ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/01133

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 102 del 18/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: TRANO RAFFAELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/12/2018
Stato iter:
19/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/12/2018
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2018
Resoconto TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/12/2018

SVOLTO IL 19/12/2018

CONCLUSO IL 19/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01133
presentato da
TRANO Raffaele
testo di
Martedì 18 dicembre 2018, seduta n. 102

   TRANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 del decreto-legge n. 19 del 2018 contiene disposizioni finalizzate a definire con modalità agevolate i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l'estinzione, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e versando integralmente le sole somme dovute a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;

   sussistono dubbi ed incertezze circa l'applicabilità di detta disposizione agevolativa anche agli agenti della riscossione, diversi dalla Agenzia delle entrate – riscossione, quali ad esempio, i soggetti abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di cui al decreto del Ministero delle finanze 11 settembre 2000, n. 289; inoltre, l'articolo 3 del decreto-legge 119 non specifica con quali modalità agenti della riscossione, diversi dalla Agenzia delle entrate – riscossione possono aderire a tali disposizioni –:

   se reputi opportuno chiarire se le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 si applichi a tutti gli agenti della riscossione, ivi compresi quelli abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.
(5-01133)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01133

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante segnala la sussistenza di incertezza in ordine al perimetro applicativo della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 anche agli agenti della riscossione, diversi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, pertanto, chiede di chiarire se detta disposizione si applichi «a tutti gli agenti della riscossione, ivi compresi quelli abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 prevede e disciplina la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consentendone l'estinzione, mediante versamento – in unica soluzione ovvero in un massimo di dieci rate – delle sole somme dovute a titolo di capitale e interessi e quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento; non vanno corrisposte, invece, le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
  Ciò posto, con riferimento alla problematica in esame, in relazione alle entrate degli enti territoriali, deve ritenersi che i «carichi» di cui al citato articolo 3 sono solo ed esclusivamente quelli affidati agli Agenti della riscossione, e non anche ai soggetti privati iscritti all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, che agiscono avvalendosi dello strumento dell'ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
  Pertanto, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria precisano che la definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 riguarda le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l'ente territoriale abbia affidato l'attività di riscossione agli Agenti della riscossione, quali l'Agenzia entrate riscossione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

debito

rimborso