ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01407

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: APREA VALENTINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FRASSINETTI PAOLA FRATELLI D'ITALIA 07/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 06/02/2019
Stato iter:
07/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 07/02/2019
Resoconto APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 07/02/2019
Resoconto FIORAMONTI LORENZO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 07/02/2019
Resoconto APREA VALENTINA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 07/02/2019

DISCUSSIONE IL 07/02/2019

SVOLTO IL 07/02/2019

CONCLUSO IL 07/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01407
presentato da
APREA Valentina
testo presentato
Mercoledì 6 febbraio 2019
modificato
Giovedì 7 febbraio 2019, seduta n. 122

   APREA, FRASSINETTI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 62 del 2017 in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo e dell'esame di Stato stabilisce che la valutazione delle alunne e degli alunni è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, compresi i docenti di religione cattolica e di attività alternative, ovvero dal consiglio di classe;

   il decreto del Presidente della Repubblica 751 del 1985 recante norme esecutive dell'intesa tra autorità scolastica italiana e la Cei per l'insegnamento della religione cattolica prevede che gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, con la sola logica limitazione che, ai fini della valutazione e dell'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, tali insegnanti si esprimano solo in merito agli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica;

   il voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo deliberato dal consiglio di classe è espresso in decimi ed è spesso, con dubbio di legittimità, calcolato esclusivamente sulla base della media aritmetica dei voti conseguiti dalle alunne e dagli alunni, mentre la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, così come della materia alternativa, è formulata con giudizio e non esiste norma o documentazione ministeriale volta a legittimare e a definire i parametri sulla base dei quali riportare tale giudizio in valori numerici;

   ciò avviene nonostante sia esplicitamente previsto dalla normativa in materia che la valutazione relativa all'insegnamento della religione cattolica o della materia alternativa può essere determinante ai fini dell'ammissione o non ammissione all'esame;

   risulta all'interrogante che si sia ormai consolidata la prassi per cui, in sede di scrutinio, ai fini della determinazione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo, in molte istituzioni scolastiche, sulla base delle indicazioni o della deliberazione del collegio dei docenti, si utilizza esclusivamente la media aritmetica dei voti e si esclude, di fatto, la valutazione –:

   quali iniziative intenda assumere il Ministro affinché, in sede di predisposizione degli specifici documenti ministeriali di natura esplicativa e orientativa volti all'aggiornamento delle indicazioni in merito alla valutazione delle competenze, siano introdotte specifiche previsioni finalizzate a rendere realmente paritario, nella determinazione del voto di ammissione delle alunne e degli alunni all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche il giudizio espresso dall'insegnante di religione cattolica o della materia alternativa.
(5-01407)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-01407
Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ammissione agli esami

scuola confessionale

risultato scolastico