ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01136

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 103 del 19/12/2018
Abbinamenti
Atto 5/01258 abbinato in data 14/02/2019
Firmatari
Primo firmatario: INCERTI ANTONELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/12/2018
Stato iter:
14/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 14/02/2019
Resoconto COLETTO LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 14/02/2019
Resoconto INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/12/2018

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 14/02/2019

DISCUSSIONE IL 14/02/2019

SVOLTO IL 14/02/2019

CONCLUSO IL 14/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01136
presentato da
INCERTI Antonella
testo di
Mercoledì 19 dicembre 2018, seduta n. 103

   INCERTI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   in data 15 maggio 2018, mediante lettera (protocollo DGISAN 0019335-P-08/05/2018) la direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, del Ministero della salute ha formalmente trasmesso al Consorzio tutela Grana Padano, agli assessorati alla sanità delle regioni, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico la comunicazione circa la classificazione del lisozima, che nella produzione del Grana Padano Dop è da considerarsi «adiuvante/coadiuvante tecnologico» e non «conservante»;

   il Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano aveva infatti avanzato la richiesta di modificare la categoria di attribuzione del lisozima da «additivo conservante» a quella di «adiuvante tecnologico»;

   a seguito di tale comunicazione, per quanto riguarda il lisozima, non dovrà più essere indicata la dicitura «conservante» sia sulle confezioni sia nelle brochure descrittive relativamente al Grana Padano Dop;

   in conformità al regolamento Ue n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo e per questo potenziale allergene –:

   se il Governo sia a conoscenza del parere formulato dalla direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e quali iniziative intenda assumere per garantire ai consumatori la massima sicurezza alimentare e trasparenza nell'accesso alle informazioni circa il contenuto dei prodotti alimentari e, in questo caso specifico, del Grana padano che rappresenta una delle principali eccellenze dell'agroalimentare nel mondo.
(5-01136)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 14 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-01136

  Si risponde congiuntamente alle interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei contenuti.
  Preliminarmente si fa presente che sulla questione posta dagli onorevoli interroganti pende un contenzioso giurisdizionale, nelle more del quale il Ministero della salute non può, per ovvie ragioni, adottare iniziative che ne pregiudichino l'andamento.
  Tanto premesso, si ritiene utile, in questa sede, illustrare le motivazioni che hanno condotto fino ad ora gli uffici del Ministero della salute nella loro azione, la quale, come evidenziato negli atti ispettivi, muove da fatti e premesse risalenti nel tempo e, comunque, precedenti l'insediamento di questo Governo.
  Il lisozima è un enzima che dal 1995, in assenza di disposizioni specifiche sugli enzimi alimentari, è stato considerato, per la normativa comunitaria, tra gli additivi alimentari; ad esso, in particolare, veniva consentito l'impiego quale conservante nel formaggio stagionato alla dose « quantum satis», ovvero senza una quantità numerica massima stabilita per legge.
  In seguito, tutte le direttive comunitarie sugli additivi alimentari fino ad allora autorizzati, ivi compreso il lisozima, sono state trasferite in un unico regolamento, Reg. (UE) 1129/2011, che non identifica più le sostanze secondo la funzione svolta (ad esempio conservante, acidificante, emulsionante etc.) ma in base alle categorie alimentari ove gli stessi additivi possono essere impiegati (ad esempio formaggio stagionato, pesce, uova etc.).
  Nella disciplina europea, il settore degli enzimi è, dunque, oggetto di un'unica regolazione che riguarda sia gli enzimi utilizzati come coadiuvanti tecnologici che quelli considerati quali additivi alimentari/conservanti: in attesa di pervenire alla lista UE dedicata ai soli enzimi, è confermata, pertanto, l'applicazione delle condizioni d'uso presenti nella normativa sugli additivi alimentari (cfr. articolo 18 del regolamento CE n. 1332/2008) e il lisozima resta inserito nei due elenchi UE «additivi alimentari» ed «enzimi alimentari».
  Fatta questa premessa generale, si fa presente che a seguito dell'istanza presentata dal «Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano» in merito alla variazione della categoria di attribuzione da «additivo conservante» a quella di «adiuvante tecnologico» per il lisozima utilizzato per il grana padano DOP, i competenti uffici del Ministero hanno avviato la procedura fissata dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, che prevede, in particolare, il parere obbligatorio del Consiglio Superiore di Sanità (CSS).
  Peraltro, prima di trasmettere la richiesta di parere al CSS, il Ministero ha acquisito anche la valutazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sulla documentazione presentata a corredo dell'istanza.
  Sulla base di tali avvisi, di valore meramente tecnico, si è provveduto, dunque, a modificare, con il provvedimento, peraltro, ora censurato in sede giurisdizionale, la classificazione del lisozima da «additivo conservante» a «adiuvante/coadiuvante tecnologico» nel formaggio Grana Padano D.O.P. «con un periodo di stagionatura maggiore o uguale a nove mesi».
  Occorre peraltro sottolineare che, in considerazione del fatto che ogni formaggio presenta un proprio disciplinare/processo di produzione specifico, il Ministero ha ritenuto di non poter estendere, d'ufficio, ad altri prodotti la modifica della classificazione del lisozima in questione.
  Corre, inoltre, l'obbligo di precisare che nel citato parere il CSS ha ribadito che, in conformità al Regolamento UE n. 1169/2011, permane l'obbligo di indicare in etichetta la presenza del lisozima in quanto estratto dall'albume dell'uovo: ciò, voglio chiarire, solo in quanto sostanza che provoca allergie o intolleranze ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), nonché dall'articolo 21 del regolamento medesimo.
  Ciò posto, in conclusione, si fa presente che le determinazioni finora assunte dal Ministero non possono in ogni caso mettere in discussione l'applicazione della disciplina, di stretta derivazione comunitaria, che regola la materia dell'etichettatura degli alimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

formaggio a pasta dura

sicurezza alimentare

politica del turismo