ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01485

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 125 del 13/02/2019
Abbinamenti
Atto 5/01520 abbinato in data 20/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 13/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/02/2019
Stato iter:
20/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/02/2019
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/02/2019
Resoconto PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/02/2019

DISCUSSIONE IL 20/02/2019

SVOLTO IL 20/02/2019

CONCLUSO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01485
presentato da
PASTORINO Luca
testo di
Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Arbitro bancario finanziario (Abf) istituito dall'articolo 128-bis del Testo unico bancario, è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche/finanziarie su contratti, operazioni e servizi, alternativo al processo giurisdizionale italiano;

   i collegi dell'Abf sono costituiti da avvocati, professori, commercialisti e professionisti del settore e le decisioni non sono vincolanti ma, se non rispettate, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica, con conseguente danno per l'istituto inadempiente. Di fatto il 99 per cento degli istituti rispetta le decisioni dell'Abf;

   l'Arbitro fornisce, rispetto alla giustizia ordinaria, un'alternativa incomparabilmente conveniente per costi e tempistiche, al contempo estremamente specializzata in senso tecnico nella materia bancaria e finanziaria. L'accesso all'Arbitro è agevole, poiché avviene tramite portale informatico, è azionabile in prima persona da qualsiasi consumatore o operatore delegato e risulta molto economico richiedendo un semplice versamento di venti euro per ciascun ricorso;

   tuttavia, Banca d'Italia ha recentemente pubblicato un documento dove, fra gli altri provvedimenti proposti, prospetta la riduzione del termine di «prescrizione» per la presentazione di ricorso all'Abf: dai termini circa decennali di oggi, in quanto attualmente sono tutelabili tutte le posizioni dal 1° gennaio 2009, a termini quinquennali;

   tale misura, se attuata, interromperà l'attività dell'Arbitro per le irregolarità avvenute tra il 2009 e il 2014, periodo in cui peraltro si ravvisano il maggior numero di prestiti con modalità e tassi fuori legge, privando i cittadini dell'unico strumento pratico per recuperare il maltolto, poiché appare evidente che per questa pletora di piccole controversie si otterrà da parte dei cittadini meno abbienti la rinuncia e per i più abbienti l'intasamento della giustizia ordinaria;

   Banca d'Italia motiva tale decisione esponendo difficoltà nel reperire i documenti, tuttavia le banche sono obbligate per legge a tenere copia dei finanziamenti per dieci anni, e con la volontà di ridurre le tempistiche dei rimborsi, ma a ridursi sarebbe unicamente il numero dei ricorsi, favorendo istituti che si sono comportati in modo non corretto nei confronti dei propri clienti a discapito delle banche più virtuose –:

   se sia a conoscenza del documento di Banca d'Italia, citato in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, anche considerato il ruolo del CICR, al fine di evitare le gravi ripercussioni che avrebbe sui cittadini e sulla giustizia ordinaria, facilmente evitabili se si scegliesse di allineare la competenza temporale dell'Abf all'ordinaria «prescrizione» decennale.
(5-01485)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01485

  L'interrogazione in riferimento concerne lo spostamento del limite della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), attualmente fissato dalle Disposizioni della Banca d'Italia al 1o gennaio 2009, spostamento previsto nel documento sulle modifiche alle Disposizioni ABF, attualmente in consultazione pubblica.
  Al riguardo è stata interessata la Banca d'Italia, competente per materia, che ha fatto preliminarmente presente che, al momento della creazione dell'ABF (2009), le Disposizioni all'epoca in vigore prevedevano che non potessero essere oggetto di ricorso le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1o gennaio 2007: la competenza temporale era quindi pari al biennio antecedente. Tale limite, calcolato a data fissa, fu confermato in occasione della revisione delle Disposizioni nel 2011, quando il termine fu spostato in avanti al 1o gennaio 2009, tenendo conto del fatto che la funzionalità della procedura rischiava di essere minata dalla sottoposizione all'Arbitro di controversie molto datate.
  La tecnica normativa, che individua la competenza dell'Arbitro facendo riferimento a una specifica data, necessita di un costante aggiornamento, per evitare un'estensione inerziale, all'indietro nel tempo, della competenza dell'ABF che rischia di non essere coerente con le finalità e la prospettiva di azione dell'Arbitro. Come noto, tuttavia, per le controversie che non possono essere sottoposte all'ABF resta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice ordinario.
  La Banca d'Italia, alla luce delle predette considerazioni, e anche per evitare effetti negativi sulla funzionalità del sistema, ha osservato che nelle Disposizioni poste in consultazione è stato previsto che non possano essere sottoposte all'Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
  La scelta di introdurre un limite mobile di cinque anni è stata ritenuta congrua per garantire un'adeguata tutela della clientela; tale termine rappresenta infatti un punto di equilibrio fra l'attuale assetto (dovuto all'aumentata distanza temporale raggiunta rispetto al 1o gennaio 2009) e l'originaria norma, che ricomprendeva soltanto il biennio precedente.
  L'Istituto ha comunque precisato che l'eventuale modifica alle Disposizioni ABF in tema di competenza temporale dell'Arbitro non avrebbe alcun impatto sui procedimenti pendenti riguardanti fatti inerenti al periodo 2009-2014, i quali proseguirebbero innanzi all'ABF in base alle regole vigenti al tempo della proposizione del ricorso.
  Infine, nel ribadire che attualmente il documento cui fa riferimento l'interrogante è ancora nella fase della consultazione pubblica, la Banca d'Italia, ha assicurato che – prima dell'adozione del testo finale delle disposizioni – valuterà attentamente i contributi di tutti i soggetti interessati, che perverranno entro il termine della predetta consultazione pubblica (26 febbraio 2019).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

poverta'

banca

consumatore