ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01483

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 125 del 13/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019
MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019
GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019
BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019
BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019
CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019
ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 13/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/02/2019
Stato iter:
20/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 20/02/2019
Resoconto SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 20/02/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 20/02/2019
Resoconto SPENA MARIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 20/02/2019

SVOLTO IL 20/02/2019

CONCLUSO IL 20/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01483
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125

   BIGNAMI, SPENA, MARTINO, GIACOMONI, BARATTO, BENIGNI, CATTANEO e ANGELUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 dicembre 2018, n. 136, ha previsto una serie di soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1° gennaio 2019 scorso e in particolare: 1) i contribuenti nel regime di vantaggio di cui all'articolo 27 comma 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011; 2) i contribuenti nel regime forfetario di cui all'articolo 1 comma 54-89 della legge n. 190 del 2014; 3) gli agricoltori in regime speciale (articolo 34, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972); le imprese per operazioni e cessioni di beni e prestazioni e servizi rese nei confronti di non residenti; 3) medici, farmacisti, e operatori sanitari, relativamente al periodo di imposta 2019 e per le operazioni oggetto di trasmissione dati al sistema tessera sanitaria (Ts); le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) in regime forfetario e con ricavi fino a 65 mila euro annui;

   tuttavia, tra i soggetti esclusi dall'obbligo di fatturazione non figurano operatori, titolari di partita IVA, aziende o imprese operanti nei comuni colpiti da eventi sismici;

   in data 13 dicembre 2018 veniva accolto l'ordine del giorno 9/1408/56 con il quale si impegnava il Governo a valutare l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica, almeno per il prossimo triennio, i soggetti residenti o che operano nei territori dei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016;

   inspiegabilmente, a pochi mesi di distanza, e segnatamente il 6 febbraio 2019, il Governo ha respinto l'ordine del giorno a prima firma Spena e altri 9/1550/52 di analogo contenuto, quando appare invece fondamentale che si giunga con la massima sollecitudine a definire, con apposito intervento normativo, tale esonero, in considerazione del fatto che, nei comuni colpiti dal sisma, sono carenti o totalmente mancanti le infrastrutture, ivi comprese quelle tecnologiche e digitali ed è ancora in atto la delicata e complessa fase di ricostruzione –:

   quali siano i motivi per cui il Governo si sia espresso in modo così divergente rispetto ad un problema di cruciale importanza per titolari di partita Iva, aziende o imprese operanti nei comuni colpiti da eventi sismici, specificando se e quali iniziative di competenza intenda assumere per risolvere le gravi criticità esposte in premessa conseguenti all'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica.
(5-01483)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01483

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano l'opportunità di esonerare dall'obbligo di fatturazione elettronica anche gli operatori, titolari di partita IVA, che risiedano nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Gli esoneri dall'obbligo di fatturazione elettronica sono previsti per determinate categorie di contribuenti, individuati in base al volume di ricavi o alla tipologia di attività esercitata.
  Le difficoltà derivanti dalla assenza di infrastrutture informatiche sono tenute presenti dal legislatore che ha accordato un maggior termine per la emissione della fattura, sia cartacea che elettronica, la quale dal 1o luglio 2019 potrà essere emessa entro 10 giorni dalla effettuazione della operazione (cfr. articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
  Inoltre, per agevolare l'avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è stato previsto un regime sanzionatorio agevolato in base al quale le sanzioni per ritardo nella emissione della fattura non si applicano se il documento è emesso in modalità elettronica entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto e si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
  Tali disposizioni si applicano per il primo semestre del 2019 e, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, fino al 30 settembre 2019 (cfr. articolo 10 decreto-legge n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impresa comune

sisma

organizzazione sportiva