ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01353

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 117 del 30/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: PANIZZUT MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 30/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 30/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 30/01/2019
Stato iter:
31/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 31/01/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 31/01/2019
Resoconto BARTOLAZZI ARMANDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 31/01/2019
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 31/01/2019

SVOLTO IL 31/01/2019

CONCLUSO IL 31/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01353
presentato da
PANIZZUT Massimiliano
testo di
Mercoledì 30 gennaio 2019, seduta n. 117

   PANIZZUT, MURELLI, LOCATELLI e EVA LORENZONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la legge 4 luglio 2005, n. 123, concernente «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia», all'articolo 4, commi 1 e 2, prevede, che, con apposito decreto del Ministro della salute vengano fissati limiti massimi di spesa per l'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, e che gli stessi vengano aggiornati periodicamente dal Ministro della salute sulla base della rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato;

   con decreto del Ministero della salute il 4 maggio 2006 sono stati previsti i primi limiti di spesa, nuovamente rivisti con decreto del 10 agosto 2018, ove sono stati nettamente diminuiti;

   con circolare del Ministero della salute del 26 settembre 2018, in relazione al decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, è stato previsto che le regioni siano tenute ad applicare i nuovi limiti mensili di spesa a partire dal 12 settembre 2018, prevedendo così un'applicazione retroattiva per le regioni, rendendole sanzionabili, rischiando di generare un danno reale e creando confusione e disparità di trattamento dei pazienti da regione a regione;

   sempre con il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018 sono stati fatti notevoli tagli sulle categorie di alimenti erogabili dal servizio sanitario nazionale, così come previsto dalla «Tabella orientativa sulle tipologie di alimenti senza glutine erogabili» come, per esempio, ai surgelati che hanno prezzi superiori rispetto a quelli normali;

   il Tar Lazio, su ricorso di un'azienda, ha accordato la sospensiva del decreto 10 agosto 2018 nella parte in cui esclude dal registro nazionale degli alimenti a fini medici speciali alcune categorie di prodotto. In attesa che il Tar emetta la pronuncia di merito, prevista per il 12 febbraio 2019, il Ministero ha dato indicazioni a regioni e provincie autonome di sospendere fino a tale data l'efficacia all'articolo 2 del decreto. Per l'erogabilità gratuita a carico del servizio sanitario nazionale degli alimenti senza glutine, si dovrà tornare a fare riferimento al registro nazionale nella versione antecedente al 24 ottobre 2018, fino alla sentenza di merito del Tar laziale –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere iniziative volte a reintrodurre le categorie di alimenti per soggetti affetti da celiachia, escluse dall'erogazione gratuita a carico del servizio sanitario nazionale.
(5-01353)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 31 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01353

  Innanzitutto occorre precisare che gli alimenti senza glutine per celiaci sono stati inizialmente ammessi all'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in base al decreto ministeriale 1o luglio 1982, in quanto prodotti dietetici, quando l'indicazione «senza glutine» in etichetta era consentita solo per i prodotti con tale «status».
  Il tetto di spesa individuale è stato introdotto, per la prima volta, con il decreto ministeriale 8 giugno 2001, che ha considerato, da una parte, il bisogno di prodotti succedanei degli alimenti a base di cereali fonte di carboidrati complessi in una dieta nutrizionalmente variata ed adeguata, e, dall'altra, il loro prezzo medio.
  Restando la dicitura «senza glutine» in etichetta, una prerogativa esclusiva dei prodotti dietetici, e quindi non consentita per gli alimenti ordinari, nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 8 giugno 2001, sono stati inseriti tutti i prodotti senza glutine notificati, e non solo i succedanei degli alimenti a base di cereali gluteinati.
  Con il regolamento (CE) 41 del 2009 è stata introdotta la possibilità di utilizzare la dizione «senza glutine» anche per gli alimenti ordinari e non più solo per i prodotti dietetici formulati specificamente per i celiaci.
  Successivamente il regolamento (UE) 609 del 2013 ha abrogato il concetto di prodotto dietetico e ha escluso dal suo campo di applicazione gli alimenti senza glutine per celiaci, rimandando alle norme di etichettatura del regolamento (UE) 1169 del 2011 la disciplina della dicitura «senza glutine».
  Ne è conseguito che tutti, gli alimenti senza glutine sono stati declassati ad alimenti ordinari.
  Al termine di tale evoluzione normativa, con il decreto ministeriale 10 agosto 2018, si è dunque reso necessario intervenire per rivedere l'elenco degli alimenti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale: esigenza, questa, è bene precisare, conosciuta e condivisa nei termini in cui è stata effettuata, sia dall'Associazione Italiana Celiachia (AIC) che dagli operatori del settore.
  L'obiettivo perseguito è, quindi, quello di mantenere l'erogabilità dei soli ex prodotti dietetici (cioè i sostituti degli alimenti tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali gluteinati, quali in particolare pane, pasta, pizza, che rappresentano, da sempre, il riferimento esclusivo dei prodotti erogabili ai celiaci).
  In conclusione, occorre ribadire che con tale decreto non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che lascia immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari. Ad esempio, nella primissima infanzia il tetto di spesa cresce del 24 per cento (da 45 a 56 euro) e resta pressoché invariato nella fascia adolescenziale, particolarmente critica per l'accettazione di un regime alimentare speciale: ciò in piena aderenza ai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e aggiornati nel 2014, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

liberalizzazione del mercato

prezzo