ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01178

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 107 del 09/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 09/01/2019
Stato iter:
23/01/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 23/01/2019
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 23/01/2019
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 23/01/2019

SVOLTO IL 23/01/2019

CONCLUSO IL 23/01/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01178
presentato da
TRANO Raffaele
testo di
Mercoledì 9 gennaio 2019, seduta n. 107

   TRANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate – riscossione, nel sito istituzionale precisa che, trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se il debitore non ha pagato, oppure non ha ottenuto la rateizzazione o un provvedimento di sospensione o annullamento della pretesa, si attivano le procedure cautelari ed esecutive di legge; solo per i debiti che non superano mille euro, almeno centoventi giorni prima dell'esercizio di tali azioni deve essere inviata al contribuente una comunicazione a mezzo posta con il dettaglio del debito;

   anche il cosiddetto «fermo amministrativo» dei veicoli, noto come «ganasce fiscali» è una procedura cautelare prevista dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 mediante la quale l'agente della riscossione vieta la circolazione del veicolo del debitore iscrivendone il blocco nel pubblico registro automobilistico; fino alla rimozione del blocco il veicolo, in custodia del proprietario, non può circolare, pena il sequestro e pesanti sanzioni, né può essere cancellato dal pubblico registro automobilistico; se il debitore non paga e il veicolo viene venduto si trasferisce sull'acquirente il rischio delle successive fasi esecutive;

   prima del fermo, l'agente della riscossione è obbligato a notificare al debitore un preavviso di fermo; trascorsi 30 giorni dal preavviso, l'agente può iscrivere il fermo nel pubblico registro automobilistico; in tale lasso di tempo, per evitare il fermo si può pagare la cartella o richiedere la rateizzazione ovvero la sospensione se il veicolo è indispensabile per l'attività lavorativa o per il trasporto di disabile;

   trascorsi inutilmente i termini, l'agente della riscossione procede al fermo senza ulteriori comunicazioni;

   nei casi di omessa notifica del preavviso di fermo, i cittadini vengono a conoscenza della procedura cautelare solo con i controlli stradali, a cui seguono sanzioni sproporzionate rispetto all'entità della cartella; senza dire dei problemi di sicurezza stradale per i terzi coinvolti in eventuali sinistri con veicoli sottoposti a fermo; il divieto di circolazione per fermo lascia libera l'assicurazione di non risarcire il terzo danneggiato; nei contratti di assicurazione figurano sovente clausole per escludere la responsabilità dell'assicurazione in simili circostanze;

   questo rende necessario monitorare costantemente eventuali provvedimenti di fermo nel pubblico registro automobilistico; la visura, anche telematica nel sito dell'Aci, ha un costo non trascurabile: è opportuno che diventi agevole e poco onerosa come la verifica punti patente –:

   se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per prevedere l'obbligo da parte dell'agente della riscossione della notifica al debitore del fermo amministrativo del veicolo.
(5-01178)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 23 gennaio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01178

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante – nell'evidenziare le problematiche connesse all'applicazione del cosiddetto fermo amministrativo del veicolo, previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nei casi di omessa notifica al debitore del relativo preavviso – chiede «se il Ministro dell'economia e delle finanze ritenga opportuno “prevedere l'obbligo, da parte dell'agente della riscossione, della notifica al debitore del fermo amministrativo del veicolo”».
  Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 86 richiamato prevede che, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, il concessionario può disporre fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.
  La procedura di iscrizione del fermo cosiddetto amministrativo è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo.
  L'Agenzia delle entrate-Riscossione, prima di iscrivere il fermo amministrativo di un bene mobile registrato, adempie puntualmente alle cennate prescrizioni dell'articolo 86, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e provvede a notificare il preavviso di fermo.
  L'Agenzia precisa che non risultano specifiche segnalazioni di fenomeni di omessa notifica di tale comunicazione.
  Deve precisarsi che, in caso di temporanea assenza del debitore presso il suo domicilio fiscale, la notifica dell'atto si perfeziona, necessariamente, non mediante consegna dello stesso nelle mani del destinatario (che è assente), bensì nelle forme delle cosiddetta «irreperibilità relativa», a seguito del compimento degli adempimenti previsti in tali casi dalla legge, vale a dire il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione del relativo avviso alla porta dell'abitazione e l'invio di una raccomandata A.R.; ciò, in conformità alle disposizioni del codice di procedura civile (articoli 139 ss.) e alle norme settoriali (articoli 25 e 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) che ad esse sul punto rinviano.
  Tanto premesso, l'eventuale introduzione dell'obbligo di notifica al debitore del fermo cosiddetto amministrativo del veicolo, oltre che del preavviso di fermo, configurerebbe un adempimento aggiuntivo a carico dell'agente della riscossione, ultroneo rispetto a quelli già previsti dal sopracitato articolo 86 e che necessita di un apposito intervento normativo.
  Inoltre, per evitare che il relativo costo resti a carico dell'Agenzia delle entrate-Riscossione – e, quindi, possa ripercuotersi sul bilancio dello Stato – occorrerebbe necessariamente prevedere che l'onere dell'adempimento stesso debba gravare sul debitore moroso, ovvero, ove il credito risulti inesigibile, sul singolo ente pubblico creditore, determinandosi comunque, in tale ultima ipotesi, comunque un onere per la collettività.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo del traffico

controllo di polizia

regolamentazione del traffico