ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01214

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 108 del 15/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: VISCOMI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/01/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019
CANTONE CARLA PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019
LACARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019
LEPRI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019
MURA ROMINA PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 15/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 15/01/2019
Stato iter:
16/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 16/01/2019
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
 
RISPOSTA GOVERNO 16/01/2019
Resoconto COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 16/01/2019
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 16/01/2019

SVOLTO IL 16/01/2019

CONCLUSO IL 16/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01214
presentato da
VISCOMI Antonio
testo di
Martedì 15 gennaio 2019, seduta n. 108

   VISCOMI, SERRACCHIANI, GRIBAUDO, CARLA CANTONE, LACARRA, LEPRI, MURA e ZAN. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   la passata legislatura si è caratterizzata per una serie di importanti iniziative legislative finalizzate a rendere più equo, inclusivo e competitivo il mercato del lavoro italiano e culminata con l'introduzione del cosiddetto «Jobs Act»;

   tra le misure più innovative adottate negli anni scorsi, rientra senza dubbio quella, introdotta in via sperimentale dalla legge di stabilità 2015 – articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014 – e avente efficacia dal marzo 2015 al giugno 2018, riguardante la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, di scegliere di ricevere mensilmente la quota di Tfr maturata, unitamente alla retribuzione in busta paga;

   la facoltà di ricorrere a questa opzione è stata attribuita anche ai lavoratori che stessero già versando il Tfr in un fondo di previdenza complementare;

   la somma percepita dal dipendente non è assoggettata a tassazione separata, come avviene normalmente per il Tfr, ma è soggetta a tassazione ordinaria Irpef; al contempo, tale somma non è imponibile ai fini previdenziali e non va calcolata ai fini della determinazione dell'aliquota per la tassazione separata del Tfr; inoltre, l'importo ricevuto non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo da considerare per il riconoscimento del «bonus 80 euro»;

   a distanza di quasi sei mesi dal termine dell'efficacia della disposizione si ritiene opportuno conoscere i dati relativi all'effettivo ricorso alla misura da parte dei lavoratori, al fine di valutarne gli aspetti positivi e le eventuali criticità e, nel caso, disporne la proroga –:

   quale sia il numero di lavoratori dipendenti che abbiano fatto ricorso alla misura di cui alla disposizione richiamata per ogni singolo anno dal 2015 al 2018, con specifico riferimento alle singole regioni, ai settori lavorativi e alle qualifiche professionali di appartenenza dei lavoratori richiedenti, anche al fine di verificarne l'eventuale riproposizione.
(5-01214)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 16 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-01214

  Con riferimento all'interrogazione dell'Onorevole Viscomi si fa presente quanto segue:
   Come richiamato dall'Onorevole interrogante, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2015, n. 29 «Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2015, n. 65, i lavoratori dipendenti delle aziende private, eccezion fatta per quelli domestici ed agricoli, hanno avuto la possibilità di farsi liquidare sotto la voce Quota Integrante della Retribuzione (QuIR), unitamente allo stipendio mensile, una parte del TFR maturato, dando così attuazione a quanto previsto dal comma 26 articolo 1 della Legge di Bilancio 2015.
  Terminato il periodo appena indicato, a decorrere dunque dal mese di luglio 2018, la situazione è stata ripristinata all'assetto previgente alla QuIR per ciò che concerne la destinazione del trattamento di fine rapporto.
  A chiarirlo è lo stesso Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale con il messaggio n. 2791 del 10 luglio 2018.
  Nel merito, attesi i tempi ristretti per il reperimento dei dati, aggregati secondo la richiesta dell'Onorevole interrogante, l'INPS non è riuscito a produrre le report richieste; pertanto si fa riserva di fornire le informazioni di dettaglio richieste non appena saranno rese disponibili.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

qualificazione professionale

salariato

pensione complementare