ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01516

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 129 del 19/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: SISTO FRANCESCO PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 19/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2019
CALABRIA ANNAGRAZIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2019
MILANATO LORENA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2019
SANTELLI JOLE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2019
SARRO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2019
TARTAGLIONE ANNAELSA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/02/2019
Stato iter:
20/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 20/02/2019
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 20/02/2019
Resoconto BERGAMINI DEBORAH FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/02/2019

SVOLTO IL 20/02/2019

CONCLUSO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01516
presentato da
SISTO Francesco Paolo
testo di
Martedì 19 febbraio 2019, seduta n. 129

   SISTO, BERGAMINI, CALABRIA, MILANATO, SANTELLI, SARRO e TARTAGLIONE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in Italia l'utilizzo dello spray al peperoncino è disciplinato dal decreto ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011, che ne ha liberalizzato l'acquisto, l'utilizzo e il porto in pubblico per gli individui con più di 16 anni. Attualmente, sono in commercio diverse tipologie di nebulizzatori a base di gas Oc, acquistabili facilmente anche su molti siti di e-commerce;

   nel mese di dicembre 2018, presso la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), si è verificato un incidente che è costato la vita a sei persone e il ferimento di circa un centinaio, e colui che, da solo, ha causato questa strage, ha utilizzato in modo inappropriato uno spray al peperoncino;

   un ulteriore grave episodio, scaturito ancora una volta dall'improprio utilizzo di tale dispositivo di sicurezza, si è verificato la sera della vigilia di Natale, in provincia di Parma;

   anche in tale occasione lo spray al peperoncino è stato utilizzato come strumento di aggressione, provocando una vittima, un giovane di 21 anni, che è Stato ricoverato in ospedale, dopo essere stato colpito al volto, al culmine di una lite scoppiata in una nota discoteca di Noceto;

   è evidente che l'utilizzo di questo dispositivo, nell'ultimo anno, si è intensificato e distorto, in quanto esso è usato per l'aggressione, anziché per la difesa –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti descritti in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per disciplinare nel dettaglio l'utilizzo di tali dispositivi e, nello specifico, se non ritenga opportuno intraprendere iniziative normative finalizzate a regolamentarne la vendita, considerando detti vaporizzatori un'arma a tutti gli effetti.
(5-01516)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione I (Affari costituzionali)
5-01516

  Signor Presidente, Signori Deputati,
   le vicende cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sui dispositivi individuali di autodifesa e sui potenziali rischi legati ad un uso inappropriato degli stessi.
  In particolare, l'episodio accaduto a Corinaldo nella notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi in cui hanno perso la vita 6 persone, ha suscitato profonda commozione nell'opinione pubblica e un senso di forte preoccupazione per la dinamica dell'evento.
  Sul fatto specifico informo che sono tuttora in corso attività investigative ed accertamenti di carattere tecnico-scientifico al fine di valutare se sia stato fatto effettivamente uso di sostanze urticanti.
  Intanto, va subito precisato che tali strumenti di autodifesa, fra cui rientra lo spray al peperoncino, sono oggetto di puntuale disciplina nel nostro ordinamento.
  In particolare, il Decreto del Ministro dell'interno 12 maggio 2011, n. 103, emanato di concerto con il Ministro della Salute, individua con precisione le caratteristiche tecniche che devono possedere i dispositivi di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di «Oleoresin Capsicum», e ciò al fine di poterli connotare quali «strumenti non aventi attitudine a recare offesa alla persona».
  Lo stesso decreto, oltre a prevedere specifiche indicazioni da riportare sui tali dispositivi e sulla relativa confezione, stabilisce il divieto di vendita ai minori di 16 anni, nonché le relative caratteristiche tecniche, tra le quali ricordo quelle sul quantitativo massimo di miscela, sulle percentuali di principio attivo contenuto, sulla gittata utile, che non deve essere superiore ai tre metri e, infine, sulla necessità di assenza al suo interno di sostanze infiammabili, corrosive, cancerogene e tossiche.
  Tutti gli strumenti di autodifesa non conformi alle citate caratteristiche tecniche rimangono, quindi, disciplinati dalla normativa in materia di armi ed al conseguente regime autorizzatorio.
  In tale quadro, possono essere legittimamente venduti e portati, a scopo di autodifesa, solo i prodotti conformi al decreto e, pertanto, ogni uso improprio degli stessi, ovvero il loro impiego come mezzo di offesa, integra inevitabilmente fattispecie penalmente rilevanti.
  In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza del 6 marzo 2017, ha rilevato che la sottrazione di tali strumenti di autodifesa alla categoria degli oggetti atti ad offendere è subordinata non solo alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche, ma anche alle loro modalità di impiego, che devono essere esclusivamente finalizzate all'autodifesa personale, mentre l'impiego come mezzo d'offesa comporta, necessariamente, la piena e incondizionata applicazione della normativa in materia di armi.
  Lo spray al peperoncino ha già dato prova di rappresentare un importante strumento di difesa per chi si trova in condizioni di pericolo, e penso principalmente alle donne esposte a tentativi di aggressione e violenza, rappresentando, altresì, un elemento in grado di elevare la percezione di sicurezza individuale.
  In discussione, quindi, non è l'utilità del dispositivo in sé quanto, piuttosto, l'uso distorto che può farsene, soprattutto in determinati contesti, e che, per quanto riferito in precedenza, sarà perseguito dalle forze dell'ordine con il massimo rigore.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

dispositivo di sicurezza

vittima

discoteca