ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01115

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: UNGARO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 13/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/12/2018
Stato iter:
19/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2018
Resoconto UNGARO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/12/2018

DISCUSSIONE IL 19/12/2018

SVOLTO IL 19/12/2018

CONCLUSO IL 19/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01115
presentato da
UNGARO Massimo
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   UNGARO e FREGOLENT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo la Fondazione Migrantes solo nel 2016 sono partiti 124 mila connazionali, e il 39 per cento ha tra i 18 e i 34 anni. Il totale dei registrati all'Aire, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, è di oltre 5 milioni, mentre tre giovani under 30 su quattro, oggi, lascerebbero l'Italia, stando ad un'indagine pubblicata di recente dal Corriere della Sera;

   la logica che animava il progetto del «controesodo», tradotto otto anni fa con la legge 30 dicembre 2010, n. 238, per richiamare in Italia i talenti che lavorano all'estero, fu quella di agire con la leva delle agevolazioni fiscali sulle proprie entrate. Si trattava di un dispositivo inedito che così prevedeva: «I redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche di cui all'articolo 2 concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali: a) 20 per cento, per le lavoratrici; b) 30 per cento, per i lavoratori»;

   la novella normativa rappresentata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il regime speciale per i «lavoratori impatriati», che sotto alcuni aspetti è risultato meno conveniente rispetto alla citata legge n. 238 del 2010, se non altro perché abrogava l'estensione dei benefici fiscali;

   vi è poi una scarsissima conoscenza, come lamenta l’«Associazione Controesodo», di detto strumento normativo anche tra gli addetti ai lavori e sussiste la necessità di agire affinché nuovi strumenti normativi rendano effettiva e radicata la permanenza di chi è ritornato in patria, consolidando e potenziando le norme per l'attrazione del capitale umano –:

   se non ritenga opportuno promuovere una semplificazione del regime agevolativo descritto in premessa adottando iniziative per estendere i benefici fiscali come già previsti dalla legge n. 238 del 2010, ad oggi parzialmente abrogata, anche ai cittadini italiani in possesso di diploma di studio di scuola media di IIo grado e ampliando i beneficiari con riferimento ai casi in cui si acquisti un immobile da destinare ad abitazione principale, ovvero si contragga matrimonio o unione civile, al fine di incentivare chi realmente intende trascorrere la propria vita nel nostro Paese.
(5-01115)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01115

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina fiscale di favore prevista dalla legge con la legge 30 dicembre 2010, n. 238 per richiamare in Italia i «talenti che lavoravano all'estero».
  Gli Onorevoli evidenziano che con il decreto legislativo n. 147 del 2015 è stato ha introdotto un «regime speciale per i lavoratori impatriati», meno conveniente rispetto a quello declinato nella cennata legge n. 238 e, pertanto, chiedono al Governo «se non ritenga opportuno promuovere una semplificazione del regime agevolativo descritto in premessa adottando iniziative per estendere i benefici fiscali come già previsti dalla legge n. 238 del 2010, ad oggi parzialmente abrogata, anche ai cittadini in possesso di diploma di studio di scuola media di II grado e ampliando i beneficiari con riferimento ai casi in cui si acquisti un immobile da destinare ad abitazione principale, ovvero si contragga matrimonio o unione civile, al fine di incentivare chi realmente intende trascorrere la propria vita nel nostro Paese».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  La menzionata legge n. 238 del 2010, nel disciplinare le agevolazioni fiscali per il rientro dei lavoratori e degli studenti in Italia, aveva previsto una riduzione dell'imponibile con riferimento ai redditi di lavoro dipendente, d'impresa e di lavoro autonomo nella misura dell'80 per cento per le donne e del 70 per cento per gli uomini, a beneficio di cittadini dell'Unione europea che, a partire dal 20 gennaio 2009 fossero rientrati in Italia, trasferendovi la propria residenza e il proprio domicilio entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività, in presenza di precise condizioni espressamente dettagliate dal legislatore.
  Le predette agevolazioni fiscali sono state concepite comunque come transitorie.
  Infatti, il termine originario era stato fissato al 2013 e, successivamente, è stato prorogato al 2015 dall'articolo 29, comma 16-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto decreto «Milleproroghe»).
  Da ultimo, è intervenuto l'articolo 10, comma 12-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 al fine di prorogare, ulteriormente, sino al 2017, il termine di vigenza delle agevolazioni in commento.
  Detta disciplina è stato tuttavia abrogata dall'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015, che, contestualmente, ha introdotto un nuovo regime agevolativo in base al quale, a decorrere dall'anno di imposta 2016, verificandosi le condizioni richieste dalla medesima disposizione, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l'anno di imposta 2016 e al 50 per cento del suo ammontare a partire dall'anno di imposta 2017, in virtù della novella contenuta nell'articolo 1, comma 150, lettera a), n. 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  Il comma 4 dell'articolo 16 ha previsto, inoltre, un regime transitorio per i soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 238 del 2010 stabilendo che gli stessi continuano ad applicare, per il biennio 2016-2017, come regime naturale, le disposizioni di cui alla medesima legge n. 238 e alle condizioni ivi stabilite, purché siano rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2015; in alternativa e su opzione, i medesimi soggetti possono applicare il «regime degli impatriati» di cui al predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per il quinquennio 2016-2020.
  La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), riscrivendo il citato articolo 16, oltre ad incrementare al 50 per cento la misura dell'abbattimento, ha previsto che l'agevolazione in esame si renda applicabile anche sui redditi di lavoro autonomo estendendo altresì l'agevolazione ai soggetti extracomunitari in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream.
  Da ultimo, con l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito dalla legge n. 172 del 2017, derogando alle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4 del citato articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, è stato stabilito che, per il periodo d'imposta 2016, restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238 e che l'opzione esercitata ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 produce effetti per il quadriennio 2017-2020.
  Ciò posto, si rappresenta che la richiesta degli Onorevoli interroganti di adottare iniziative per estendere i benefìci fiscali dalla legge n. 238 del 2010 anche ai cittadini italiani in possesso di diploma di studio di scuola media di II grado, nonché nei casi in cui si acquisti un immobile da destinare ad abitazione principale, ovvero si contragga matrimonio o unione civile presenterebbe non poche criticità applicative tenuto conto della necessità di definire la platea dei destinatari dell'agevolazione.
  Occorrere chiarire se i benefìci riguardino i soli cittadini rientrati in Italia fino al 2015, oppure si riferiscano anche a coloro che vi fanno rientro a partire dal 2016.
  In questa seconda ipotesi, la richiesta degli Onorevoli interroganti comporterebbe di fatto il venir meno del «regime degli impatriati» di cui al decreto legislativo n. 147 del 2015, in quanto meno favorevole.
  Peraltro, in merito alle agevolazioni contenute nella legge n. 238 del 2010, è opportuno segnalare che la Commissione europea ha sollevato delle censure per violazione del principio di eguaglianza tra uomini e donne, dal momento che la disciplina in questione prevede una diversa percentuale di non concorrenza del reddito alla formazione della base imponibile dell'IRPEF fra uomini e donne.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

acquisto della proprieta'

base imponibile

unione civile