Legislatura: 18Seduta di annuncio: 70 del 24/10/2018
Primo firmatario: CENTEMERO GIULIO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 24/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 CAVANDOLI LAURA LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 FERRARI ROBERTO PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 GERARDI FRANCESCA LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 GUSMEROLI ALBERTO LUIGI LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 PAGANO ALESSANDRO LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 PATERNOSTER PAOLO LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018 TARANTINO LEONARDO LEGA - SALVINI PREMIER 24/10/2018
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 25/10/2018 Resoconto BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER RISPOSTA GOVERNO 25/10/2018 Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) REPLICA 25/10/2018 Resoconto BILLI SIMONE LEGA - SALVINI PREMIER
DISCUSSIONE IL 25/10/2018
SVOLTO IL 25/10/2018
CONCLUSO IL 25/10/2018
CENTEMERO, BILLI, CAVANDOLI, COVOLO, FERRARI, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, PATERNOSTER e TARANTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, istituita con la legge del 27 ottobre 1988 n. 470, contiene un mero elenco dei cittadini italiani che risiedono all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi;
molti cittadini italiani residenti all'estero possiedono almeno un'abitazione in Italia;
fino al 2013 era possibile, per il comune, «considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'immobile non risulti locato»;
nel 2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad abitazione principale, in seguito all'entrata in vigore della legge del 23 maggio 2014, n. 80. L'introduzione di questa nuova norma ha fatto sì che, dal 2014, l'immobile venisse considerato come seconda casa;
la suddetta legge del 2014 prevede che «a partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». Su tale unità immobiliare «le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi»;
dal 1° gennaio 2015, per gli iscritti all'A.i.r.e., l'immobile in Italia si può considerare come abitazione principale (e di conseguenza esente Imu), solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza, con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero;
se si è pensionati in Italia, ma si risiede all'estero, tuttavia, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale e di conseguenza, l'immobile non risulta esente Imu;
per gli altri soggetti iscritti all'A.i.r.e, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal comune in cui l'immobile è ubicato;
dal 2016, in applicazione della legge di stabilità, sono stati previsti sgravi e agevolazioni per le imposte (Imu, Tasi, Tari) sulla prima abitazione posseduta da cittadini italiani residenti in Italia –:
quante siano le prime abitazioni di proprietà di cittadini italiani e, separatamente, di pensionati residenti all'estero e iscritti all'A.i.r.e. e in che misura tali proprietari risultino distribuiti nei diversi continenti.
(5-00807)
Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quante siano le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani e dei pensionati residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. nonché la distribuzione dei medesimi soggetti fra i diversi continenti.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014 prevede che a decorrere dall'anno 2015 sia considerata adibita ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E., a condizione che la stessa abitazione non sia locata o concessa in comodato d'uso. Per tali abitazioni, oltre all'esenzione IMU, è previsto che TASI e TARI siano applicate in misura ridotta di due terzi.
L'agevolazione in questione spetta solo se il possessore dell'abitazione, iscritto all'A.I.R.E., sia titolare di pensione estera. Sono pertanto esclusi i soggetti titolari di pensione italiana.
Preliminarmente si evidenzia che l'agevolazione in esame è stata oggetto di vaglio comunitario da parte degli Uffici della Commissione (EU Pilot 8638/16/TAXU). Con nota dell'11 ottobre 2018 il Ministro per gli affari europei – Struttura di Missione per le procedure di infrazione ha comunicato che la Commissione europea ha respinto le osservazioni fornite dall'Italia chiudendo negativamente il caso EU Pilot con la prospettiva che la Commissione adotti una lettera di costituzione in mora.
Con specifico riferimento alla richiesta formulata dagli Onorevoli interroganti, occorre premettere che i dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria derivano dal matching delle informazioni reddituali e catastali incluse nella banca dati immobiliare integrata e le informazioni acquisite dall'INPS relativamente ai soggetti titolari di pensione.
Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, da cui risultano circa 2 milioni di soggetti residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E.
Ciò premesso, risulta che il numero dei soggetti iscritti all'A.I.R.E. e proprietari in Italia di almeno un'abitazione (o una quota di essa) sia di circa 564.000, di cui circa 485.000 è rappresentato da coloro che risultano proprietari di un'abitazione che può essere considerata «prima casa». La differenza è costituita da persone che hanno in Italia solo abitazioni locate o concesse in comodato d'uso. Si precisa che, in assenza del requisito della residenza in Italia, in caso di possesso di più abitazioni è stata considerata «prima casa» l'immobile con rendita catastale più elevata.
Di seguito si riporta la distribuzione dei soggetti proprietari di prima casa:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):cittadino della Comunita'
imposta locale
applicazione della legge