ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 170 del 07/05/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/05/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 07/05/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 07/05/2019
Stato iter:
08/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 08/05/2019
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 08/05/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 08/05/2019
Resoconto CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

NUOVO PRIMO FIRMATARIO IL 08/05/2019

DISCUSSIONE IL 08/05/2019

SVOLTO IL 08/05/2019

CONCLUSO IL 08/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02049
presentato da
CANCELLERI Azzurra Pia Maria
testo presentato
Martedì 7 maggio 2019
modificato
Mercoledì 8 maggio 2019, seduta n. 171

   CANCELLERI, TRANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto ministeriale 13 giugno 1986, il Ministero del tesoro istituì una nuova serie di buoni fruttiferi postali della serie ordinaria distinta dalla lettera «Q» stabilendo che tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti (L, M, N, O) fossero convertiti in titoli della nuova serie Q;

   l'attribuzione della nuova serie «Q», rappresentò un vero e proprio «declassamento» delle precedenti, in relazione ai tassi d'interesse notevolmente più bassi rispetto a quelli sottoscritti al momento dell'acquisto, senza peraltro informare i possessori di tali prodotti finanziari dell'avvenuta riduzione dei rendimenti;

   al riguardo, gli interroganti evidenziano che il potere di modificare il tasso d'interesse previsto, anche con riferimento a serie di buoni postali già emessi, oltre che a quelle di nuova emissione, era conferito al Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, (successivamente abrogato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284) e che inoltre, il declassamento attuato con il richiamato decreto ministeriale, generò non poche complessità interpretative, soprattutto in tema di trasparenza e pubblicità dell'intervenuta variazione unilaterale dei tassi d'interesse per i buoni fruttiferi postali già emessi;

   la questione è stata affrontata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, che con la sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, hanno enunciato: «nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti del testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento, al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori, che le condizioni attuali alle quali l'amministrazione postale si obbliga possono essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono fruttifero postale»;

   gli interroganti rilevano a tal fine, che il suesposto principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, è stato ribadito in plurime sentenze dai giudici di merito, tuttavia con esiti discordanti –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere, alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale non univoca, in relazione alle richieste di rimborso presentate da numerosi risparmiatori.
(5-02049)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 maggio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-02049

  In risposta all'interrogazione in riferimento si rappresenta, preliminarmente, che la possibilità della variazione dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi era prevista dall'articolo 173 del TU approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, come modificato con decreto-legge 30 settembre 1974 n. 460 convertito nella legge 25 novembre 1974 n. 588. In particolare, l'articolo 173, stabiliva che le variazioni del saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi erano disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ed avevano effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale norma prevedeva, altresì, che le dette variazioni potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie e che, ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali fosse stata estesa la variazione del saggio, si consideravano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi era effettuato sul montante maturato. Gli interessi venivano corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni e tale tabella, per i titoli i cui tassi erano stati modificati dopo la loro emissione, era integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.
  Sulla base del citato articolo 173 del TU approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 176 del 1973 sono state effettuate quattro modifiche dei tassi, tre in senso favorevole ai clienti (di cui ai decreto ministeriale 22 febbraio 1975, decreto ministeriale 22 giugno 1976 e decreto ministeriale 15 giugno 1981) e una (di cui al decreto ministeriale 13 giugno 1986) in senso sfavorevole.
  Quest'ultima modifica è stata disposta con l'emanazione del citato decreto ministeriale 13 giugno 1986 che, nell'istituire la serie di buoni postali fruttiferi ordinari «Q», ha esteso i tassi relativi a tale serie ai buoni postali fruttiferi appartenenti alle serie precedentemente emesse (cioè, alle serie «L», «M», «N», «O» e «P»), stabilendo che, a tali buoni già emessi, i nuovi tassi sarebbero stati applicati a partire dal 1o gennaio 1987. Pertanto, è opportuno precisare che i tassi della serie «Q», inferiori rispetto a quelli originariamente previsti per i buoni appartenenti alle serie precedenti alla «Q», vengono applicati a buoni già emessi non retroattivamente, ma solo a partire dal 1o gennaio 1987, mentre per il periodo antecedente continuano ad essere applicati i tassi originariamente previsti dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di appartenenza.
  In particolare, in merito alla modifica dei tassi delle serie L, M, N, O e P, la giurisprudenza di merito è sempre stata sostanzialmente unanime nel rigettare per infondatezza le domande giudiziali di titolari di tali buoni, volte ad ottenere l'accertamento del diritto all'applicazione dei tassi previsti per la originaria serie di appartenenza, riportati sul retro dei buoni stessi.
  Del pari, l'orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario in materia è nel senso del non accoglimento dei ricorsi. L'ABF ha infatti sancito in numerose Decisioni dei Collegi Territoriali, nonché definitivamente con la Decisione del Collegio di Coordinamento 5675/2013, che il comportamento dell'intermediario è corretto, per effetto del combinato disposto dell'articolo 173 decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e del decreto ministeriale 13 giugno 1986 n. 477500. Tale orientamento è citato anche dalla «Relazione 2015 di Banca d'Italia sull'attività dell'ABF nel 2014» (pag. 47).
  Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, riportato nell'interrogazione, secondo cui il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale deve essere risolto dando prevalenza alle prime, riguarda, in realtà, una fattispecie diversa da quella che forma oggetto dell'interrogazione in oggetto.
  Nella controversia del 2007, infatti, si discuteva di un caso in cui era stato emesso un buono recante a tergo – per mero errore materiale – condizioni sin dal principio diverse da quelle previste dal decreto ministeriale che regolava l'emissione di quella serie di buoni. È, pertanto, in relazione a tale fattispecie che la Corte di cassazione nella sentenza del 2007, richiamata dall'interrogante, ha ritenuto che dovessero prevalere le condizioni indicate sul titolo rispetto a quelle di cui al decreto ministeriale in vigore al momento della sottoscrizione del buono.
  Nella medesima sentenza del 2007, la Corte di cassazione, con riferimento della modifica dei tassi di interesse intervenuta successivamente all'emissione dei buoni, ha, invece, riconosciuto la legittimità di tale variazione, con la conseguente applicazione dei nuovi tassi di rendimento (sia in aumento che in diminuzione) introdotti con successivi decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
  Dirimente sulla questione sollevata dall'interrogante è la sentenza n. 3963/19 dell'11 febbraio 2019 delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione. Infatti, la Suprema Corte ha stabilito che un buono fruttifero postale sottoscritto prima del 1986 (tra cui rientrano, quindi, i buoni delle serie «L», «M», «N», «0» e «P») è disciplinato dall'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973 e che, in base a tale disposizione normativa, era consentito variare il tasso di interesse relativo a buoni già emessi, per mezzo di un decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale (come effettivamente avvenuto con l'adozione dei decreti ministeriali 22 febbraio 1975, 22 giugno 1976, decreto ministeriale 15 giugno 1981, e del decreto ministeriale del 13 giugno 1986).
  Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno, dunque, statuito la prevalenza dei tassi indicati nei decreti ministeriali rispetto a quelli riportati sul retro dei buoni.
  Per quanto riguarda poi la conoscibilità da parte del sottoscrittore del buono della possibilità di una variazione (nel caso di specie, in peius) dei rendimenti indicati al momento della sottoscrizione del buono, la Corte di cassazione chiarisce che ciò è assicurato dalla pubblicità legale del decreto ministeriale mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nonché dal generale principio della conoscenza della norma (appunto l'articolo 173 del Codice Postale) che prevedeva espressamente la possibilità della pubblica amministrazione di variare i saggi di interesse, anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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