Legislatura: 18Seduta di annuncio: 87 del 20/11/2018
Primo firmatario: EPIFANI ETTORE GUGLIELMO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 20/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PASTORINO LUCA LIBERI E UGUALI 20/11/2018 PAITA RAFFAELLA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2018
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 20/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/11/2018 Resoconto EPIFANI ETTORE GUGLIELMO LIBERI E UGUALI RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018 Resoconto DURIGON CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) REPLICA 28/11/2018 Resoconto EPIFANI ETTORE GUGLIELMO LIBERI E UGUALI
DISCUSSIONE IL 28/11/2018
SVOLTO IL 28/11/2018
CONCLUSO IL 28/11/2018
EPIFANI, PASTORINO e PAITA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
nella legge di bilancio 2018, legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, comma 154, è disciplinato il pensionamento anticipato per i lavoratori dei poligrafici. Suddetto comma consente, a determinate condizioni, l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici in crisi, sulla base della disciplina antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013;
nello specifico, la disposizione consente l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in cassa integrazione straordinaria, «ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano collocati in mobilità», che abbiano cessato l'attività (anche in costanza di fallimento) e per le quali sia stata accertata la crisi aziendale (ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 416 del 1981) sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015. Tali lavoratori possono pertanto avvalersi della normativa previdenziale ad essi applicabile prima dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013;
il trattamento pensionistico è riconosciuto dietro domanda all'Istituto nazionale previdenza sociale (Inps), entro il 1° marzo 2018;
tuttavia, con la circolare n. 89 del 1° agosto 2018, l'Inps ha fornito un'interpretazione restrittiva della suddetta disposizione, asserendo che per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori destinatari della norma «abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, ovvero un'anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2017, aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni»;
tale esplicazione esclude quanti, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità, criterio invece previsto nel testo della legge n. 205 del 2017 –:
quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare al fine di ristabilire la completa e corretta applicazione della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 154, della legge di bilancio 2018, anche al fine di salvaguardare i lavoratori che in virtù della stessa hanno presentato all'inizio di quest'anno domanda di prepensionamento vedendosi rigettare la richiesta.
(5-00966)
L'onorevole interrogante, chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di ristabilire la completa e corretta applicazione della disposizione contenuta all'articolo 1, comma 154, della legge di bilancio 2018, anche al fine di salvaguardare i lavoratori che in virtù della stessa hanno presentato all'inizio di quest'anno domanda di prepensionamento vedendosi rigettare la richiesta.
Ciò in quanto, con circolare n. 89 del 1o agosto 2018, l'istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, ritenendo di dover applicare ai lavoratori destinatari della norma l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, avrebbe fornito un'interpretazione restrittiva del sopra citato comma 154.
In merito si rappresenta che sulla problematica relativa al prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici ex articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con parere del 16 aprile 2018, ha precisato che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157 deve intendersi nel senso che, gli incrementi per speranza di vita devono essere applicati anche ai requisiti previgenti quelli introdotti, dal 1o gennaio 2014, dal regolamento di armonizzazione, con la conseguenza, pertanto, che ai fini dell'accesso al prepensionamento in questione devono essere fatti valere, fino al 31 dicembre 2015, 32 anni e 3 mesi di contributi e, dal 1o gennaio 2016, 32 anni e 7 mesi di contributi.
Nel predisporre la circolare n. 89 del 1o agosto 2018, l'INPS ha pertanto recepito sul punto, le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Peraltro, nella prospettiva di una soluzione della problematica afferente detti lavoratori, è in valutazione un emendamento alla citata Legge di Bilancio 2018, volto alla disapplicazione dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge n. 205/2017.
Colgo infine l'occasione per ribadire che il Governo è molto sensibile alle istanze dei lavoratori e segue e seguirà con grande attenzione tutte le vertenze aperte al fine di trovare le adeguate soluzioni per garantirne i loro diritti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionamento anticipato
cassa integrazione
salariato