ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01310

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 114 del 25/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 25/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GEBHARD RENATE MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 25/01/2019
PLANGGER ALBRECHT MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 25/01/2019
ROSSINI EMANUELA MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 25/01/2019
GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 29/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 25/01/2019
Stato iter:
19/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2019
Resoconto GARAVAGLIA MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/03/2019
Resoconto SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 25/01/2019

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 29/01/2019

DISCUSSIONE IL 19/03/2019

SVOLTO IL 19/03/2019

CONCLUSO IL 19/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01310
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo presentato
Venerdì 25 gennaio 2019
modificato
Martedì 29 gennaio 2019, seduta n. 116

   SCHULLIAN, GEBHARD, PLANGGER, EMANUELA ROSSINI, GALLINELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la legge di bilancio per il 2019, all'articolo 1, comma 662, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, ha previsto l'aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni del legno e della legna da ardere nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019;

   prima del recente intervento normativo le percentuali di compensazione per il legno erano ancora stabilite al 2 per cento ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 1992;

   tale intervento normativo trae origine dalla volontà di aiutare direttamente i proprietari di bosco duramente colpiti dal maltempo che ha caratterizzato l'Italia durante la fine di ottobre dello scorso anno;

   nelle ultime leggi di bilancio erano stati adottati analoghi interventi relativi ad altri prodotti; ad esempio le leggi di bilancio per il 2017 e per il 2018 avevano visto l'approvazione di disposizioni tese ad aumentare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina;

   nel dettaglio, la norma approvata nella legge di bilancio 2019 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere siano innalzate, a decorrere dal 2019, con un limite in termini di minori entrate di 1 milione di euro annui;

   il citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede un regime speciale Iva per l'agricoltura, che, in presenza dei requisiti richiesti, rappresenta il regime naturale, salvo facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie;

   questo regime speciale, oltre ad essere caratterizzato dalla semplificazione di molti adempimenti, stabilisce regole particolari per la detrazione dell'Iva;

   infatti, i produttori agricoli in questione che rientrano in tale regime all'atto della vendita dei prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, applicano le aliquote previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici e all'atto della determinazione dell'imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle «percentuali di compensazione» calcolate sulle vendite degli stessi prodotti agricoli venduti;

   in sostanza più alta è la percentuale di compensazione stabilita dal decreto ministeriale, più conveniente essa è per il produttore agricolo –:

   se i Ministri interrogati non ritengano di adottare, al più presto, le iniziative di competenza per l'emanazione a beneficio dei produttori agricoli in forte difficoltà, del decreto ministeriale previsto dal comma 662 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, entro il 31 gennaio, come previsto dalla normativa vigente.
(5-01310)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01310

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'attuazione dell'articolo 1, comma 662 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ai sensi del quale si prevede: «l'aumento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni del legno e della legna da ardere nel limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il citato articolo 1, comma 662 della legge 145 del 2018 dispone, nell'ambito del regime speciale IVA per l'agricoltura, previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabile ai prodotti agricoli espressamente indicati nella Tabella A, parte I, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'aumento, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, delle percentuali di compensazione IVA applicabili al legno e alla legna da ardere, precedentemente stabilite al 2 per cento ai sensi del decreto ministeriale 12 maggio 1992.
  L'attuazione della menzionata disposizione è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
  Al riguardo, si fa presente che il Dipartimento delle finanze ha, ad oggi, posto in essere iniziative volte al confronto diretto con le categorie interessate, avendo, altresì, provveduto a richiedere al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, gli elementi istruttori utili alla predisposizione del provvedimento che stabilisce le nuove percentuali, da notificare alla Commissione UE, come previsto dall'articolo 297, della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gruppo di produttori

suino

legna da ardere