ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01469

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 125 del 13/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: LUCCHINI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 13/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 13/02/2019
Stato iter:
14/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 14/02/2019
Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 14/02/2019
Resoconto MICILLO SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
 
REPLICA 14/02/2019
Resoconto POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 14/02/2019

SVOLTO IL 14/02/2019

CONCLUSO IL 14/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01469
presentato da
LUCCHINI Elena
testo di
Mercoledì 13 febbraio 2019, seduta n. 125

   LUCCHINI e POTENTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il testo unico sull'ambiente ha riconfermato una disciplina specifica per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggi, di qualunque materiale costituiti, originariamente introdotto con il decreto n. 22 del 1997;

   il medesimo testo unico, articolo 234, per razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, ha istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi (articolo 218, comma 1, lettere a) b) c) d) e);

   in attuazione delle citate previsioni normative nel 1998 sono stati costituiti: il Conai (per imprese produttrici ed utilizzatrici di imballaggi) ed il Polieco (per produttori, distributori ed importatori di beni a base di polietilene);

   le aziende produttrici di film adesivizzato in polietilene hanno aderito al consorzio obbligatorio Polieco ed hanno provveduto a versare a Polieco il contributo ambientale; dopo circa un decennio dall'istituzione dei Consorzi, il Conai ha invocato nei riguardi dei produttori del film adesivizzato in polietilene l'obbligo di aderire al consorzio Conai, unilateralmente, qualificando 11 prodotti quale imballaggio e, dal 2015, ha attivato plurime procedure giudiziali aventi ad oggetto la richiesta di accertamento dell'obbligo di iscrizione dei produttori del film adesivizzato in polietilene al Conai, domanda accompagnata da ingenti pretese economiche (decine di milioni);

   le aziende operano, quanto al contributo ambientale, quali soggetti preposti alla riscossione dello stesso, provvedendo a girare al Polieco le somme riscosse; chiaramente gli importi richiesti dal Conai corrispondono a cifre mai incassate e neppure trattenute dai produttori, i quali, nell'ipotesi di soccombenza, si troverebbero, nell'incertezza di poter proseguire l'attività d'impresa, e dover intraprendere in danno dei propri clienti iniziative finalizzate a conseguire da quelli il reintegro postumo in esecuzione della pronuncia giudiziale;

   la situazione di incertezza ed il potenziale grave danno economico che potrebbe derivarne in capo alle aziende e/o a talune di esse, mette a repentaglio la sopravvivenza stessa del settore, con ricadute a livello sociale, esclusivamente per questioni interpretative, che vedono le aziende del settore coinvolte in un potenziale contenzioso fra consorzi ex lege previsti –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e se intenda assumere iniziative per chiarire la corretta interpretazione della norma e dare certezza ad un settore di nicchia altamente considerato nel mondo, indicando quali modalità possano essere messe in campo per risolvere il potenziale contenzioso tra i due consorzi preposti allo smaltimento.
(5-01469)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VIII (Ambiente)
5-01469

  Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta, in via preliminare che la disciplina italiana di recepimento delle direttive europee sui rifiuti e sui rifiuti di imballaggio contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 delinea un sistema specifico per la gestione degli imballaggi incentrato sul CONAI e un distinto sistema per la gestione dei rifiuti di beni in polietilene, che vede quale attore principale il POLIECO.
  Nessuna sovrapposizione di competenze tra i due sistemi appare, dunque, configurabile, tenuto conto del rispettivo ambito di intervento. Infatti, sia il decreto legislativo n. 22 del 1997 che il successivo decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno delineato, rispetto al CONAI e al POLIECO, due diversi sistemi di gestione dei rifiuti, tra loro complementari e concorrenti, e astrattamente privi di interferenze reciproche, considerato che al sistema CONAI è attribuita la gestione degli imballaggi e al POLIECO la gestione dei beni in polietilene che non si configurino come imballaggi.
  Più in particolare, l'articolo 234 del Codice dell'ambiente esclude espressamente dal campo di applicazione del POLIECO gli imballaggi primari, gli imballaggi secondari, gli imballaggi terziari e gli imballaggi riutilizzabili, i beni e i relativi rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti sanitari e i veicoli fuori uso.
  In passato, tuttavia, sono insorti alcuni contrasti interpretativi, sottoposti anche al vaglio della giurisprudenza, tra CONAI e POLIECO in merito alla configurazione come imballaggi di alcune tipologie di beni in polietilene e tutt'ora non sempre ricorre la dovuta chiarezza normativa.
  A tal proposito, il Ministero dell'ambiente, organo preposto alla vigilanza e al controllo dell'operato dei Consorzi per la corretta gestione del rifiuto, pur non avendo alcuna competenza nella regolazione dei rapporti tra privati di natura commerciale, è consapevole delle difficoltà applicative delle norme in questione. Per tale ragione, in sede di recepimento delle direttive del cosiddetto «pacchetto rifiuti», il Ministero porrà particolare attenzione alle questioni rappresentate, ponendo come obiettivo quello di definire in maniera chiara l'ambito di applicazione dei due sistemi di gestione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

industria delle materie plastiche

imballaggio

gestione dei rifiuti