Legislatura: 18Seduta di annuncio: 111 del 22/01/2019
Primo firmatario: MIGLIORE GENNARO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2019 BOSCHI MARIA ELENA PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2019 DEL BARBA MAURO PARTITO DEMOCRATICO 22/01/2019
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 22/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 23/01/2019 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019 Resoconto CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO) REPLICA 23/01/2019 Resoconto FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 23/01/2019
SVOLTO IL 23/01/2019
CONCLUSO IL 23/01/2019
MIGLIORE, FRAGOMELI, BOSCHI e DEL BARBA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
come è noto l'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 ha stabilito perentoriamente che «nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico»;
tale obbligo trova peraltro puntuale riscontro nella giurisprudenza amministrativa dei Tar e del Consiglio di Stato, che ha costantemente considerato l'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 una disposizione con valore cogente e precettivo, e un parametro ineludibile di legittimità dei provvedimenti di nomina delle giunte e dei comuni di popolazione superiore ai 3.000 abitanti;
tuttavia, va messo in evidenza che non sempre tale disposizione è stata uniformemente applicata su tutto il territorio nazionale, talvolta sulla base della considerazione che la norma citata riconoscerebbe al sindaco una mera facoltà in luogo di un obbligo vero e proprio;
tuttavia, tale interpretazione non appare né essere sostenuta da pronunce giurisprudenziali conformi, né tantomeno essere sorretta dal dato letterale del comma 137 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014;
tra i casi più recenti va certamente citato quello del comune di Teglio, dove la giunta costituitasi il 21 giugno 2018, con 3 assessori uomini su 4, chiaramente non rispetta quanto previsto dall'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014;
il mancato rispetto della norma sopracitata appare grave alla luce del fatto che tale norma è finalizzata a garantire, anche conformemente a quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione, un'adeguata presenza di genere anche negli organi esecutivi degli enti locali –:
quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 1, comma 137, della legge n. 56 del 2014 su tutto il territorio nazionale, stante la particolare rilevanza di una norma quale quella citata nel governo degli enti locali.
(5-01282)
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
la questione dell'equilibrio di genere negli organi di governo delle istituzioni elettive ha costituito negli ultimi anni un tema centrale nel dibattito politico che è seguito alla riforma dell'articolo 51 della Costituzione con la quale è stato stabilito che la Repubblica promuova con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
In tale direzione, il legislatore statale ha negli ultimi anni dedicato crescente attenzione all'attuazione del principio costituzionale sia sul versante dell'accesso alle diverse competizioni elettorali che su quello della partecipazione agli organi di governo delle istituzioni rappresentative.
Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, in tale ambito, la legge 7 aprile 2014, n. 56, ha stabilito all'articolo 1 comma 137, che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
Sul tema la giurisprudenza amministrativa, a fronte dei casi di mancata applicazione della norma, è più volte intervenuta, affermando che si tratta di una disposizione a carattere cogente ed «ineludibile parametro di legittimità» degli atti adottati (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 4626/2015). È stato, altresì, chiarito che la norma può essere derogata solo per garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni politiche, quando l'impossibilità di assicurare la presenza dei due generi sia adeguatamente provata tramite un'accurata e approfondita istruttoria, motivata nel provvedimento sindacale di nomina degli assessori.
Sullo specifico tema, peraltro, il Ministero dell'interno, ancor prima del consolidarsi del predetto orientamento giurisprudenziale, aveva già richiamato l'attenzione dei comuni con un'apposita circolare del 2014, finalizzata ad un puntuale rispetto di tali principi.
Per quanto riguarda il caso prospettato dagli Onorevoli interroganti e riguardante la composizione della giunta comunale del Comune di Teglio in provincia di Sondrio, informo che il Prefetto di quella provincia, anche a seguito di esposto di un consigliere comunale di minoranza, ha richiamato per due volte il Sindaco al rigoroso rispetto della norma di legge, invitandolo ad avviare l'istruttoria prevista dalla citata circolare ministeriale.
Va, tuttavia, sottolineato che la norma in questione non prevede specifiche sanzioni per il mancato rispetto della percentuale di genere e, in assenza di poteri amministrativi di controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, i provvedimenti di composizione della giunta comunale possono essere fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice amministrativo.
Informo, comunque, che dai dati presenti nell'Anagrafe degli amministratori locali, istituita presso il Ministero dell'interno, si rileva che, ad oggi, nei 3.547 Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, su un totale di 14.961 assessori, 6.554 sono di genere femminile, per una percentuale di quasi il 44 per cento.
Concludo osservando che una eventuale modifica ordinamentale finalizzata a conferire una maggiore cogenza al principio di parità di genere nella composizione delle giunte potrà essere oggetto di riflessione nell'ambito del percorso avviato in seno alla Conferenza Stato-Città, in vista della revisione organica dell'ordinamento degli enti locali.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):potere esecutivo