ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02413

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 201 del 02/07/2019
Firmatari
Primo firmatario: CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/07/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 03/07/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 02/07/2019
Stato iter:
03/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/07/2019
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2019
Resoconto VALENTE SIMONE SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
REPLICA 03/07/2019
Resoconto MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 03/07/2019

DISCUSSIONE IL 03/07/2019

SVOLTO IL 03/07/2019

CONCLUSO IL 03/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02413
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentato
Martedì 2 luglio 2019
modificato
Mercoledì 3 luglio 2019, seduta n. 202

   CANCELLERI, MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i buoni fruttiferi postali (Bfp) sono titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato italiano, collocati in esclusiva da Poste italiane;

   secondo l'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 possono essere intestati a più soggetti, con facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente;

   questa clausola cosiddetta Pfr, ovvero «pari facoltà di rimborso», attribuisce a ciascuno dei contitolari, in possesso del buono, il diritto di riscuotere il titolo per intero: il rimborso del titolo è quindi un diritto disgiunto che ciascuno dei contitolari può esercitare autonomamente sull'intero, previa presentazione del titolo in originale;

   la corte di appello di Milano, presidente Santosuosso, con sentenza del 25 ottobre 2017, confermando l'ordinanza ex articolo 702-ter del codice di procedura civile resa dal tribunale di Lecco in data 23 marzo 2017, ha ribadito il principio secondo cui il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola Pfr può riscuotere interamente il buono postale senza quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto;

   il Sole24Ore, in un articolo del 14 novembre 2017, rileva che «È noto infatti come Poste Italiane s.p.a. continui a rifiutarsi di liquidare il buono postale fruttifero senza la denuncia di successione e senza la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto. Il rifiuto di Poste Italiane s.p.a. è causa di gravi danni per il possessore del titolo che, nella stragrande maggioranza dei casi, è impossibilitato a reperire tutti gli aventi diritto nel caso di un contitolare del buono premorto»;

   visto il rifiuto opposto dalle Poste, il possessore o accantona il buono con la consapevolezza di non poterlo più riscuotere oppure deve necessariamente chiamare in causa Poste Italiane s.p.a., anche perché la giurisprudenza su casi analoghi è spesso altalenante;

   la risoluzione del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze n. 115/E del 13 luglio 1999 assimila in tutto e per tutto il trattamento dei buoni fruttiferi postali agli altri titoli di Stato; per questa ragione devono essere esclusi dalla denuncia di successione; si prevede la sottoscrizione di una «dichiarazione di esonero» dall'obbligo di denuncia di successione, finalizzata, appunto, al rimborso dei buoni fruttiferi postali –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire, in applicazione della disciplina vigente e della giurisprudenza prevalente, che il cointestatario di un buono postale fruttifero con clausola Pfr possa riscuotere interamente il buono senza quietanza congiunta degli eredi del cointestatario premorto.
(5-02413)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02413

  In riscontro alla richiesta formulata dall'onorevole interrogante, sentita anche Poste italiane SpA in relazione alle scelte operative nello svolgimento del servizio di collocamento dei buoni postali fruttiferi, si ritiene utile precisare che, premesso che la sentenza richiamata della Corte di Appello di Milano del 25 ottobre 2017, riguarda Buoni emessi nel 1984, per una corretta ricostruzione normativa, occorre distinguere tra Buoni emessi prima e dopo la data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale 19 dicembre 2000, ovvero il 28 dicembre 2000.
  I Buoni oggetto della richiamata sentenza del 2017 sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 156/1973 (cosiddetto Codice Postale) e dal decreto del Presidente della Repubblica 256/1989 (Regolamento di esecuzione del libro III del Codice Postale), per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 284/99 e di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000.
  Ai sensi di tale normativa (cfr. articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 256/89), il rimborso di un Buono Postale Fruttifero emesso fino alla data del 27 dicembre 2000, munito di clausola di pari facoltà di rimborso e cointestato a persona deceduta, è possibile soltanto con la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto.
  La ratio di tale disposizione del Codice Postale era quella di tutelare i successori del cointestatario deceduto. La clausola di «pari facoltà di rimborso» presuppone, infatti, il consenso del cointestatario a che l'altro cointestatario possa esercitare ogni facoltà; tale presupposto non può essere considerato ancora valido dopo la morte del cointestatario.
  Tale ricostruzione è stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 25 gennaio 2018 (sentenza che, peraltro, analizza la citata sentenza della Corte di Appello di Milano del 2017).
  Si soggiunge che lo scorporo della quota di spettanza del cointestatario superstite è invocabile solo al contestuale ricorrere di due precise condizioni quali l'assenza di opposizione degli eredi del/i cointestatario/i deceduto/i e l'esaurimento del periodo di fruttuosità del titolo.
  Con riferimento, invece, ai Buoni Fruttiferi Postali emessi a partire dal 28 dicembre 2000, data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale 19 dicembre 2000, sono previste differenti modalità di rimborso, a seconda del formato (cartaceo o dematerializzato) e della data di emissione dei buoni caduti in successione. In generale, per tali Buoni in caso di decesso di uno dei cointestatari, la richiesta di rimborso dell'intero importo del buono può essere presentata sia dal cointestatario — salvo le eccezioni di seguito elencate – sia dagli eredi congiuntamente. Infatti, il citato decreto ministeriale 19 dicembre 2000 non contiene una norma analoga a quella di cui al citato articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 256 del 1989.
  In particolare, per i suddetti buoni cartacei, Poste Italiane, di fronte alla richiesta di rimborso di un solo cointestatario, può procedere al rimborso dell'intero importo dei titoli, senza aprire la pratica di successione, con piena liberazione dell'Azienda nei confronti degli altri aventi diritto, salvo le seguenti eccezioni:
   per i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 28 dicembre 2000 fino al 4 settembre 2005, in presenza della notifica di un provvedimento dell'autorità giudiziaria di sospensione del pagamento, Poste Italiane non può procedere al rimborso fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell'impedimento;
   per i Buoni Fruttiferi Postali emessi dal 5 settembre 2005, Poste italiane non può procedere al rimborso in presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o in presenza di opposizione scritta di uno degli eredi/tutti gli eredi congiuntamente oppure di un altro eventuale cointestatario.

  In particolare, dal 5 settembre 2005, i richiedenti le emissioni di buoni fruttiferi postali cartacei devono obbligatoriamente compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di «Richiesta di emissione di BFP», aggiornato con le condizioni contrattuali, tra le quali è previsto che in caso di buoni emessi con la clausola della «p.f.r.», (pari facoltà di rimborso) in caso di morte di uno degli intestatari, il cointestatario superstite conserva il diritto di rimborsarsi il titolo separatamente ovvero senza istruire pratica di successione.
  Per i Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati – istituiti dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000 – in seguito all'acquisizione della notizia del decesso di uno dei cointestatari, è sempre necessario aprire la pratica di successione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

emissione di valori

rimborso

risoluzione