ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01757

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 149 del 26/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2019
SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 26/03/2019
UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 27/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 26/03/2019
Stato iter:
27/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/03/2019
Resoconto SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 27/03/2019
Resoconto CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 27/03/2019
Resoconto LA MARCA FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/03/2019

DISCUSSIONE IL 27/03/2019

SVOLTO IL 27/03/2019

CONCLUSO IL 27/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01757
presentato da
MIGLIORE Gennaro
testo presentato
Martedì 26 marzo 2019
modificato
Mercoledì 27 marzo 2019, seduta n. 150

   MIGLIORE, LA MARCA, SCHIRÒ, UNGARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, all'articolo 14, comma 1, lettera a-bis) pone per lo straniero che fa domanda di cittadinanza jure matrimonii il requisito di «un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del QCER»;

   l'introduzione del requisito della conoscenza della lingua italiana rappresenta un fatto di cui da anni si discute anche in ambito parlamentare a proposito sia della concessione della cittadinanza a stranieri, residenti in Italia e all'estero, che del riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza a discendenti di emigrati italiani di diverse generazioni, senza tuttavia che si sia arrivati sul tema a conclusioni organiche o quantomeno coordinate;

   la richiesta di attestazione della conoscenza della lingua italiana a livello B1, per lo straniero che ha contratto matrimonio con un/a cittadino/a italiano ha creato un diffuso disagio tra le coppie «miste» residenti all'estero, il cui numero è progressivamente aumentato;

   il provvedimento richiamato sembra non tenere in considerazione alcuni dati di fatto, quali la rada presenza sui territori esteri delle strutture autorizzate a rilasciare la certificazione, la non breve periodicità delle loro operazioni e la complessità e gli elevati costi della predisposizione dei documenti da allegare alla richiesta, nonché della loro traduzione e legalizzazione, soggetti a scadenza dei termini di validità;

   la disposizione ha creato problemi interpretativi e pratici che è necessario e urgente affrontare:

    1) quello relativo alla data precisa dell'entrata in vigore del provvedimento e all'esclusione della retroattività riguardo alle richieste presentate antecedentemente, sia nel periodo precedente al decreto 4 ottobre 2018, n. 113, che in quello che intercorre fra la data di tale decreto e l'entrata in vigore della legge 1° dicembre 2018;

    2) quello relativo alla possibilità, per le istanze avanzate immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di essere integrate della attestazione linguistica anche successivamente, allo scopo di non vanificare, in tutto o in parte, la documentazione acquisita;

    3) quello relativo alla comunicazione, attraverso i consolati e lo stesso sito web del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei luoghi e degli istituti all'estero presso i quali è possibile ottenere la certificazione linguistica –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per sospendere l'applicazione della disposizione richiamata alla luce delle considerazioni esposte in premessa o, in linea subordinata, se e come intenda provvedere ad una più chiara definizione delle questioni amministrative richiamate dagli interroganti.
(5-01757)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-01757

  Signor Presidente, onorevoli Deputati, come ricordato dagli interroganti, in sede di conversione del decreto-legge sicurezza ed immigrazione è stato introdotto per le ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
  Per dimostrare tale conoscenza – non inferiore al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento – i richiedenti sono tenuti ad attestare, all'atto della presentazione dell'istanza, il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
  In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai predetti Ministeri e dalla connessa rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti convenzionati.
  Al riguardo, vorrei evidenziare che la scelta del Legislatore trova fondamento nella consapevolezza che la conoscenza della lingua e della cultura di un Paese è fattore essenziale per l'integrazione di coloro che fanno richiesta di concessione della cittadinanza.
  Ricordo come anche in altri Paesi europei sia già richiesta, al medesimo fine, la conoscenza non solo della lingua ma anche della storia nazionale.
  È il caso di evidenziare, peraltro, che la dimostrazione di un'adeguata conoscenza della lingua italiana era già prevista nel nostro ordinamento, ben prima dell'entrata in vigore del decreto sicurezza ed immigrazione, per il cittadino straniero residente legalmente in Italia da più di cinque anni che intendesse chiedere il permesso comunitario per soggiornanti di lungo periodo.
  In relazione, poi, alla estensione della validità temporale della nuova disposizione, rilevo che le disposizioni in questione sono applicabili alle sole istanze di concessione della cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 5 dicembre 2018, restando esclusa qualsiasi ipotesi di applicazione retroattiva.
  Nel silenzio della legge, le istanze di cittadinanza prive delle autocertificazioni o attestazioni precedentemente citate, non potranno pertanto essere prese in considerazione, attesa l'impossibilità di una loro successiva integrazione.
  In ordine, poi, alla richiamata questione delle strutture autorizzate al rilascio della relativa certificazione, informo che le notizie sulla rete nazionale ed internazionale di istituzioni ed enti universitari sono già rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti web del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dei quattro enti certificatori riconosciuti dagli stessi Ministeri.
  Evidenzio, infine, che il Ministero dell'interno ha già provveduto a diramare dettagliate istruzioni operative sulle nuove disposizioni e si appresta a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni e le risposte ai più frequenti quesiti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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