allo studio iniziative normative in materia, fermo restando che le eventuali difformità applicative delle disposizioni riguardanti le procedure per l'iscrizione dell'atto di nascita di cittadino straniero nato in Italia, possono essere segnalate agli stessi Prefetti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritti del bambino
convenzione ONU
diritto di soggiorno