Legislatura: 18Seduta di annuncio: 183 del 03/06/2019
Primo firmatario: GAGLIARDI MANUELA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 03/06/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/06/2019 SACCANI JOTTI GLORIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 03/06/2019
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 27/06/2019 Resoconto FIORAMONTI LORENZO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 27/06/2019 Resoconto GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/06/2019
DISCUSSIONE IL 27/06/2019
SVOLTO IL 27/06/2019
CONCLUSO IL 27/06/2019
GAGLIARDI, APREA e SACCANI JOTTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
il decreto legislativo n. 62 del 2017, nel prevedere che la commissione per gli esami di terza media deve essere composta dall'intero consiglio di classe, ha di fatto introdotto l'obbligo per gli insegnati di religione cattolica — e della materia alternativa — della presenza durante lo svolgimento delle relative prove;
dal punto di vista organizzativo la misura è foriera di rilevanti problemi logistici, in quanto i docenti di religione cattolica — così come i docenti di materia alternativa — insegnano non solo in tante classi, ma spesso anche su più scuole, con le conseguenti difficoltà derivanti dalla necessità di essere presenti in tutte le istituzioni scolastiche in cui insegnano per ottemperare a quanto disposto dalla norma;
a questo si aggiunge anche l'ulteriore disagio personale derivante dalla necessità di dover uscire o entrare ad ogni prova orale a seconda se l'alunno ha scelto l'ora di religione o quella alternativa, con possibili vuoti temporale, anche consistenti, tra una prova orale e l'altra;
si intende inoltre segnalare che la presenza obbligatoria dell'insegnante di religione cattolica — o della materia alternativa — non è però accompagnata dalla contestuale partecipazione alla formazione del voto finale da parte del docente interessato proprio in virtù della facoltatività della materia di cui lo studente deve esplicitamente dichiarare di avvalersi;
sulla base del Concordato del 1929 l'insegnamento di religione cattolica non rappresentava oggetto d'esame così come stabilito anche dalla norma vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 2017 (da questo abrogata) che indicava, elencandole singolarmente, tutte le materie richieste alla prova tra cui non risultava l'insegnamento della religione cattolica;
data l'obbligatorietà della presenza all'esame dei docenti di religione cattolica e la contestuale assenza della loro partecipazione alla formazione della valutazione finale, sorge spontaneo chiedersi se questo sviluppo derivi da volontà del legislatore o semplicemente dal perseguimento di una semplificazione normativa che alla fine ha complicato ulteriormente le regole, soprattutto per i docenti di religione –:
se il Ministro interrogato intenda adottare con urgenza iniziative, dato l'imminente inizio della sessione d'esame relativa all'anno scolastico in corso, anche promuovendo una eventuale norma di interpretazione autentica, per definire la non obbligatorietà della presenza del docente di religione cattolica — o della materia alternativa ove prevista — nel corso degli esami conclusivi del primo ciclo della scuola secondaria, non essendo, tra l'altro, questa materia oggetto delle prove d'esame.
(5-02210)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):esame
formazione degli insegnanti
formazione professionale