ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02555

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 211 del 19/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: DALL'OSSO MATTEO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IV COMMISSIONE (DIFESA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 19/07/2019
Stato iter:
06/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/02/2020
Resoconto CALVISI GIULIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
 
REPLICA 06/02/2020
Resoconto DALL'OSSO MATTEO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/07/2019

DISCUSSIONE IL 06/02/2020

SVOLTO IL 06/02/2020

CONCLUSO IL 06/02/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02555
presentato da
DALL'OSSO Matteo
testo di
Venerdì 19 luglio 2019, seduta n. 211

   DALL'OSSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   in data 18 marzo 2019 è stato edito, da parte del Sindacato dei militari, un comunicato avente ad oggetto il riconoscimento delle ore di lavoro straordinario per i militari della Marina impiegati in navigazioni di durata inferiore alle 48 ore, ai sensi delle «Disposizioni applicative sull'orario di servizio e sul compenso per lavoro straordinario» edite dallo Stato Maggiore della Marina (edizione 2006);

   dalla lettura dello stesso si evince che al personale imbarcato nelle predette condizioni, non si riconoscano integralmente le eccedenze lavorative prestate (ossia la differenza tra le ore effettivamente trascorse a bordo e quelle previste dalla normale giornata lavorativa) ma solo quota parte di esse, secondo una tabella redatta a scaglioni;

   ad avviso dell'interrogante tale sistema di calcolo è irragionevole in quanto si fonda sull'errata pretesa di assumere consistente parte delle ore trascorse a bordo come ore di libertà e riposo quando, invece, è acclarato che a bordo il personale non riposa, perché è sempre impegnato in attività e perché il concetto di riposo a bordo delle navi militari è assolutamente relativo;

   la nave militare non è una nave da crociera;

   il citato sistema di calcolo potrebbe risultare non migliorativo, considerato che durante una giornata di mare il marinaio appartiene completamente ed esclusivamente alla Marina militare ed è di fatto assente dal mondo «civile»;

   tale sistema, inoltre, potrebbe non risultare equo, poiché i marinai impiegati a bordo di unità navali in regime di navigazione si vedono ingiustamente decurtata, in modo rilevante, la quota degli straordinari effettivamente prestati rispetto ai colleghi impiegati a terra oppure a bordo di navi saldamente ormeggiate alla banchina, i quali giustamente si vedono riconosciuta ogni singola ora prestata eccedente il normale orario lavorativo –:

   per quale ragione al personale militare della Marina militare impiegato in attività di navigazione della durata inferiore alle 24 ore non vengano corrisposte tutte le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte.
(5-02555)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 febbraio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-02555

  Il compenso per il lavoro straordinario svolto in navigazione è sempre stato un argomento verso cui la Marina militare ha riposto la massima attenzione nel rispetto delle aspettative del personale e delle norme vigenti. Ciò trova conferma anche nella scelta di dare immediata attuazione alla previsione del cosiddetto «complemento a 12 ore», già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 86 del 2001 e del successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.
  Al riguardo, la legge n. 86 del 2001 ha recepito concettualmente la necessità di prevedere una speciale indennità che sostituisse quella per il lavoro straordinario, successivamente consolidata nel provvedimento di concertazione di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002 che ha introdotto il compenso forfettario di impiego (cosiddetto CFI), con lo scopo di remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego, prolungato e continuativo, oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.
  A far data dal 1o gennaio 2003, pertanto, le attività di navigazione si distinguono, a seconda della durata, in attività svolte in particolari condizioni di impiego, prolungato e continuativo, senza soluzione di continuità per almeno 48 ore, che vengono remunerate con il compenso forfettario di impiego e attività di durata inferiore alle 48 ore che vengono, invece, compensate con l'istituto del lavoro straordinario, come da Direttiva di Forza armata citata dagli interroganti.
  La Forza armata, in linea con l'articolo 3, comma 4, della legge n. 86 del 2001, che ha fissato nelle dodici ore giornaliere il termine massimo di impiego del personale militare, è intervenuta per regolamentare le navigazioni inferiori alle 48 ore, quelle cioè che non danno titolo al compenso forfettario di impiego, utilizzando il medesimo parametro in termini di ore massime giornaliere e portando così, il tetto delle ore di straordinario remunerabili in navigazione a 12 ore al giorno. Ad esempio, per un giorno feriale, vengono considerate 7,5 ore di lavoro ordinario (come da attività giornaliera prevista) e 4,5 ore di lavoro straordinario.
  Le ore di lavoro straordinario maturate in navigazione vengono liquidate applicando gli importi orari previsti per la fascia notturna o la fascia festiva diurna/notturna a seconda di quando l'attività di navigazione sia stata svolta e danno diritto alla giornata di recupero nel caso di navigazione in giorni festivi o non lavorativi.
  Come sa l'interrogante, peraltro, l'attività in navigazione è organizzata su squadre e prevede che nell'ambito delle 24 ore siano comunque garantiti turni di riposo per il recupero psico-fisico, come del resto prescritto dalla citata disposizione normativa.
  In conclusione, l'istituto dello straordinario è destinato, ad oggi alla remunerazione delle attività lavorative effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro. Pertanto, i periodi in cui si è liberi dal servizio non sono di per sé configurabili come prestazione lavorativa effettivamente svolta e, conseguentemente, non danno luogo alla maturazione dello straordinario.
  Ciò anche in considerazione del fatto che le particolari limitazioni ambientali e personali dell'impiego a bordo trovano una compensazione nel trattamento economico complessivo spettante agli equipaggi della Marina militare, i quali sono beneficiari di specifiche ulteriori indennità per i rischi, i disagi e le responsabilità derivanti dalle attività di bordo (come ad esempio l'indennità operativa di imbarco e l'indennità di fuori sede).
  In conclusione qualora si voglia riconoscere un'ulteriore remunerazione per il servizio svolto per navigare entro le 48 ore bisognerà valutare iniziative normative specifiche.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

forze navali

trasporto marittimo

nave