ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01835

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 155 del 03/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRAVERSI ROBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 03/04/2019
Stato iter:
03/07/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/07/2019
Resoconto CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 03/07/2019
Resoconto TRAVERSI ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 03/04/2019

DISCUSSIONE IL 03/07/2019

SVOLTO IL 03/07/2019

CONCLUSO IL 03/07/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01835
presentato da
TRAVERSI Roberto
testo di
Mercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

   TRAVERSI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   la metrologia legale, che tutela la fede pubblica in quelle transazioni commerciali che utilizzano strumenti di misura, compete unicamente al Ministero dello sviluppo economico;

   è in corso, su scala nazionale, la sostituzione di decine di milioni di misuratori di energia elettrica e di gas naturale;

   i misuratori, una volta installati, diventano parte integrante di un sistema che permette al distributore di energia elettrica e/o di gas, di «gestirli» da remoto;

   il sistema, inteso come misuratore in campo e struttura di gestione dello stesso, predisposta presso i centri operativi dei distributori, non è mai stato definito legalmente dal Ministero dello sviluppo economico;

   la gestione da remoto dei misuratori è espressamente vietata dal decreto legislativo del 22 febbraio del 2007, n. 22: non è cioè ammesso modificare da remoto le variabili metrologiche che concorrono alla formazione del dato di consumo;

   lo stesso decreto legislativo stabilisce, inoltre, che l'unico dato legalmente valido della transazione è quello che si forma sul posto e non quello letto da remoto;

   a fronte di quanto premesso i consumatori devono sostenere il costo di sistemi di misurazione dubbi. Un costo che, per gli utenti che consumano meno, rappresenta un cospicuo aggravio della bolletta, già oberata di oneri e tasse che stanno diventando insostenibili;

   per come è stato predisposto, il sistema sembra essere molto più utile ai distributori, di energia elettrica e di gas, che ai consumatori: i nuovi misuratori, che dovrebbero facilitarli nella rilevazione dei propri consumi, sono invece oggettivamente complicati;

   tenuto conto che la quasi totalità dei misuratori di energia elettrica è controllata da Enel, tramite E-distribuzione, e decine di milioni di clienti Enel dovranno passare al mercato libero, questa operazione sui contatori sembra all'interrogante rafforzare il monopolio di Enel –:

   quali iniziative intenda mettere in atto per definire regole e strumenti per rendere chiara la misurazione relativa ai contatori Enel e verificare, nel contempo, i reali costi e benefici per il consumatore della sostituzione dei contatori stessi.
(5-01835)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 luglio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01835

  Il tema della comunicazione dei dati relativi alle utenze domestiche di energia elettrica e della loro correttezza ai fini della loro fatturazione deve essere letto in una duplice chiave.
  La prima, attiene al valore del consumo di energia misurato dallo strumento di misura (il contatore), detto valore a base della transazione commerciale, risulta essere oggetto della metrologia legale, come definita dalla Direttiva 2014/32 e dalla normativa di attuazione della stessa.
  La seconda è rivolta all'affidabilità della trasmissione a distanza di quel valore e richiama l'attenzione di molti osservatori relativamente alla attendibilità stessa ed alla sicurezza del dato trasmesso.
  Relativamente alla prima chiave di lettura, vorrei evidenziare che per «metrologia legale» si intende l'insieme delle procedure legislative amministrative e tecniche fissate in maniera da assicurare e specificare in modo vincolante la qualità e credibilità delle misurazioni effettuate con determinati strumenti di misura relativamente a «funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali» (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2007 come modificato dal decreto legislativo n. 84 del 2016 di attuazione della direttiva « Measuring Instruments Directive» – MID 2014/32/UE).
  La trasmissione del dato, a valle dello strumento di misura, non è affidata alle competenze della metrologia legale poiché, seppure di estrema importanza e sempre più centrale nell'evoluzione della gestione post-misura, non può essere considerata essa stessa una misurazione, in quanto attiene solo alla funzione di trasferimento dei dati risultanti dalle misurazioni stesse.
  Infatti, nel caso di collegamento di strumenti di misura ad altri dispositivi, eventualmente di trasmissione dati, la precitata direttiva prevede esclusivamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura non devono essere influenzate da tali collegamenti né per le caratteristiche del dispositivo collegato, né per i dispositivi remoti che comunichino con lo strumento di misura.
  Del trasferimento dei dati tra il contatore ed il punto di raccolta, e della sovrapposizione di tutti i dati (trasmissione dei dati) è interessata l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ha commissionato al Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) il compito di redigere protocolli di dialogo opportuni.
  Ciò premesso, si sottolinea, in ogni caso, che la lettura del dato del contatore di energia elettrica attiva, risultato della misurazione, è il valore che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo che l'utente dovrà corrispondere. In caso di eventuale contestazione, il dato di riferimento è esclusivamente quello visualizzato dal contatore elettrico garantendo la fede pubblica.
  Per quanto attiene alla regolazione delle condizioni di erogazione del servizio di misura, a partire dai dati di misura generatisi nei contatori di energia elettrica attiva, a valle dell'elaborazione metrologica (che evidentemente determinano ricadute sulla fatturazione dell'energia somministrata all'utente), evidenzio che la competenza è attribuita all'ARERA.
  Quest'ultima, sentita a riguardo, ha premesso che la regolazione dei sistemi di misura di energia elettrica prevede, fin dal 2006, il requisito della telelettura/telegestione (delibera 292/2006).
  La telelettura/telegestione non modifica i dati di misura creati all'interno dei misuratori, in conformità con la precitata direttiva MID – recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 22 del 2007 – ha previsto la non alterabilità dei dati registrati nella «cella metrologica». Inoltre, i dati presenti nei registri del misuratore sono visibili sul display del contatore e il cliente può verificare i propri consumi con facilità, premendo il tasto sul contatore, e recuperare i dati di misura registrati ai fini della fatturazione.
  L'utilizzo delle telelettura/telegestione ha comportato, secondo quanto riferito dall'Autorità, in termini reali, una riduzione della componente della bolletta che remunera il servizio di misura, durante il periodo 2004-2017.
  Ciò si è reso possibile grazie ai recuperi di produttività dei costi operativi, che hanno più che compensato gli investimenti destinati ai misuratori di prima generazione.
  I benefici dei sistemi di smart metering di seconda generazione, in base a quanto riferito, sono maggiori di quelli già espressi dai misuratori di prima generazione e sono così sintetizzabili:
   maggiore frequenza (giornaliera, anziché mensile/bimestrale) dei dati di misura, che consente, tra l'altro, benefici correlati alla possibilità di ricevere fatture senza più acconti e conguagli;
   maggiore granularità di dati disponibili (su base quartoraria anziché mensile per fasce orarie), che portano benefici ai clienti finali – correlati alla necessità di minori garanzie da prestare nei contratti di fornitura e alla riduzione degli sbilanciamenti nel mercato all'ingrosso (grazie alla più esatta conoscenza della domanda) – nonché benefici concorrenziali, per la possibilità di definire offerte innovative con valorizzazione oraria e con nuovi raggruppamenti orari come leva di offerta commerciale o anche di tipo prepagato;
   messa a disposizione istantanea dei dati al cliente (che può esercitare un controllo continuo sui propri consumi) e terze parti interessate e delegate dal cliente (cosiddetto chain 2, ovvero il canale di comunicazione diretta tra il misuratore e il dispositivo nella disponibilità del cliente), tramite dispositivi interoperabili. Tutto ciò potrà indurre modifiche nei comportamenti di prelievo e delle abitudini d'uso dell'energia elettrica, con vantaggi derivanti da una maggiore consapevolezza del cliente medesimo, che si riflette nella scelta tra le differenti offerte, e dalla possibilità di una più intensa automazione degli apparecchi domestici;
   passo avanti in termini sia di cybersecurity del sistema, grazie ai requisiti di sicurezza previsti, conformi alla Raccomandazione della Commissione europea 148/2012, e all'utilizzo di algoritmi di criptazione dei messaggi, sia di privacy, per mezzo, per esempio, della possibilità di oscurare sul display alcune informazioni sensibili (per esempio, codice POD e nome del venditore).

  Infine, vorrei anche evidenziare che l'attività di misura è svolta dalle imprese distributrici, che sono tenute ad operare in modo neutrale e non discriminatorio rispetto alla posizione dei clienti sul mercato di maggior tutela o sul mercato libero. La delibera 222/2017/R/eel prevede anche specifiche misure volte ad assicurare la piena conoscenza del processo di sostituzione dei misuratori in corso svolto dal distributore di energia, quale operatore del servizio di misura.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumatore

energia elettrica

materiale elettrico