ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01709

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 145 del 20/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: MAMMI' STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/03/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
ROMANO PAOLO NICOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
COSTANZO JESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
TERMINI GUIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
AIELLO DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
OLGIATI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
TUCCI RICCARDO MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
MISITI CARMELO MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
BILOTTI ANNA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
GIORDANO CONNY MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
SERRITELLA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
GIARRIZZO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019
INVIDIA NICCOLO' MOVIMENTO 5 STELLE 20/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 20/03/2019
Stato iter:
20/06/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/06/2019
Resoconto CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 20/06/2019
Resoconto MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/03/2019

DISCUSSIONE IL 20/06/2019

SVOLTO IL 20/06/2019

CONCLUSO IL 20/06/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01709
presentato da
MAMMÌ Stefania
testo di
Mercoledì 20 marzo 2019, seduta n. 145

   MAMMÌ, TRIPIEDI, PAOLO NICOLÒ ROMANO, CIPRINI, SCAGLIUSI, COSTANZO, TERMINI, DAVIDE AIELLO, SPORTIELLO, OLGIATI, PALLINI, TUCCI, MISITI, BILOTTI, DI LAURO, GIORDANO, SERRITELLA, MARTINCIGLIO, GIARRIZZO e INVIDIA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   da svariati anni sono in atto quelle che sono state considerate, da diverse associazioni di consumatori e inchieste giornalistiche, truffe ai danni dei consumatori che utilizzano la navigazione su telefonia mobile;

   nel dettaglio, l'utente, mentre sta navigando in rete sul proprio smartphone, sfiora inconsapevolmente un banner pubblicitario e, sempre inconsapevolmente, si trova accreditato un servizio a pagamento;

   l'esito di tale pratica scorretta ha portato e porta tuttora alla conseguenza sgradevole, per molteplici consumatori, di dover pagare, loro malgrado e a loro insaputa, bollette telefoniche sensibilmente maggiorate o di ritrovarsi con ricariche prepagate rapidamente diminuite, il tutto per servizi mai richiesti né sottoscritti;

   la disabilitazione dei servizi a pagamento indesiderati fatta tramite il gestore, risulta essere molto complicata. Il consiglio della polizia di Stato è quello di contattare immediatamente l'assistenza clienti del proprio operatore telefonico e comunicare il servizio in abbonamento non richiesto, pratica questa di per sé già complicata per via delle difficoltà eccessive che i consumatori incontrano nel contattare i call center. Gli operatori, quando contattati, sono tenuti, dietro richiesta dell'utente, ad annullare l'offerta in abbonamento e a restituire quanto pagato dal consumatore in maniera inconsapevole. Non sempre quest'ultimo passaggio risulta però essere immediato o certo. In caso di rifiuto da parte dell'operatore telefonico ad effettuare il rimborso nei confronti dell'utente, quest'ultimo può fare ricorso tramite il Corecom della regione d'appartenenza. Per prevenire la truffa, gli utenti possono contattare gli operatori telefonici e chiedere loro di poter usufruire dei cosiddetti servizi di «barring sms», pratica assai poco utilizzata a causa della scarsa conoscenza che ne hanno gli utenti;

   nel corso degli anni sono stati introdotti ulteriori strumenti di tutela nei confronti dei consumatori come un servizio mail dedicato da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e di un numero verde attraverso il quale gli utenti, tramite voce guida, sono informati degli abbonamenti a servizi premium attivi sulla propria utenza e possono eventualmente procedere alla loro disattivazione;

   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, arrivata a conoscenza della pratica sopraindicata anche grazie alle diverse segnalazioni delle associazioni dei consumatori, nel 2015 ha comminato sanzioni da milioni di euro ai diversi gestori responsabili di tali pratiche. Gestori che però, a fronte di fatturati da miliardi di euro, non hanno mutato il modus operandi adottato, ma anzi continuano tuttora a non opporsi alle pratiche scorrette –:

   se il Governo non intenda assumere iniziative di tipo normativo volte a interrompere le sopraindicate scorrette pratiche adottate dai gestori telefonici, valutando l'introduzione del divieto assoluto di diffusione degli abbonamenti e dei servizi a pagamento non richiesti;

   sempre al fine di tutelare i diritti di consumatori e utenti, se non ritenga di assumere iniziative di tipo normativo al fine di risarcire le vittime inconsapevoli delle sopraindicate truffe, tramite l'utilizzo delle risorse derivanti dalle sanzioni comminate alle società telefoniche.
(5-01709)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-01709

  Rispondo all'atto in discussione, con il quale si richiama il fenomeno dei cosiddetti «servizi non richiesti», molto diffuso nelle pratiche commerciali di vendita e/o fornitura di servizi attraverso la stipula di contratti a distanza.
  Premetto che la disciplina normativa richiamata dagli Interroganti è stata profondamente modificata con l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, con il quale è stata recepita la Direttiva comunitaria 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, cosiddetta « Consumer Rights».
  In particolare, sono state introdotte nuove regole che si riferiscono sia ai contratti a distanza, stipulati on-line o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, quando non vi è la presenza fisica e simultanea delle parti, che ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
  Tale intervento normativo ha contribuito ad accrescere notevolmente il livello di protezione dei consumatori prevedendo, infatti, sia obblighi precontrattuali di informazione in capo alle imprese, riferiti ai contratti tradizionali e a quelli a distanza, sia l'estensione fino a 14 giorni del termine per esercitare il diritto di recesso dal contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, senza dover fornire alcuna motivazione e pagare penalità.
  A tal riguardo, evidenzio che con l'intervento di riforma del Codice del Consumo del 2014 è stato introdotto l'articolo 66-quinquies, il quale specificatamente stabilisce che il consumatore non è tenuto ad alcun pagamento nel caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento, o altri servizi.
  Preciso, altresì, che in tali casi l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a fornitura non richiesta non costituisce consenso e, comunque, salvo autorizzazione del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.
  Quanto agli interventi di tutela nel caso di raggiri/truffe ai danni del consumatore, si rileva che in tema di pratiche commerciali sleali e, nello specifico, di quelle adottate dai gestori telefonici, lo stesso Codice del Consumo (articolo 66) ha individuato l'Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato (AGCM), quale Autorità competente di riferimento con pregnanti poteri inibitori, di accertamento e sanzionatori.
  Come correttamente richiamato dagli Interroganti, l'AGCM non ha mancato di deliberare in materia, adottando provvedimenti nei confronti di operatori di telefonia mobile a partire dal 2015 in poi, con i quali ha stabilito che le pratiche commerciali consistenti nella fornitura agli utenti di servizi a sovraprezzo non richiesti o richiesti inconsapevolmente, costituiscono «pratiche scorrette», come novellato dal Codice del Consumo. Pertanto, come noto, l'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative per diversi milioni di euro e imposto alle società coinvolte di rimborsare ai clienti le somme indebitamente acquisite.
  L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, (AGCOM), che ha il compito di vigilare affinché i diritti degli utenti siano pienamente garantiti nel settore delle telecomunicazioni, riguardo ai quesiti posti dagli Interroganti ha riferito di avere da tempo avviato un processo di monitoraggio del mercato dei servizi a valore aggiunto, cosiddetti VAS o servizi premium.
  Dal mese di luglio 2017 l'Autorità ha affiancato, all'ordinaria attività di vigilanza, la sperimentazione di una serie di misure tecniche e procedurali proposte dagli operatori di rete mobile e dai fornitori di servizi di comunicazione (content service provider), allo scopo di evitare attivazioni di servizi premium non richiesti dagli utenti.
  In particolare, il modello di autoregolamentazione prevede una doppia azione dell'utente (cosiddetto doppio click) in due schermate grafiche successive, con informazioni e funzioni diverse, le quali, a differenza del passato, ora risiedono nei sistemi degli operatori e sono, pertanto, da loro totalmente gestite e controllate. È stata prevista anche l'introduzione di un numero verde di customer care – come evidenziato dagli Interroganti – che consente all'utente di essere informato dell'attivazione di abbonamenti a servizi premium sulla propria utenza e di procedere, tramite digitazioni guidate, alla loro eventuale disattivazione.
  Tra le iniziative già assunte, è stato anche costituito un Comitato di Garanzia dei servizi a sovrapprezzo, al quale partecipano la medesima Autorità, gli operatori mobili e i fornitori, due rappresentanti delle Associazioni, dei consumatori scelti dal Consiglio nazionale dei consumatori e utenti, al fine di presidiare attivamente il processo di avviamento di tali servizi e di adottare nuove misure per tutelare, in modo sempre più efficace, il cliente da forme di attivazione inconsapevole.
  L'Autorità, ritenendo le misure proposte potenzialmente in grado di migliorare sia il processo di acquisto che quello di disattivazione dei servizi premium, ne ha autorizzato una fase di sperimentazione, richiedendo, tra l'altro, perfezionamenti quali l'adozione di una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di attivazioni inconsapevoli e il miglioramento delle funzionalità delle pagine di acquisto.
  Inoltre, in considerazione della disposizione introdotta dalla citata legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» che ha inserito, all'articolo 1, comma 41, il punto 3-quater secondo cui «il divieto per operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato all'attivazione di tale tipologia di servizi», l'AGCOM ha richiesto agli operatori di assolvere alle esigenze probatorie legate alla volontaria (previa ed espressa) manifestazione del consenso del cliente all'acquisto del servizio premium fornendo evidenza, in maniera intellegibile all'utenza, della regolarità dell'acquisto tramite l'invio di ogni elemento utile a provare la consapevolezza dell'acquisto.
  L'Autorità, nel valutare gli esiti della sperimentazione ha richiesto agli operatori e ai fornitori dei servizi di far confluire le citate misure nel nuovo Codice di autoregolamentazione per l'offerta del servizi premium.
  Con delibera 108/19/CONS, pubblicata il 12 aprile 2019, l'Autorità ha approvato il richiamato Codice, nella sua versione 4.0, che rende più trasparente e consapevole l'intero processo di acquisto dei servizi VAS attraverso una serie di misure, quali: il miglioramento della grafica delle pagine di acquisto, l'adozione di una procedura unica di rimborso, l'invio di una messaggistica informativa (attivazione, disattivazione, remind) con contenuti standard di trasparenza, l'introduzione di «un periodo di ripensamento» che preveda l'addebito del costo del servizio premium in abbonamento decorse sei ore dalla ricezione del messaggio di attivazione, nonché la previsione di controlli atti a rilevare le attivazioni fraudolente.
  A tal riguardo, per verificare la compliance delle procedure di acquisto alle disposizioni del codice di condotta e rilevarne eventuali criticità, l'AGCOM ha informato che nel medesimo codice è stata prevista una attività di monitoraggio, svolta da un soggetto Indipendente, sull'intera user-experience dell'utente, dalla navigazione sui banner pubblicitari alla verifica del consenso fino al perfezionamento dell'acquisto dei servizi premium.
  In conclusione, il Ministero dello sviluppo economico tiene conto delle preoccupazioni manifestate dagli Interroganti sulle possibili ripercussioni che le descritte truffe telefoniche possono avere sugli utenti, vittime inconsapevoli di raggiri commerciali.
  Quindi, nel rispetto delle competenze delle Autorità preposte, valuterà l'opportunità di adottare eventuali misure tecnicamente percorribili, anche normative, volte a inibire tale illecito fenomeno, al fine di garantire la massima tutela dei diritti dei consumatori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

promozione commerciale

movimento dei consumatori