ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01829

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 154 del 02/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 02/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 02/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 02/04/2019
Stato iter:
03/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 03/04/2019
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 03/04/2019
Resoconto GAETTI LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 03/04/2019
Resoconto MAGI RICCARDO MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 03/04/2019

SVOLTO IL 03/04/2019

CONCLUSO IL 03/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01829
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Martedì 2 aprile 2019, seduta n. 154

   MAGI e GEBHARD. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a seguito del salvataggio da parte della Mare Jonio di 49 migranti, nella notte del 18 marzo 2019 il Ministero dell'interno ha diffuso una circolare alle autorità portuali, ai carabinieri, alla polizia, alla Fuardia di finanza e alla marina militare che invita a impedire l'ingresso in acque e porti italiani alle navi private che abbiano operato attività di ricerca e salvataggio in acque internazionali non coordinate dall'Italia;

   come affermato dal giurista Paleologo, «la direttiva tradisce puntualmente tutte le convenzioni internazionali, citate solo per le parti che si ritengono utili alla linea di chiusura dei porti adottata dal governo italiano, ma che non menziona neppure il divieto di respingimento affermato dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra»; sono «gravi le conseguenze per quelle autorità militari che dovessero dare corso a un provvedimento ministeriale manifestamente in contrasto con le Convenzioni internazionali e con il diritto dei rifugiati», che secondo l'Unhcr va richiamato con funzione prevalente rispetto alle norme di diritto internazionale del mare e contro l'immigrazione irregolare;

   il 28 marzo il Ministero ha aggiornato la direttiva, di fatto riconoscendo la Libia come porto sicuro e citando a sostegno la Commissione europea e l'Oim;

   sono state immediate le reazioni della Commissione, la quale ha precisato di aver sempre detto che «in Libia non ci sono le condizioni di sicurezza», e dell'Oim, il cui portavoce ha ribadito che «la Libia non può essere considerato porto sicuro e l'Oim non è garanzia del rispetto dei diritti umani nel paese; siamo presenti nei punti di sbarco e forniamo prima assistenza ma poi i migranti vengono trasferiti in centri di detenzione chiusi [...] ed è una detenzione arbitraria»;

   la direttiva richiama inoltre «l'elevata performance» della Guardia costiera libica, dimenticando che l'8 giugno 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni individuali a sei persone che gestiscono il traffico di esseri umani in Libia, tra cui il capo dell'unità della Guardia costiera libica di Zawiyah;

   lo stesso Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha affermato che «in senso stretto e giuridico la Libia non può essere considerata porto sicuro» –:

   per quali motivi, nella diffusa citazione delle fonti fatta nella direttiva, non venga menzionato l'articolo 33 della convenzione di Ginevra e se non ritenga che un'interpretazione come quella di cui in premessa, ad avviso degli interroganti parziale e distorta, della normativa applicabile, esponga a responsabilità non solo lo Stato ma anche i destinatari della direttiva.
(5-01829)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 3 aprile 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-01829

  Il Governo ha indirizzato, fin dall'inizio del suo mandato, ogni sforzo nel contrasto ai flussi migratori irregolari e al business del traffico degli esseri umani nel Mediterraneo.
  Lo ha fatto, esercitando un ruolo proattivo attraverso iniziative sui diversi, ma interconnessi piani – internazionale, europeo e nazionale – con al centro un più incisivo controllo delle frontiere marittime, con risultati ampliamenti noti.
  In questa cornice, va correttamente inquadrata la direttiva del Ministro dell'Interno del 18 marzo, integrata da quella del successivo 28 marzo scorso.
  In particolare, con il primo atto si è inteso fornire, in coerenza con il quadro giuridico internazionale, linee direttive per il coordinamento unificato dell'attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto all'immigrazione illegale, nell'ambito delle funzioni attribuite al Ministro dell'interno ex articolo 11 del testo unico sull'immigrazione del 1998.
  Con specifico riferimento all'attività di coordinamento dei soccorsi in mare svolta da unità navali, la citata direttiva evidenzia come il nostro Paese, anche fuori della propria regione di competenza, abbia l'obbligo di garantire la salvaguardia della vita umana in mare e di coordinare le azioni di soccorso, se richiesto e fino a quando il Rescue Coordination Centre (RCC) competente per area non abbia formalmente assunto il coordinamento dell'evento e, quindi, la responsabilità delle operazioni di soccorso.
  A tal riguardo è stata richiamata la Convenzione di Amburgo, secondo cui le operazioni devono essere coordinate dall'Autorità internazionalmente riconosciuta come Rescue Coordination Centre per quella zona di responsabilità SAR dichiarata e non contestata dagli Stati costieri limitrofi.
  La direttiva focalizza l'attenzione sulle attività degli apparati dello Stato nell'ambito di interventi effettuati in acque, anche internazionali, partendo dal presupposto che spesso i cosiddetti eventi di search and rescue si sovrappongono ad operazioni più strettamente di polizia in quello scenario.
  È evidente pertanto che, seppur non espressamente richiamati nell'atto ministeriale, restano indiscutibilmente fermi per il nostro Paese i principi contenuti nella Convenzione sullo statuto dei rifugiati di Ginevra del 1951, ed in particolare quello di non refoulement di cui all'articolo 33, considerato che la direttiva non ha inteso, né avrebbe potuto mai, incidere su tale aspetto.
  Con il documento integrativo del 28 marzo, il Ministro dell'interno ha richiamato il contenuto della nota della Commissione europea del 18 marzo scorso all'Agenzia Frontex con la quale sono stati evidenziati i passaggi formali e sostanziali finora compiuti dalla Libia per una piena responsabilità giuridica ed operativa nel controllo delle frontiere e nel salvataggio delle vite umane in mare.
  In particolare, la Commissione europea ha evidenziato, da una parte, l'avvenuta ratifica da parte della Libia della Convenzione SAR di Amburgo e la notifica all'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) della propria area SAR, dall'altra, i risultati positivi della Guardia Costiera libica che, nel 2018, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, ha salvato 15.358 persone.
  È un riconoscimento anche all'impegno italiano nell'attuazione del Progetto di capacity building co-finanziato dall'Unione europea a supporto delle autorità libiche per lo sviluppo di un sistema di gestione integrata delle frontiere e dell'immigrazione, al quale concorrono, in maniera determinante, la cessione di mezzi navali e le attività di specifica formazione alla Libia, previste dal decreto-legge n. 84/2018.
  Le direttive – la prima, su un piano più generale, la seconda, prendendo atto di un riconoscimento, a livello europeo, delle capacità di soccorso della Guardia costiera libica – hanno, pertanto, inteso impartire coerenti indicazioni alle autorità di polizia e militari impegnate nel Mediterraneo nelle attività di controllo delle frontiere marittime, fermi restando gli obblighi derivanti dal quadro giuridico internazionale a tutela della salvaguardia della vita umana.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritti umani

prevenzione dell'inquinamento

regolamentazione del traffico