ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02207

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 183 del 03/06/2019
Firmatari
Primo firmatario: ZARDINI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/06/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/06/2019
Stato iter:
30/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/07/2019
Resoconto CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 30/07/2019
Resoconto ZARDINI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/06/2019

DISCUSSIONE IL 30/07/2019

SVOLTO IL 30/07/2019

CONCLUSO IL 30/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02207
presentato da
ZARDINI Diego
testo di
Lunedì 3 giugno 2019, seduta n. 183

   ZARDINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il 29 maggio 2019, la Confesercenti ha comunicato che le federazioni di categoria dei panificatori, Assipan Confcommercio e Assopanificatori Confesercenti, ossia le associazioni maggiormente rappresentative del settore, con una nota congiunta ai Ministri Di Maio, Salvini e Centinaio, hanno denunciato il rischio di chiusura per migliaia di forni;

   il problema nascerebbe dall'applicazione distorta della normativa che consente il consumo sul posto, disciplinata dal decreto-legge 4 aprile 2006, n. 223, che sta causando ingenti danni alle attività commerciali e di laboratorio di vicinato alimentare in tutt'Italia e a Roma in particolare;

   il decreto-legge 4 aprile 2006, n. 223, stabilisce che le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, senza sottostare al divieto o all'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato se effettuato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie;

   lo stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato;

   la situazione sembrerebbe, invece, diversa e, per esempio, particolarmente drammatica a Roma dove i vigili urbani hanno eseguito numerosi controlli sui panificatori del centro città, con blitz seguiti da sequestri di tavoli e sedie e multe per migliaia e migliaia di euro: a questo proposito, i presidenti di Assipan e di Assopanificatori «denunciano una vera e propria attività persecutoria che spinge i panificatori verso una crisi irreversibile e alla chiusura di 1.500 attività di vicinato alimentare con laboratori, nel solo centro di Roma, bruciando 10.000 posti di lavoro, mandando all'aria investimenti per oltre 200 milioni di euro, spingendo la città verso il rischio desertificazione di servizi alimentari essenziali»;

   sull'argomento il Ministero dello sviluppo economico, intervenendo attraverso varie interpretazioni su circolari e risoluzioni, ha ritenuto ammissibile, tra le altre cose, solo l'utilizzo di piani di appoggio di dimensioni congrue all'ampiezza e alla capacità ricettiva del locale nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere;

   successivamente, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto la possibilità di consentire la presenza di un limitato numero di panchine o altre sedute non abbinabili a eventuali piani di appoggio, essendo invece tipica di bar e ristoranti la consumazione seduti al tavolo, anche se eventualmente svolta con modalità self-service;

   sull'argomento il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2280, del 21 marzo 2019, ha riformato la sentenza (n. 02147/2018) con cui il Tar Lazio aveva confermato la determinazione dirigenziale con la quale il comune di Roma aveva ordinato a un laboratorio di gastronomia la «cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa», attenendosi al titolo autorizzatorio posseduto, superando così le condizioni poste dal Ministero dello sviluppo economico alla presenza di arredi e mantenendo l'unico limite dell'assenza del servizio assistito di somministrazione;

   anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione S2605 del 27 ottobre 2016, ha segnalato al Ministero dello sviluppo economico le distorsioni alla concorrenza derivanti da risoluzioni ministeriali ingiustificatamente restrittive rispetto agli esercizi di vicinato, con particolare riferimento proprio al consumo sul posto –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa e quali iniziative intenda porre in essere per evitare ulteriori danni alle attività commerciali e di laboratorio di vicinato alimentare.
(5-02207)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 30 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-02207

  Con il tema in discussione, si richiama l'attenzione alle modalità di esercizio del consumo immediato sul posto presso gli esercizi di vicinato legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, i titolari di impianti di panificazione e gli imprenditori agricoli dei prodotti oggetto di vendita.
  Nelle premesse, l'interrogante fa riferimento all'evoluzione giurisprudenziale nell'interpretazione della disciplina riguardante le attività commerciali e di laboratorio di vicinato alimentare in tutta Italia e, in particolare, nel comune di Roma.
  A tal riguardo, è opportuno precisare che sulle modalità di esercizio del consumo sul posto, il Ministero dello sviluppo economico si è espresso nel tempo con successive circolari e risoluzioni, oltre a quelle richiamate dall'Onorevole interrogante, volte a non rendere fonte di disparità di trattamento del tutto ingiustificata i vantaggi di semplificazione nell'acquisizione del titolo autorizzatorio per gli esercizi in cui si pratica il consumo sul posto (ovvero esercizi di vicinato soggetti a SCIA – Segnalazione Certificata di inizio attività – Unica), rispetto ai normali pubblici esercizi (soggetti ad autorizzazione o SCIA Unica, a seconda che trattasi di zone tutelate o non tutelate), in presenza di caratteristiche di servizio sostanzialmente assimilabili e di pari impatto.
  I chiarimenti contenuti nelle citate risoluzioni ministeriali, infatti, hanno il senso di individuare tutte quelle modalità di svolgimento delle attività certamente consentite, offrendo un quadro di certezza giuridica almeno alla maggior parte delle attività in questione, non dovendo pertanto, al contrario, essere considerate fonte di divieto aggiuntivo rispetto alle prescrizioni di legge.
  In altri termini, se entrambe le tipologie di esercizi fossero assoggettate a SCIA e ai medesimi requisiti igienico sanitari e di sorvegliabilità, la distinzione non avrebbe ragione di essere e, peraltro, gli esercizi di vicinato e gli altri esercizi abilitati al servizio di consumo sul posto potrebbero svolgere attività del tutto assimilabili conseguendo con il medesimo grado di complessità e con i medesimi requisiti ed adempimenti l'uno o l'altro titolo autorizzatorio.
  Ne consegue, pertanto, l'importanza di distinguere le attività di vendita con consumo sul posto rispetto a quelle di somministrazione, anche dal punto di vista degli arredi utilizzati (nella misura in cui tali arredi e le relative modalità di utilizzo consentano consumazioni seduti al tavolo, con caratteristiche di richiamo quantitativo della clientela e di permanenza nel luogo di consumo, con esiti di fatto del tutto assimilabili all'attività di ristorazione o degli altri pubblici esercizi).
  Quanto alle pronunce giurisprudenziali sull'argomento, si segnala l'ulteriore evoluzione interpretativa che di recente ha visto le favorevoli sentenze 5195 e 5321 del 24 aprile 2019, con cui il TAR Lazio è tornato ad effettuare una dettagliata disamina sulla corretta individuazione dei criteri distintivi dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da quella di consumo immediato sul posto.
  Il Tribunale, nel sottolineare la più rigorosa regolamentazione degli esercizi di somministrazione, ha ribadito l'importanza di un'attenta perimetrazione delle due diverse fattispecie volta a prevenire fenomeni elusivi che utilizzino l'esercizio di vendita come un vero e proprio ristorante o esercizio di somministrazione, sottraendosi sia ai requisiti soggettivi e strutturali cui quest'ultimo è condizionato, sia e, soprattutto, alle limitazioni quantitative e alle restrizioni di apertura e trasferimento di attività di somministrazione nei diversi ambiti di esercizio.
  Secondo il giudizio del Tar Lazio, inoltre, il concetto di assistenza alla clientela (requisito escluso nella fattispecie del consumo immediato sul posto e caratteristico della somministrazione) è più complesso e riguarda tutti quegli elementi organizzativi che distinguono un servizio da una mera attività di vendita-cessione di beni. La Corte, in particolare, ha richiamato il fatto che il consumo immediato non definisce un'autonoma categoria di esercizio commerciale di prodotti alimentari, bensì una modalità specifica di fruizione di tali prodotti, necessariamente accessoria rispetto all'attività di vendita o di laboratorio che deve permanere prevalente rispetto al consumo stesso.
  Gli esercizi presso i quali è consentito il consumo immediato sul posto, infatti, dovendo consentire solo come attività accessoria il consumo immediato – e dunque estemporaneo – non devono dotarsi di strutture specifiche, potendo invece disporre degli arredi già presenti per la vendita e che, all'occasione, possono essere utilizzati anche per il relativo consumo. Di contro, i pubblici esercizi che effettuano come unica attività la somministrazione devono, invece, avvalersi di attrezzature adeguate a garantire una sosta prolungata e confortevole nel locale.
  Il TAR ritiene, inoltre, che la legge 287 del 1991 si applica anche alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tali attività, confermando, quindi, che il dato distintivo che caratterizza l'attività di somministrazione non è la presenza di personale di sala, bensì il contesto organizzativo complessivo in cui viene esercitata l'attività.
  Peraltro, non va sottovalutato (tutte le citate sentenze ne danno ampio risalto) che, per effetto dell'evoluzione della normativa in materia di ampliamento delle possibilità regolamentari esercitabili da parte degli enti locali, i Comuni, in specie quelli con un centro storico richiedente particolari esigenze di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, si sono dotati di regolamenti recanti prescrizioni spesso stringenti, soprattutto con riferimento agli esercizi di somministrazione, prevedendo inibizioni all'apertura di nuove attività o sottoponendo quelli esistenti a determinati requisiti tipologici e strutturali, relativi ai locali e alla qualità, riferiti ai titolari dell'attività o alle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti.
  Da ultimo, evidenzio che, per effetto del disposto dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 222 del 2016 secondo cui, per finalità di tutela di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, i Comuni, d'intesa con le Regioni, sentito il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali, hanno adottato deliberazioni contenenti divieti o che subordinano ad autorizzazione l'esercizio di una o più attività, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
  Ciò detto, il Ministero dello sviluppo economico terrà comunque conto di quanto rappresentato dall'Onorevole Interrogante e, riguardo in particolare alla richiesta posta, rappresento che si potrà valutare l'opportunità di avviare un tavolo di confronto con i diversi attori della filiera, compresi i panificatori, al fine di affrontare costruttivamente il riordino della legislazione di settore, auspicata d'altronde dalle stesse Federazioni e Associazioni maggiormente rappresentative della categoria. In quella sede si potrà altresì prendere in considerazione la possibilità di vagliare utili iniziative, anche attraverso l'eventuale adozione di soluzioni normative, volte a meglio perimetrare gli ambiti dell'esercizio di vicinato, sia analizzando eventuali aspetti fiscali, sia approfondendo le componenti qualitative delle attività commerciali in discussione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di beni

accordo commerciale

concorrenza