ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02508

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 207 del 12/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: MELICCHIO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BARBUTO ELISABETTA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2019
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2019
ORRICO ANNA LAURA MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2019
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 12/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 12/07/2019
Stato iter:
29/07/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/07/2020
Resoconto MORASSUT ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 29/07/2020
Resoconto MELICCHIO ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/07/2019

DISCUSSIONE IL 29/07/2020

SVOLTO IL 29/07/2020

CONCLUSO IL 29/07/2020

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02508
presentato da
MELICCHIO Alessandro
testo di
Venerdì 12 luglio 2019, seduta n. 207

   MELICCHIO, BARBUTO, TUCCI, ORRICO e PARENTELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Celico, in località San Nicola, è stata attiva dal 1995 al 23 giugno 2003, una discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà comunale. Invece dei previsti 78 mila metri cubi, la discarica raccolse 107 mila metri cubi, con successivi sovrabbanchi, pari al 38 per cento in più di quanto stabilito in fase di progetto. Di questa discarica non esiste un piano di caratterizzazione né un piano di bonifica;

   dopo la chiusura il comune non ha ottemperato al piano di gestione post-operativa e a quanto disposto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2003: «La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente»;

   fino al 2016 sono state effettuate solo due campagne di indagine, una nel 2009 e una nel 2016, a fronte di un piano di gestione post-operativo che prevedeva indagini semestrali;

   le analisi effettuate nel 2009 hanno evidenziato l'assenza di valori soprasoglia nelle acque di falda (come da rapporto di prova n. 1377, effettuato dal laboratorio GeoLab). In seguito, nonostante i valori siano risultati sottosoglia, il comune ha ritenuto ugualmente di procedere alla messa in sicurezza del sito, pur in assenza di un piano di caratterizzazione;

   a seguito della messa in sicurezza del sito è stata effettuata un'altra campagna di indagini a maggio 2016 (come da rapporto di prova n. 201601887, effettuato dal laboratorio Delvit), dalla quale è emerso il superamento dei valori limite nelle acque sotterranee, relativamente al manganese (1.200 microgrammi per litro, a fronte di un valore soglia di 50 microgrammi per litro) e al nichel (48 milligrammi per litro contro un valore soglia di 20 microgrammi per litro);

   nonostante i valori oggettivamente allarmanti, certificati dall'Arpacal (il manganese supera di ben 24 volte le concentrazioni previste dalla Parte IV-Titolo V Allegato 5 Tabella 2. Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee del decreto legislativo n. 152 del 2006), il comune non ha messo in atto le procedure previste dalla legge e ben esplicitate dall'articolo 242, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006: «il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione»;

   in questo caso l'aggravamento esiste di fatto, in quanto nel 2009 la discarica non presentava alcun valore soprasoglia (esso è un dato accertato e quindi ancor più grave del «potenziale» rischio di aggravamento);

   nel merito il comune di Celico, a quanto consta all'interrogante, non ha provveduto ad effettuare né le necessarie opere di prevenzione né la comunicazione ai sensi dell'articolo 304, comma 2. Inoltre, non ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 242, comma 3: «Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al Comune ed alle Province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione... Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative...» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in attuazione di quanto disposto dall'articolo 304, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, affinché siano adottate le necessarie misure di prevenzione del danno ambientale in relazione alla situazione della discarica di San Nicola.
(5-02508)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 29 luglio 2020
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-02508

  Con riferimento alle questioni poste, concernenti le problematiche ambientali della discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà comunale, sita nel Comune di Celico, in località San Nicola, si fa presente che il Ministero dell'ambiente si è immediatamente attivato nei confronti delle Amministrazioni locali e regionali competenti al fine di acquisire informazioni.
  In riscontro alla suddetta richiesta, il Comune di Celio ha comunicato che la discarica in esame è stata autorizzata dalla Regione Calabria nel 1989 e nasce come discarica consortile a servizio dei Comuni di Casole Bruzio, Spezzano Piccolo, Spezzano Sila, Trenta e Celico. A seguito dello stato di emergenza dei rifiuti in Calabria e del conseguente Commissariamento della Regione in materia di rifiuti, la predetta discarica è stata di fatto successivamente utilizzata da innumerevoli Comuni, in ottemperanza alle varie Ordinanze disposte dall'Ufficio del Commissario nel corso degli anni. Con le stesse Ordinanze venne anche autorizzato il sovrabbanco.
  La discarica, a seguito del raggiungimento della completa capienza, è stata definitivamente chiusa il 23 giugno del 2003. Il 21 ottobre del 2009 il Comune di Celico ha presentato il progetto di «Chiusura Post-Operativa e ripristino ambientale», approvato dalla Regione nel 2010. Il costo complessivo del progetto, pari a euro 546.879,48, è stato finanziato, per un importo pari ad euro 250.000,00 con un contributo dell'Ufficio del Commissario per l'Emergenza Rifiuti; per euro 121.524,48 con accantonamento da parte del soggetto Gestore a disposizione del Comune di Celico e per euro 175.335,00 con APQ della Regione Calabria.
  Con specifico riferimento alle attività poste in essere dall'Amministrazione comunale, ha riferito in merito all’iter operativo ed amministrativo condotto a seguito dell'intervento denominato «Chiusura e Messa in Sicurezza della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località San Nicola del Comune di Celico – adeguamento di discarica pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2003». Immediatamente dopo la chiusura della procedura di messa in sicurezza, il Comune manifestò, in particolare, alla Regione Calabria la necessità di procedere all'avvio delle attività di monitoraggio finalizzate a caratterizzare l'impatto ambientale del sito e ad arginare ogni eventuale pericolo di inquinamento del territorio, segnalando, a tal fine, la necessità di realizzare ulteriori pozzi piezometrici, sia a monte che a valle del sito.
  Nelle more, il Comune diede comunque avvio alle attività di monitoraggio chiedendo all'ARPACAL, in data 23 febbraio 2016, l'esecuzione di analisi chimiche di campioni di acque sotterranee presso l'unico pozzo piezometrico utile nel sito di discarica in questione.
  Successivamente, l'ARPACAL comunicava al Comune l'esito dei campioni d'acqua prelevati presso il pozzo PZ2 in data 2 maggio 2016. L'Agenzia evidenziava, nel contempo, il superamento dei valori limite delle Concentrazioni di Soglia di Contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee, relativamente alle sostanze Manganese e Nichel. I predetti rilievi furono effettuati contestualmente con il laboratorio privato della Società Delvit Chimica s.r.l. i cui esiti risultarono in linea con gli esiti trasmessi dall'ARPACAL.
  Al fine di valutate la significatività dei risultati delle analisi già eseguite, l'Amministrazione comunale, in data 29 agosto 2016, comunicò alla Regione, alla Provincia e alla stessa ARPACAL, la necessità di eseguire nuove analisi di campioni di acqua sotterranea dal piezometro PZ2 situato a valle in destra idrografica del sito. Inoltre, in linea con quanto chiesto dalla Provincia di Cosenza ai sensi dell'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affidò ad un tecnico esterno la redazione di un piano di monitoraggio sito-specifico, presentato alla Regione Calabria il 21 giugno 2017.
  Inoltre, tenuto conto che, dei piezometri realizzati per il monitoraggio della ex discarica (PZ1 a monte, PZ2 e PZ3 a valle) era stato possibile investigare esclusivamente l'unico con presenza di acqua, individuato con la sigla PZ2, furono intraprese le necessarie attività finalizzate alla realizzazione di n. 3 nuovi piezometri.
  Presso i suddetti piezometri di monitoraggio è stata condotta una campagna di indagini da parte della Società Ecocontrol s.r.l. in data 12 dicembre 2017 e successivamente da parte del laboratorio DELVIT Chimica s.r.l. in data 3 gennaio 2018. Successivamente, la Regione ha prescritto l'esecuzione di un ulteriore campionamento alla presenza di ARPACAL, contestualmente alla stesura del Piano di Caratterizzazione del Sito.
  Il 3 maggio 2018, in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Calabria, è stata condotta un'ulteriore campagna di indagini da parte di ARPACAL i cui esiti hanno evidenziato il superamento delle CSC per il parametro Ferro nel piezometro di monte e del parametro Manganese in un solo piezometro di valle. In data 16 agosto 2018 è stata eseguita una nuova campagna di indagini da parte di ARPACAL, in particolare per i parametri COD, BOD5, Fenoli, Calcio, Magnesio, Potassio, TOC, i cui esiti analitici sono stati acquisiti dalla seconda revisione del Piano di Caratterizzazione. Nel corso delle continue attività di monitoraggio delle acque di falda, il 20 febbraio 2019, è stato condotto un nuovo campionamento da parte del laboratorio DELVIT Chimica, i cui esiti sui nuovi campioni non hanno evidenziato superamenti delle CSC per tutti i parametri investigati.
  Conseguentemente, nell'ambito della riunione tecnica tenutasi il 24 luglio 2019, i diversi componenti del tavolo tecnico (Regione, Provincia di Cosenza, ARPACAL e Comune di Celio), preso atto dell'intermittenza dei superamenti riscontrati nel corso dei monitoraggi effettuati, hanno condiviso l'argomentazione secondo la quale i superamenti delle CSC riscontrati sono ascrivibili ad un valore ubiquitario dovuto a fenomeni naturali. Con lo scopo di approfondire tale aspetto, è stata prescritta la produzione di un'apposita Relazione tecnica da redigere in collaborazione con ARPACAL. Contestualmente, il tavolo tecnico ha ritenuto concluso il procedimento avviato dal Comune ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ritenendo le future attività rientranti nell'ambito della gestione dei monitoraggi previsti dal decreto legislativo n. 36 del 2003.
  Sulla base della Relazione tecnica trasmessa dal Comune e concordata e condivisa dai tecnici dell'ARPACL, la stessa Agenzia ha evidenziato che il superamento del valore delle CSC nelle acque sotterranee per il Manganese talvolta associato a superamenti per il Ferro, si verifica frequentemente ed indipendentemente dall'azione antropica. Alla luce di tali risultanze analitiche, si è concluso dunque che la presenza di Manganese non sia attribuibile ad una contaminazione prodotta dalla discarica di San Nicola.
  Sulla base delle informazioni esposte, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a tenersi informato tramite le Amministrazioni locali competenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

rischio sanitario

responsabilita' per i danni ambientali