ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01161

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 107 del 09/01/2019
Firmatari
Primo firmatario: CIAMPI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/01/2019


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/01/2019
Stato iter:
19/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/03/2019
Resoconto GARAVAGLIA MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/03/2019
Resoconto CIAMPI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 09/01/2019

DISCUSSIONE IL 19/03/2019

SVOLTO IL 19/03/2019

CONCLUSO IL 19/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01161
presentato da
CIAMPI Lucia
testo di
Mercoledì 9 gennaio 2019, seduta n. 107

   CIAMPI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i compiti della Guardia di finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria;

   la Guardia di finanza concorre, inoltre, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla difesa politico-militare delle frontiere;

   l'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016;

   per tali assunzioni si è attinto in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011, concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale (articolo 2199, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 66 del 2010) ovvero ai volontari delle Forze armate raffermati o in congedo, indetti in caso di disponibilità di ulteriori posti rispetto a quelle programmati (articolo 2201, comma 1, del decreto legislativo 2010). Per i posti residui, è stato previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori;

   tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite;

   in particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanzieri indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016;

   i volontari congedati hanno il beneficio di riserva dei posti perché il legislatore attribuisce al loro operato una importante utilità sociale. Infatti, coloro che offrono e hanno offerto il proprio servizio nell'ambito militare in favore dello Stato e della collettività vengono in qualche misura premiati mediante l'istituto della riserva –:

   se i ministri interrogati non ritengano di assumere iniziative, relativamente alla vicenda di cui in premessa, atte ad assicurare l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011 che riguardano militari in congedo interforze attualmente idonei, anche al fine di eliminare la grave disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie di stabilizzazione più recenti ma già esaurite.
(5-01161)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 marzo 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01161

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ha autorizzato l'assunzione straordinaria di personale nella polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  L'Onorevole osserva che tale norma ha di fatto escluso anche per quanto riguarda la Guardia di finanza, numerosi idonei inseriti nelle graduatorie antecedenti all'anno 2011, creando una notevole disparità di trattamento rispetto alle qualifiche acquisite.
  In particolare, sono stati esclusi i militari in congedo interforze delle forze armate (Vfb) nonostante abbiano espletato un periodo di ferma obbligatoria di 3 anni, siano stati idonei ma non vincitori dai concorsi allievi finanzieri indetti precedentemente all'anno 2011 e la graduatoria all'epoca (quando è stata approvata la legge 6 agosto 2015, n. 125) fosse ancora attiva ed efficace in quanto era stata prorogata dalla legge n. 125 del 2013 fino al 31 dicembre 2016.
  Pertanto, l'Onorevole sollecita il Governo ad assumere iniziative atte ad assicurare l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Guardia di finanza prima dell'anno 2011 che riguardano militari in congedo interforze attualmente idonei, anche al fine di eliminare la grave disparità di trattamento rispetto ad altre graduatorie di stabilizzazione più recenti ma già esaurite.
  Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza osserva quanto segue.
  Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332 aveva previsto, a decorrere dal 1o luglio 1997, nell'ambito dei reclutamenti, tra gli altri, degli allievi finanzieri, una riserva di posti a favore dei volontari in forma breve (cosiddetti «VFB») delle FF.AA. che avessero completato la ferma triennale.
  Successivamente, a partire dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, confluito nell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), l'alimentazione integrale delle carriere iniziali delle Forze di polizia è stata riservata ai soli volontari in ferma prefissata di un anno (cosiddetti «VFP1») o quadriennale (cosiddetti «VFP4») ovvero in rafferma annuale (cosiddetti «VFP1T»), escludendo, quindi, la categoria dei «VFB».
  Per il solo anno 2009, l'articolo 25 della citata legge n. 226/2004 ha introdotto una deroga temporanea a tale regime, prevedendo la possibilità per la Guardia di finanza di bandire concorsi riservati nuovamente ai volontari in ferma breve delle Forze armate.
  L'ultima procedura concorsuale indetta dal Corpo riservata ai «VFB», alla luce della citata deroga, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie Speciale – n. 48 del 26 giugno 2009, le cui graduatorie finali di merito sono state approvate in data 20 gennaio 2010 ed hanno avuto validità, ai sensi dell'allora articolo 7, comma 2 (ora, articolo 7, comma 4) del decreto legislativo n. 199/1995, per i successivi 18 mesi (ossia, sino al 20 luglio 2011).
  Tanto premesso, deve sottolinearsi che la proroga dell'efficacia delle predette graduatorie di cui alla legge n. 125 del 2013, richiamata nell'atto di sindacato in rassegna, non trova applicazione alle procedure concorsuali bandite dalla Guardia di finanza.
  Infatti, il tema dell'ultrattività delle graduatorie nei termini esposti nell'interrogazione in oggetto non riguarda le procedure concorsuali indette annualmente dal Corpo in virtù della «specialità» della disciplina del rapporto di impiego militare sancita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, che consente di applicare la specifica normativa di settore.
  Questa conclusione trova conferma in un consolidato orientamento giurisprudenziale (ribadito più di recente con le ordinanze nn. 4246/2015 e 5613/2015 e con la sentenza n. 4057/2017 del Consiglio di Stato) secondo cui le disposizioni di carattere generale in materia di scorrimento delle graduatorie non trovano attuazione nelle procedure concorsuali bandite, con cadenza annuale, da Corpi militarizzati.
  Alla luce di quanto suesposto, il Comando Generale rileva che un eventuale scorrimento delle graduatorie in argomento – non più efficaci essendo decorsi i termini di cui al richiamato decreto legislativo n. 199/1995 – potrebbe avvenire solo a seguito dell'approvazione di una norma ad hoc.
  Tale iniziativa, tuttavia, non sarebbe ritenuta di favore per il Corpo della Guardia di Finanza, poiché determinerebbe l'incorporamento di n. 176 soggetti idonei non vincitori, la cui età anagrafica si attesta tra i 33 e i 39 anni ed è destinata ad aumentare in sede di immissione in servizio, posto che, prima della stessa immissione, è previsto un corso di formazione della durata di 10 mesi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esercito