ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01520

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 129 del 19/02/2019
Abbinamenti
Atto 5/01485 abbinato in data 20/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019
TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/02/2019
Stato iter:
20/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/02/2019
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/02/2019
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/02/2019

DISCUSSIONE IL 20/02/2019

SVOLTO IL 20/02/2019

CONCLUSO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01520
presentato da
CENTEMERO Giulio
testo di
Martedì 19 febbraio 2019, seduta n. 129

   CENTEMERO, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Arbitro bancario finanziario (Abf) è stato istituito nel 2009, in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico bancario, e rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari;

   all'Abf possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono;

   l'Abf rappresenta un'alternativa alla giustizia ordinaria. Le sue decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica;

   fin da subito, il ricorso all'Abf è stato caratterizzato da una forte affluenza: solo nel 2017 i nuovi ricorsi sono stati più di 30.000, con un aumento del 42 per cento sul 2016. Questo risultato rappresenta un chiaro e diffuso apprezzamento per la capacità di fornire una soluzione rapida ed efficiente;

   con la delibera del 29 luglio 2008, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr) ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. Inoltre, è stata fissata la durata della prescrizione per la presentazione dei ricorsi pari a 10 anni;

   il 28 dicembre 2018 la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione, nel quale si propone una modifica alla vecchia delibera e che ha come scopo il dimezzamento dei tempi di prescrizione, facendola partire «dal quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso»;

   a causa del dimezzamento dei termini di prescrizione, potranno essere escluse le controversie per le irregolarità avvenute tra il 2009 e il 2014, anni in cui è avvenuta la modifica del testo unico bancario, un periodo caratterizzato da due recessioni;

   potrebbe trattarsi, ad avviso degli interroganti, di un vero e proprio condono di 5 anni a favore delle banche e uno sfregio ai cittadini, specialmente quelli meno abbienti, i quali dovranno ricorrere alla procedura agevolata stragiudiziale –:

   se e quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare in merito a quanto richiamato in premessa, anche alla luce del ruolo del Cicr, considerando sia la posizione svantaggiosa dei cittadini che vorrebbero presentare le proprie rimostranze all'Arbitro bancario finanziario per contratti o eventi verificatisi dal 2009 al 2014, sia la posizione di coloro i quali vorrebbero accertarsi della regolare continuità delle controversie pendenti sui fatti 2009-2014.
(5-01520)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01520

  L'interrogazione in riferimento concerne lo spostamento del limite della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), attualmente fissato dalle Disposizioni della Banca d'Italia al 1o gennaio 2009, spostamento previsto nel documento sulle modifiche alle Disposizioni ABF, attualmente in consultazione pubblica.
  Al riguardo è stata interessata la Banca d'Italia, competente per materia, che ha fatto preliminarmente presente che, al momento della creazione dell'ABF (2009), le Disposizioni all'epoca in vigore prevedevano che non potessero essere oggetto di ricorso le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1o gennaio 2007: la competenza temporale era quindi pari al biennio antecedente. Tale limite, calcolato a data fissa, fu confermato in occasione della revisione delle Disposizioni nel 2011, quando il termine fu spostato in avanti al 1o gennaio 2009, tenendo conto del fatto che la funzionalità della procedura rischiava di essere minata dalla sottoposizione all'Arbitro di controversie molto datate.
  La tecnica normativa, che individua la competenza dell'Arbitro facendo riferimento a una specifica data, necessita di un costante aggiornamento, per evitare un'estensione inerziale, all'indietro nel tempo, della competenza dell'ABF che rischia di non essere coerente con le finalità e la prospettiva di azione dell'Arbitro. Come noto, tuttavia, per le controversie che non possono essere sottoposte all'ABF resta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice ordinario.
  La Banca d'Italia, alla luce delle predette considerazioni, e anche per evitare effetti negativi sulla funzionalità del sistema, ha osservato che nelle Disposizioni poste in consultazione è stato previsto che non possano essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
  La scelta di introdurre un limite mobile di cinque anni è stata ritenuta congrua per garantire un'adeguata tutela della clientela; tale termine rappresenta infatti un punto di equilibrio fra l'attuale assetto (dovuto all'aumentata distanza temporale raggiunta rispetto al 1o gennaio 2009) e l'originaria norma, che ricomprendeva soltanto il biennio precedente.
  L'Istituto ha comunque precisato che l'eventuale modifica alle Disposizioni ABF in tema di competenza temporale dell'Arbitro non avrebbe alcun impatto sui procedimenti pendenti riguardanti fatti inerenti al periodo 2009-2014, i quali proseguirebbero innanzi all'ABF in base alle regole vigenti al tempo della proposizione del ricorso.
  Infine, nel ribadire che attualmente il documento cui fa riferimento l'interrogante è ancora nella fase della consultazione pubblica, la Banca d'Italia, ha assicurato che – prima dell'adozione del testo finale delle disposizioni – valuterà attentamente i contributi di tutti i soggetti interessati, che perverranno entro il termine della predetta consultazione pubblica (26 febbraio 2019).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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