ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02288

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 189 del 12/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZANGRILLO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 12/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/06/2019
FATUZZO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/06/2019
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/06/2019
MUSELLA GRAZIANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 12/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 12/06/2019
Stato iter:
13/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 13/06/2019
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 13/06/2019
Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 13/06/2019
Resoconto POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 13/06/2019

SVOLTO IL 13/06/2019

CONCLUSO IL 13/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02288
presentato da
ZANGRILLO Paolo
testo di
Mercoledì 12 giugno 2019, seduta n. 189

   ZANGRILLO, BERGAMINI, FATUZZO, POLVERINI e MUSELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 4 del 2019, in materia di reddito di cittadinanza, disciplina all'articolo 2 i requisiti necessari per beneficiare del sussidio;

   in particolare, al comma 1 reca requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno che devono essere presenti cumulativamente al momento della presentazione della domanda, nonché per tutta la durata dell'erogazione del beneficio;

   ai sensi del predetto comma 1, lettera a), numero 1), il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai cittadini italiani o a quelli extracomunitari titolari del «diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero [...] in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;

   ai sensi del numero 2) il reddito di cittadinanza è altresì riconosciuto a chi risiede in Italia da «almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo»;

   al momento risulta agli interroganti che l'Inps abbia comunicato con cadenza mensile il dato relativo al numero delle domande ricevute, suddivise per regione, genere e fasce d'età, nonché il dato complessivo di domande accolte, respinte, e in fase di elaborazione, ma nessun dato è stato comunicato in merito al numero di domande ricevute e accolte con specifico riguardo ai cittadini non italiani, ovvero di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea con i requisiti di cui al richiamato articolo 2, comma 1, lettera a);

   secondo la più recente comunicazione da parte di Inps, risulterebbe al mese di maggio 2019 un numero di domande complessivo pari a 1.252.148 delle quali accolte poco più di 674.000 (circa la metà);

   durante l'esame del disegno di legge di conversione, le disposizioni relative ai requisiti di cittadinanza residenza e soggiorno sono state al centro di numerose polemiche, in quanto, secondo alcune stime, la combinazione tra tali requisiti e quelli patrimoniali e reddituali avrebbe favorito l'accesso al beneficio, in particolar modo per i cittadini extracomunitari ovvero non italiani;

   appare opportuno e fondamentale rilevare in maniera sistemica tale dato, anche al fine di verificare la reale portata della misura in termini socio-economici –:

   quale sia il dato delle domande ricevute e accolte riguardanti soggetti non aventi cittadinanza italiana né di Paesi membri dell'Unione europea rispettivamente suddiviso su base regionale, di genere e fascia d'età e se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere presso l'Inps la pubblicazione, in via strutturale e con cadenza mensile, anche di questi dati.
(5-02288)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-02288

  Con l'atto parlamentare in esame gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere il dato relativo alle domande, presentate ed accolte, di ammissione al beneficio del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento ai «soggetti di cittadinanza non italiana e non UE rispettivamente suddiviso su base regionale, di genere e fascia d'età» e, in subordine, «se il Ministro interrogato non ritenga opportuno promuovere presso INPS la pubblicazione in via strutturale e con cadenza mensile anche di questi dati».
  In via preliminare occorre evidenziare che negli ultimi anni una progressiva e iniqua redistribuzione della ricchezza in Italia, come in altri Paesi occidentali, ha aumentato il divario tra i diversi strati sociali, contribuendo sempre più a ridurre il potere d'acquisto delle fasce più deboli.
  Il Reddito di cittadinanza si inserisce all'interno di questo contesto sociale ed economico, come misura fondamentale di «politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro».
  La misura è comunque rivolta ad una platea di potenziali beneficiari nel rispetto dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.
  Le polemiche riferite dagli interroganti, emerse durante l'esame del disegno di legge di conversione e concernenti il presunto accesso preferenziale al beneficio per i cittadini extracomunitari, non hanno fondamento.
  Premesso che l'esclusione dei cittadini extracomunitari sarebbe risultata in contrasto con i trattati dell'Unione europea e con la normativa nazionale di recepimento delle direttive europee, al fine di evitare comportamenti opportunistici e assicurare che la misura vada a beneficio di persone che abbiano un certo radicamento e vivano stabilmente nel nostro Paese, il Governo ha disposto quale ulteriore requisito la residenza in Italia «per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo».
  Inoltre, l'impianto sanzionatorio costituisce un elemento fondamentale della normativa in esame, che prevede apposite misure nell'ipotesi di utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi ovvero di omesse informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio.
  La serietà con cui abbiamo costruito questo provvedimento rappresenta la volontà di questo Governo di attuare al meglio la misura del reddito di cittadinanza, supportando e tutelando le persone che vivono in stato di povertà e colpendo chi in qualche modo possa «sfruttare» questo beneficio senza possederne i requisiti.
  La rilevante mole di istanze presentate rappresenta un segnale di successo della misura. L'Inps ha comunicato che al 30 maggio 2019 le domande presentate ammontano a 1.252.148. Ne sono state già lavorate oltre 960.000, di cui circa 674.000 sono state accolte, 277.000 respinte e 9.000 in evidenza per ulteriore attività istruttoria. Il tasso di rifiuto è attualmente al 26 per cento.
  In ordine alla specifica richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, attesi i tempi assai ristretti per il reperimento dei dati, aggregati secondo la richiesta medesima, l'Inps non è riuscito a produrli in tempo utile per la discussione; pertanto, si fa riserva di fornire le informazioni di dettaglio non appena saranno rese disponibili dall'istituto.
  Si ritiene, infine, che la pubblicazione strutturale e con cadenza mensile dei dati richiesti non apporterebbe un significativo contributo alla valutazione dell'efficacia della misura del reddito di cittadinanza.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

diritto di soggiorno

migrante