Legislatura: 18Seduta di annuncio: 201 del 02/07/2019
Primo firmatario: FUSACCHIA ALESSANDRO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 02/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 02/07/2019
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 02/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 03/07/2019 Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE RISPOSTA GOVERNO 03/07/2019 Resoconto GIULIANO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 03/07/2019 Resoconto ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
DISCUSSIONE IL 03/07/2019
SVOLTO IL 03/07/2019
CONCLUSO IL 03/07/2019
FUSACCHIA e EMANUELA ROSSINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il Governo, con emendamento alla legge europea 2018, ha prorogato di quasi un anno la disposizione che consente la definizione della tipologia contrattuale applicabile ai lettori di madrelingua straniera, divenuti collaboratori esperti linguistici;
la legge europea 2017 aveva stanziato risorse economiche per consentire il superamento del contenzioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera. Con decreto ministeriale si doveva definire il contratto-tipo di ateneo, nonché i criteri di ripartizione delle risorse stanziate e il contratto-tipo. Ora il Governo ha prorogato al 31 ottobre 2019 i termini perché il decreto ministeriale è ancora in corso di definizione;
il contenzioso nasce dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 120 del 1995 (convertito dalla legge n. 236 del 1995), che ha introdotto la nuova figura del «collaboratore esperto linguistico» in luogo del lettore di lingua straniera che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, poteva essere assunto dalle università con contratto di diritto privato per un anno, rinnovabile per un massimo di cinque;
tale disposizione è stata censurata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 55/1989) e dalle sentenze della Corte di giustizia europea del 30 maggio 1989 (causa 33/88) e del 2 agosto 1993 (cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-332/91), nonché dalla procedura di infrazione n. 92/4660;
il contenzioso nasce perché non è stata riconosciuta l'anzianità pregressa in termini di trattamento economico e previdenziale. Ciò ha portato nuovamente ad una censura da parte della Corte di giustizia europea, sentenza 18 luglio 2006 (causa C-119/04), nonché Corte di cassazione – sezione lavoro, – sentenze 21856/2004 e 5909/2005-;
il legislatore, intervenuto con l'introduzione dell'articolo 26, comma 3, della legge 240 del 2010, con un'interpretazione autentica della norma del 1995, ha riconosciuto ai collaboratori esperti linguistici, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore con effetto dalla data di prima assunzione;
a seguito di quest'ultimo intervento, è stata aperta la procedura EU Pilot 2079/11/EMPL circa la compatibilità dell'articolo 26, della legge n. 240 del 2010, che stabilisce l'automatica estinzione dei giudizi pendenti relativi al trattamento economico degli ex lettori, con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e garantisce un giudice imparziale –:
se il Ministro interrogato, non ritenga di dover assumere iniziative affinché siano esplicate urgentemente tutte le procedure necessarie per emanare il provvedimento che definisca il contratto tipo del collaboratore esperto linguistico.
(5-02418)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):sentenza della Corte CE
contratto di lavoro
Corte di giustizia CE