ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01693

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 143 del 18/03/2019
Firmatari
Primo firmatario: FIDANZA CARLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/03/2019


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 18/03/2019
Stato iter:
19/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/03/2019
Resoconto FIDANZA CARLO FRATELLI D'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2019
Resoconto DELL'ORCO MICHELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
 
REPLICA 19/03/2019
Resoconto FIDANZA CARLO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/03/2019

SVOLTO IL 19/03/2019

CONCLUSO IL 19/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01693
presentato da
FIDANZA Carlo
testo di
Lunedì 18 marzo 2019, seduta n. 143

   FIDANZA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Parlamento ha approvato la legge n. 12 del 2019 che ha convertito il decreto-legge n. 135 del 2018 recante «disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione». Tale legge contiene modifiche alla legge n. 21 del 1992 sul trasporto pubblico non di linea;

   il comma 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, come modificato dalla legge n. 12 del 2019, ha stabilito che le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge n. 21 del 1992, relative all'inosservanza degli articoli 3 e 11 della stessa legge, si applichino dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. La norma ha stabilito altresì, la sospensione, per lo stesso periodo, dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis del codice della strada;

   lo stesso riferimento temporale («data di entrata in vigore delle nuove disposizioni») è utilizzato rispetto alla validità di contratti di noleggio con conducente (Ncc) sottoscritti antecedentemente a tale data;

   da ultimo, a seguito di una circolare del Ministero dell'interno, si è posto il problema della corretta interpretazione della moratoria nell'applicazione delle sanzioni sopra citate; si è infatti avanzata l'interpretazione che il termine dei novanta giorni previsto dall'articolo 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, debba essere riferito alla data di entrata in vigore della suddetta legge. In altre parole è stato prospettato che la predetta moratoria produca i suoi effetti fino al 14 maggio 2019. La stessa previsione verrebbe estesa ai contratti che pertanto vengono considerati validi se sottoscritti entro 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè il 13 febbraio 2019;

   alla luce di tale interpretazione verrebbero posticipati l'entrata in vigore delle sanzioni a carico dei noleggiatori non in regola con le nuove disposizioni, nonché il termine utile per la sottoscrizione dei contratti, sanando così tutti quei contratti sottoscritti nel corso dell’iter approvativo del provvedimento, contro la ratio stessa della norma –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza, anche normative, per chiarire la corretta interpretazione della norma di cui in premessa, in linea con la volontà politica del legislatore, evitando di prorogare di fatto la situazione di incertezza e abusivismo dilagante nel settore del trasporto pubblico non di linea.
(5-01693)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione IX (Trasporti)
5-01693
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

revisione della legge

contratto

codice della strada