ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02752

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 226 del 24/09/2019
Abbinamenti
Atto 5/02751 abbinato in data 25/09/2019
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/09/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OSNATO MARCO FRATELLI D'ITALIA 24/09/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/09/2019
Stato iter:
25/09/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/09/2019
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 25/09/2019
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/09/2019
Resoconto BIGNAMI GALEAZZO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2019

DISCUSSIONE IL 25/09/2019

SVOLTO IL 25/09/2019

CONCLUSO IL 25/09/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02752
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Martedì 24 settembre 2019, seduta n. 226

   BIGNAMI e OSNATO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con la risoluzione del 2 settembre 2019, n. 79, l'Agenzia delle entrate ha recepito e dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia europea del 14 marzo 2019, resa nella causa C-449/17, che ha negato «nei servizi di insegnamento resi dalle autoscuole, l'esistenza dei requisiti didattici propri di scuole ed università, per effetto dei quali si può operare in esenzione IVA», e, di conseguenza, contestato alle autoscuole il mancato pagamento della stessa nell'aliquota del 22 per cento;

   tale decisione, al di là dei pesanti dubbi interpretativi che permangono, espone le scuole guida al recupero forzoso, nei confronti dei propri studenti delle somme Iva oggi pretese dall'Agenzia delle entrate;

   appare evidente che, nell'impossibilità di recuperare tali somme dai frequentatori dei corsi, saranno di fatto le autoscuole a dover sopportare questa sorprendente e del tutto inammissibile pretesa impositiva;

   l'Agenzia delle entrate, invece di attendere un provvedimento in sede legislativa, si è immediatamente attivata dimostrando, a giudizio degli interroganti, ancora una volta la propria «freddezza burocratica» alimentata dall'incapacità di comprendere le esigenze del settore privato;

   le somme richieste, infatti, costituiscono una vera e propria sorpresa di bilancio per migliaia e migliaia di operatori, che li costringe a ripensare retroattivamente ai propri bilanci, investimenti, costi, e attività di azienda, fatto che si pone in palese contrasto con la logica che guida ogni attività privata, fondata sulla pianificazione annua del proprio bilancio con spese e investimenti;

   dunque appare necessario, prima ancora che opportuno, che il Governo in via d'urgenza provveda a porre rimedio a questa situazione surreale, in cui gli unici che rischiano di pagare un prezzo assai elevato, tanto da rischiare concretamente la chiusura, sono i titolari di scuola guida, per responsabilità tra l'altro a loro non imputabile –:

   se non intenda adottare immediatamente iniziative per prevedere una moratoria utile a definire tempi e modalità di risoluzione della problematica di cui in premessa, che rischia di fare chiudere migliaia di operatori con pesantissime ripercussioni anche sul piano occupazionale.
(5-02752)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 settembre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02752

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 79 con la quale – alla luce dell'interpretazione fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 maggio 2019 – si chiarisce che l'attività esercitata dalle autoscuole non possa intendersi al pari dell'insegnamento scolastico o universitario e, dunque, non possa considerarsi esente ai fini del pagamento dell'IVA. Si chiede, pertanto, di sapere quali iniziative si intendano adottare per evitare il recupero forzoso di tali somme a danno dei clienti ai quali il pagamento dell'IVA non è stato addebitato in forza di specifica esenzione prevista per legge.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  La Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/17, ha interpretato la nozione di «insegnamento scolastico o universitario», di cui all'articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, in materia di esenzione IVA, precisando che questa non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  Con la risoluzione 2 settembre 2019, n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha recepito quanto disposto dalla Corte di giustizia, precisando altresì che, in considerazione della valenza interpretativa della sentenza, da cui discende l'efficacia ex tunc della stessa, l'attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici, necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi imponibile, agli effetti dell'IVA.
  Mentre il principio di interpretazione e applicazione uniformi del diritto comunitario porta a un'applicazione delle disposizioni comunitarie sin dalla loro emanazione, i principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento, conducono a un'applicazione delle stesse finalizzata a tutelare gli operatori che hanno fatto legittimo affidamento sulle disposizioni normative, come applicate e interpretate dalle Autorità dei singoli Stati membri.
  Secondo la stessa Corte di Giustizia, dunque, il principio del legittimo affidamento e la portata «innovativa» mitigano l'efficacia ex tunc delle sentenze pregiudiziali (cfr. le sentenze del 21 settembre 2017, C 326/15 e C 605/15) e portano ad escludere l'applicazione per il passato del principio in esse affermato.
  Nella citata risoluzione n. 79/E, l'Agenzia delle entrate ha, dunque, riconosciuto il legittimo affidamento del contribuente, in applicazione dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale consente di non irrogare sanzioni né richiedere interessi moratori.
  Ciò premesso, si fa presente che sono allo studio proposte normative finalizzate ad attribuire efficacia ex nunc alla sentenza C-449/2017, evitando che la stessa operi in danno dei contribuenti i quali, sulla base del legittimo affidamento generato dalla vigente norma interna, come interpretata dalla precedente prassi dell'amministrazione finanziaria, hanno reso prestazioni in esenzione da IVA.
  Tale intervento normativo dovrebbe, altresì ridefinire l'ambito applicativo dell'esenzione attualmente prevista per le prestazioni didattiche di ogni genere, compresi, quindi, gli insegnamenti specifici quali quelli impartiti dalle scuole guida, atteso che la sentenza della Corte di Giustizia ha fatto venire meno le condizioni di compatibilità dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 con l'articolo 132, comma 1, lettera i), della direttiva 2006/112/CE.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

insegnamento della guida

risoluzione