ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/01114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 101 del 13/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: OSNATO MARCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 13/12/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA 13/12/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/12/2018
Stato iter:
19/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/12/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 19/12/2018
Resoconto BUTTI ALESSIO FRATELLI D'ITALIA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/12/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 13/12/2018

DISCUSSIONE IL 19/12/2018

SVOLTO IL 19/12/2018

CONCLUSO IL 19/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-01114
presentato da
OSNATO Marco
testo di
Giovedì 13 dicembre 2018, seduta n. 101

   OSNATO e BUTTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in risposta all'interrogazione n. 5-00653, svolta presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, in merito al problema della responsabilità del rappresentante indiretto per dichiarazione d'intento falsa o incompleta per operazioni doganali, il Governo ha ritenuto l'operatore doganale con rappresentanza indiretta responsabile, citando l'articolo 77 del codice doganale unionale, senza considerare che lo stesso si riferisce ad una operazione doganale relativa a dazi all'importazione e non all'Iva;

   nella risposta del Governo, il citato articolo 8, comma 3, della legge n. 213 del 2000 dà per scontato che l'espressione normativa «spedizioniere doganale» si riferisca unicamente al doganalista con rappresentanza diretta e non anche all'operatore doganale con rappresentanza indiretta, pur trovandosi, quest'ultimo, nelle medesime condizioni che hanno fatto decidere al legislatore di escludere lo spedizioniere doganale;

   il richiamo alla sentenza n. 7720 del 2013 della Corte di cassazione non sembra appropriato, dato che il problema si riferisce ad una situazione verificatasi dopo la sentenza, relativa ad una diversa procedura che prevedeva la consegna della dichiarazione d'intento alla dogana e non all'Agenzia delle entrate;

   infine, relativamente all'implementazione del sistema telematico dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2014, al comma 1, lettera a), dispone che: le parole: «consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana» sono sostituite da: «trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica». La dichiarazione sarà consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea delle predette dichiarazioni e delle ricevute di presentazione;

   è necessario procedere tempestivamente alla corretta funzionalità del sistema informatico e all'adozione di una disposizione che preveda la possibilità per l'operatore doganale di assumere notizie dal sistema informatico stesso sulla legittimità della dichiarazione d'intento;

   è improcrastinabile una corretta interpretazione del citato articolo 20 relativamente ai 120 giorni nei quali l'Agenzia delle entrate deve mettere a disposizione dell'Agenzia delle dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento, ed è necessario tutelare quanti, senza malafede e responsabilità, si trovano a dover affrontare, per quanto esposto, contenziosi lunghi e costosi –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo in ordine a quanto evidenziato in premessa.
(5-01114)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 dicembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01114

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, nel richiamare la precedente interrogazione in Commissione Finanze n. 5-00653 in tema di responsabilità del rappresentante indiretto per dichiarazione d'intento falsa o incompleta per operazioni doganali, chiedono, in merito, ulteriori chiarimenti anche con riferimento all'accessibilità alla banca dati delle dichiarazioni d'intento che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dispensare dalla consegna in dogana della documentazione cartacea relativa alle dichiarazioni medesime.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 77 del Codice Doganale Unionale – che a parere degli Onorevoli interroganti si riferirebbe unicamente ai dazi doganali e non anche all'IVA all'importazione – si ribadisce che, a prescindere dalla chiara definizione data dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 secondo il quale sono diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge in relazione alle operazioni doganali (il che comporta l'inclusione dell'IVA all'importazione tra i diritti doganali), l'articolo 89 del citato CDU precisa che la garanzia per l'obbligazione doganale deve coprire «... l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci...».
  L'IVA all'importazione è, dunque, un diritto doganale ed il rappresentante indiretto ne risponde in via principale a titolo di debitore, seppur in solido con il soggetto rappresentato, ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 77 del CDU, ex articolo 201, punto 3, del Regolamento (CE) n. 2913/1992.
  In ordine, poi, alla corretta interpretazione dell'articolo 8, comma 3, della legge n. 213 del 2000 citato nella risposta all'atto di sindacato ispettivo precedentemente fornita, non può che richiamarsi quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, da ultimo Cass. Civ. sez. V, Ordinanza n. 9455 del 18 aprile 2018.
  Nella pronuncia in esame, i giudici di legittimità hanno precisato che, in presenza di una dichiarazione di intento rivelatasi mendace, la responsabilità, ai fini impositivi, è ascrivibile non solo all'importatore, ma anche al suo rappresentante indiretto, posto che «... l'obbligazione IVA deriva dall'importazione e non dalla dichiarazione di intenti e, dunque, ha ad oggetto un diritto di confine, che deve essere accertato e riscosso al momento in cui si verifica il presupposto impositivo, costituito dall'importazione, mentre la sospensione di imposta di cui al citato articolo 8 [ndr articolo 8, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972] non riguarda la sussistenza del debito IVA (la sua responsabilità) poiché attiene esclusivamente alla sua esecutività (ossia alla possibilità di essere soddisfatta mediante compensazione)».
  Quanto alle criticità legate alla corretta funzionalità del sistema telematico gestito dall'Agenzia delle entrate per la trasmissione delle dichiarazioni d'intento ed alla disponibilità della relativa banca dati da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli appare opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
  L'obbligo di trasmissione telematica per il prestatore o cedente, che riceve dal proprio cliente una dichiarazione d'intento, è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 1, comma 381, dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311, con la specifica finalità di contrastare i fenomeni di frode, «facendo in modo che il cedente dia notizia all'ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell'imposta nei confronti dei propri clienti». Tale disciplina è stata, successivamente, modificata dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175 che, per esigenze di semplificazione fiscale, ha spostato l'adempimento di trasmissione sul soggetto cessionario, con obbligo di verifica telematica da parte del cedente, pena una sanzione amministrativa in misura fissa da 250 a 2000 euro.
  Coerentemente con la finalità della norma, l'invio della dichiarazione d'intento consente all'amministrazione finanziaria di conoscere, in tempo reale, gli esportatori abituali, o presunti tali, che richiedono l'emissione di fatture ex articolo 8, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e tale circostanza agevola la tempestività dell'attività di controllo.
  Il protocollo di ricezione rilasciato dall'Agenzia delle entrate al momento della trasmissione è funzionale, quindi, solo alla verifica, da parte del cedente, dell'effettiva trasmissione della dichiarazione da parte del cessionario, ma non equivale ad un'autorizzazione e non presume alcun tipo di controllo a priori sull'eventuale plafond disponibile o sulla reale qualifica di esportatore abituale.
  Per la verifica della legittimità della dichiarazione d'intento presentata occorre necessariamente un controllo contabile, mirato a verificare la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) del decreto-legge 26 dicembre 1983, n. 746 e l'entità del relativo plafond disponibile.
  In merito alla disponibilità della banca dati delle dichiarazioni di intento in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei termini di legge, ha reso disponibile detta banca dati, quotidianamente aggiornata con le dichiarazioni trasmesse tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, alla quale accedono costantemente i servizi di consultazione dell'Agenzia delle Dogane.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

formalita' di dogana

monopolio