ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00777

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 67 del 19/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: RADUZZI RAPHAEL
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
APRILE NADIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
CABRAS PINO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
CASO ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
CURRO' GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
GIULIODORI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
GRIMALDI NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
ZANICHELLI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018
ZENNARO ANTONIO MOVIMENTO 5 STELLE 19/10/2018


Elenco dei co-firmatari che hanno ritirato la firma
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma Data ritiro firma
CAON ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 19/10/2018 19/10/2018
Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/10/2018
Stato iter:
25/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 25/10/2018
Resoconto BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 25/10/2018
Resoconto RADUZZI RAPHAEL MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 19/10/2018

DISCUSSIONE IL 25/10/2018

SVOLTO IL 25/10/2018

CONCLUSO IL 25/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00777
presentato da
RADUZZI Raphael
testo di
Venerdì 19 ottobre 2018, seduta n. 67

   RADUZZI, TRANO, APRILE, CABRAS, CANCELLERI, CASO, CURRÒ, GIULIODORI, GRIMALDI, ZANICHELLI e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione nazionale dei consulenti finanziari – Anasf, come più volte rappresentato presso le istituzioni finanziarie in particolare nel corso della consultazione pubblica organizzata dal dipartimento del tesoro nel 2016, per il recepimento della Mifid II (la normativa europea che disciplina i servizi di investimento) all'interno del Tuf, (il testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, previsto dal decreto legislativo n. 58 del 1998 aggiornato dal decreto legislativo n. 68 del 2018) rileva il mancato recepimento della figura dell'agente collegato (ai sensi dell'articolo 4 della direttiva Mifid II, per agente collegato s'intende la persona fisica o giuridica, che sotto la piena responsabilità di una sola impresa di investimento, promuove servizi d'investimento e/o accessori presso clienti o potenziali clienti in forma giuridica;

   la suesposta Associazione, al riguardo, evidenzia che l'assenza di tale disposizione, rappresenta un'anomalia italiana, considerando come il nostro Paese sia l'unico dell'Unione europea a non contemplare tale forma giuridica, la cui introduzione della norma all'interno dell'ordinamento nazionale, consentirebbe la costituzione di società tra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, operanti in virtù della riserva di attività stabilita dall'articolo 30 del Tuf;

   l'interrogante evidenzia, a tal fine, che il recepimento nell'ordinamento italiano dell'agente collegato come persona giuridica, sarebbe del tutto compatibile con il mantenimento della riserva all'esercizio professionale, dell'offerta fuori sede; inoltre, l'aggiornamento del quadro normativo richiesto si accompagnerebbe alla previsione di puntuali requisiti sia per i soci che per gli amministratori e, in particolare, lo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede per conto della società verrebbe riservato in via esclusiva a consulenti iscritti all'albo unico;

   la necessità di recepire nell'ordinamento italiano la figura dell'agente collegato si pone, a parere dell'interrogante, anche rispetto all'esigenza di garantire la parità di regole e di opportunità tra gli operatori italiani e quelli degli altri Stati membri –:

   quali orientamenti il Governo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa e se, al riguardo, condivida le considerazioni espresse dall'Associazione nazionale dei consulenti finanziari in relazione alla necessità di assumere iniziative per il recepimento nel nostro Paese della norma relativa alla figura giuridica dell'agente collegato, considerato che allo stato attuale rappresenta un'anomalia solo italiana all'interno dell'Unione europea.
(5-00777)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 25 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00777

  Con l'interrogazione in riferimento, si chiede di assumere iniziative per il recepimento nel nostro Paese della norma relativa alla «figura giuridica» dell'agente collegato.
  Al riguardo si precisa, che l'articolo 4, par. 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede che, per «agente collegato», si intende la «persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari». La citata definizione di «agente collegato» coincide con quella prevista dall'articolo 4, par. 1, punto 25), della direttiva 2004/39/CE (MiFID I).
  La MiFID II (così, come già la MiFID I), nel prevedere che l'agente collegato possa essere una persona fisica o giuridica, consentirebbe agli Stati membri di scegliere se e quale forma (persona fisica, persona giuridica o entrambe le forme) possa assumere l'agente collegato.
  In proposito, si rammenta che l'ordinamento italiano, in sede di attuazione della MiFID I, ha recepito la figura dell’«agente collegato» (tied agent) mediante la sua riconduzione al «promotore finanziario» (ora denominato «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede»), stabilendo che quest'ultimo – che può essere solo una persona fisica e si caratterizza per la prestazione della propria attività fuori dalla sede dell'intermediario – opera «in qualità di agente collegato». Sul punto, si rileva che, in sede di recepimento della MiFID I, non è stata espressamente riprodotta fra le definizioni del TUF la definizione di agente collegato.
  Al riguardo, si rappresenta che anche nell'articolato del TUF posto in consultazione dal Dipartimento del Tesoro del MEF ai fini del recepimento della MiFID II, non era stata inizialmente introdotta la definizione di agente collegato. Ad esito della citata consultazione (conclusasi il 9 giugno 2016), alla luce delle osservazioni rese dal mercato, il legislatore ha ritenuto opportuno, nel testo definitivo del decreto di recepimento della MiFID II, da un lato, introdurre espressamente nel TUF la definizione europea di agente collegato (articolo 1, comma 5-septies.2, che fa dunque riferimento sia alla persona fisica, sia alla persona giuridica); ciò al fine di chiarire il regime applicabile all'operatività cross border degli agenti collegati che operano in Italia per conto di intermediari di altri Stati membri dell'UE ovvero all'estero per conto di intermediari italiani. Dall'altro, il legislatore ha ritenuto opportuno ribadire che l'offerta fuori sede di prodotti finanziari può avvenire in Italia, anche da parte di imprese estere, solo avvalendosi di un consulente finanziario persona fisica abilitato all'offerta fuori sede.
  Tale risultato è stato ottenuto inserendo, nel medesimo articolo 1 del TUF (comma 5-septies.3), successivamente alla nozione di agente collegato, la definizione di «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» (prima definito dall'articolo 31 del medesimo Testo Unico) secondo cui «È consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario.».
  Ai fini della risposta al quesito in oggetto, si rappresenta dunque che la soluzione adottata dal legislatore è stata quella, in linea di continuità con il recepimento della MiFID I, di prevedere a livello domestico la figura dell'agente collegato esclusivamente nella forma di persona fisica.
  Nell'ordinamento italiano la figura del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (agente collegato persona fisica ai sensi dell'articolo 1, comma 5-septies.3, TUF) è parte della disciplina dell'attività di offerta fuori sede; è una disciplina, italiana e non comunitaria, dell'attività e non del soggetto, e ciò a tutela del risparmio, perché impone che chiunque, agente o dipendente, contatti un cliente o un potenziale cliente fuori della sede o delle dipendenze dell'intermediario per raccomandargli prodotti o servizi di investimento debba essere sottoposto a vigilanza individuale da parte di un'autorità pubblica o di un organismo svolgente analoga funzione pubblica.
  Il soggetto abilitato a svolgere il servizio di consulenza è esclusivamente l'intermediario (banca o SIM), che deve avvalersi nell'attività fuori sede di persone fisiche che operano sotto la sua incondizionata responsabilità, estesa anche ai danni derivanti da reati commessi da dette persone (es., appropriazione indebita o truffa in danno del risparmiatore). La responsabilità dell'intermediario per gli eventuali illeciti delle persone che agiscono fuori sede per suo conto costituisce la migliore garanzia possibile per i risparmiatori e per l'integrità dei mercati finanziari. Tale responsabilità presuppone la possibilità per l'intermediario preponente di esercitare ogni possibile controllo sui propri incaricati, attraverso una selezione all'ingresso, una formazione iniziale e nel continuum dell'attività, il regime del monomandato se agenti e l'espulsione ove si interrompa il rapporto fiduciario con l'incaricato.
  La presenza di un soggetto intermedio, come una società di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, inciderebbe notevolmente sul meccanismo della responsabilità solidale, imponendo tra l'altro, necessariamente, a tutela del risparmiatore, forme di patrimonializzazione e conseguente vigilanza anche prudenziale del soggetto (società) che entrerebbe a contatto con il cliente. Particolari problemi poi potrebbero crearsi in occasione del fallimento di uno dei soci della società tra consulenti. Infine, la sottoposizione a vigilanza prudenziale sarebbe necessaria per garantire la parità di concorrenza con gli altri intermediari (in particolare le Società di intermediazione finanziaria) che svolgono la medesima attività.
  I consulenti finanziari autonomi possono invece costituire società di consulenza finanziaria poiché non possono raccogliere ordini della clientela né detenere liquidità o fondi della medesima: per questa ragione la loro attività non necessità della copertura patrimoniale di un intermediario sottoposto a vigilanza prudenziale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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