ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00899

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: ROSSO ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 07/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PENTANGELO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018
SOZZANI DIEGO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018
ZANGRILLO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018
PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018
GIACOMETTO CARLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 07/11/2018


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/11/2018
Stato iter:
10/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 10/04/2019
Resoconto CIOFFI ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 10/04/2019
Resoconto ROSSO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 07/11/2018

DISCUSSIONE IL 10/04/2019

SVOLTO IL 10/04/2019

CONCLUSO IL 10/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00899
presentato da
ROSSO Roberto
testo di
Mercoledì 7 novembre 2018, seduta n. 78

   ROSSO, PENTANGELO, SOZZANI, ZANGRILLO, PELLA e GIACOMETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'Antitrust ha multato Apple e Samsung per aver rilasciato alcuni aggiornamenti del sistema operativo dei loro smartphone che hanno provocato gravi disfunzioni e ridotto in modo significativo le prestazioni, in tal modo accelerando il processo di sostituzione degli apparecchi;

   le sanzioni da 5 milioni di euro a Samsung e 10 milioni di euro ad Apple sono state comminate per pratiche commerciali scorrette ed in violazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del codice del consumo ed è la prima volta che viene legalmente sanzionata la cosiddetta «obsolescenza programmata»;

   in particolare, in una nota, l'Antitrust ha spiegato che ad esito di due complesse istruttorie l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha accertato che le società del gruppo Apple e del gruppo Samsung hanno indotto i consumatori, mediante l'insistente richiesta di effettuare il download, ad installare aggiornamenti su dispositivi non in grado di supportarli adeguatamente, senza fornire loro adeguate informazioni né alcun mezzo di ripristino delle originarie funzionalità dei prodotti stessi e di fatto i consumatori si sono ritrovati con aggiornamenti del sistema operativo che i loro apparecchi non potevano supportare: da qui funzionalità ridotte, lentezza, blocchi improvvisi dei dispositivi;

   più nello specifico Samsung è stata giudicata colpevole di aver «insistentemente proposto, dal maggio 2016, ai consumatori che avevano acquistato un “Note 4”, (immesso sul mercato nel settembre 2014), di procedere ad installare il nuovo firmware di Android denominato Marshmallow, predisposto per il nuovo modello di telefono “Note 7”, senza informare dei gravi malfunzionamenti dovuti alle maggiori sollecitazioni dell’hardware e richiedendo, per le riparazioni fuori garanzia connesse a tali malfunzionamenti, un elevato costo di riparazione», mentre Apple ha «insistentemente proposto, dal settembre 2016, ai possessori di vari modelli di iPhone 6 (6/6Plus e 6s/6sPlus, rispettivamente immessi sul mercato nell'autunno 2014 e 2015), di installare il nuovo sistema operativo iOS 10, sviluppato per il nuovo iPhone7, senza fornire informazioni circa le maggiori richieste di energia del nuovo sistema operativo e i possibili inconvenienti – quali spegnimenti improvvisi – che tale installazione avrebbe potuto comportare. Per limitare tali problematiche Apple ha poi rilasciato, nel febbraio 2017, un nuovo aggiornamento (iOS 10.2.1), senza tuttavia avvertire che la sua installazione avrebbe potuto ridurre la velocità di risposta e la funzionalità dei dispositivi». Inoltre, Apple non solo non ha predisposto alcuna misura di assistenza per gli iPhone che avevano sperimentato problemi di funzionamento non coperti da garanzia legale, ma solo nel dicembre 2017 ha previsto la possibilità di sostituire le batterie ad un prezzo scontato, introducendo altresì un sistema di monitoraggio della salute della batteria;

   colossi quali Apple e Samsung possono contare su un fatturato rispettivamente di circa 229 e 174 miliardi di dollari l'anno;

   data l'evidente disparità fra i fatturati delle due società e le sanzioni comminate alle stesse, queste ultime, a parere degli interroganti non avranno alcuna ripercussione sui bilanci delle due multinazionali e quindi, pur meritevoli di attenzione, in quanto sicuramente costituiranno un precedente, potrebbero di fatto non essere sufficienti a scongiurare eventuali, future reiterazioni delle condotte illecite contestate –:

   se il Ministro interrogato intenda intraprendere iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze e alla luce dei fatti sopra esposti, al fine non solo di evitare che fatti come quelli accertati dell'Antitrust si verifichino in futuro, ma anche di garantire il rispetto dei diritti dei consumatori e più adeguate tutele contro tali condotte illecite.
(5-00899)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 10 aprile 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00899

  Rispondo all'atto in discussione, riguardante i procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato nei confronti delle società Samsung Italia S.p.A. e Apple Distribution International per la violazione degli articoli 10, 11 e 22 del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).
  Preliminarmente, si osserva che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è individuata dall'articolo n. 27 del Codice del Consumo quale Autorità competente di riferimento in materia di pratiche commerciali scorrette, con pregnanti poteri inibitori, di accertamento e sanzionatori.
  Va, altresì, precisato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rispetto a tali situazioni sanzionatorie, si limita alla fornitura di un parere, in relazione al mezzo utilizzato per la diffusione della pratica commerciale indicata.
  Nei procedimenti in argomento, l'AGCOM ha riferito di essersi limitata a rendere i pareri richiesti dall'AGCM, in ragione della diffusione delle pratiche commerciali dei due operatori coinvolti (Samsung e Apple), attraverso la rete Internet.
  Fatta questa premessa, riguardo ai quesiti specifici posti dagli Interroganti e, in particolare, al fenomeno della cosiddetto, «obsolescenza programmata», è opportuno segnalare la proposta di direttiva «Modernisation Directive», presentata dalla Commissione europea l'11 aprile 2018, nell'ambito del pacchetto legislativo « New deal for consumers» (la cui approvazione si può prevedere entro l'imminente scadenza dell'attuale legislatura comunitaria).
  Tale proposta – con cui si intende modificare, tra l'altro, anche la direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno – stabilisce i criteri per l'irrogazione delle sanzioni da parte delle Autorità; viene anche previsto che queste ultime, al fine di determinare l'importo delle sanzioni pecuniarie, sarebbero tenute a prendere in considerazione il fatturato del professionista inadempiente, gli utili netti, così come eventuali sanzioni pecuniarie inflitte per la stessa violazione in altri Stati membri.
  Nel testo indicato è, inoltre, previsto che, in caso di «infrazioni diffuse» e «infrazioni diffuse aventi una dimensione unionale» gli Stati Membri dovranno prevedere nel loro diritto nazionale sanzioni pecuniarie il cui importo massimo sia almeno pari al 4 per cento del fatturato del professionista inadempiente nello Stato Membro o negli Stati Membri interessati.
  Nell'ambito dell'esame – tuttora in corso – della suddetta proposta di direttiva, su tale specifico punto l'Italia ha rilevato l'opportunità di far riferimento al «fatturato globale d'impresa», in quanto il medesimo rappresenta la reale capacità economico finanziaria della stessa impresa (tenuto conto della sua definizione comunitaria).
  In conclusione, si precisa che questa è solo una delle possibili iniziative che il Ministero dello sviluppo economico sta ponendo in essere in tale ambito, anche al fine di garantire il rispetto dei diritti dei consumatori e più adeguate tutele contro le condotte illecite segnalate.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prezzo ridotto

commercializzazione

legislazione antitrust