ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00644

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 56 del 04/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: ACQUAROLI FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 04/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/10/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
Resoconto VILLAROSA ALESSIO MATTIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 28/11/2018
Resoconto ACQUAROLI FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2018

DISCUSSIONE IL 28/11/2018

SVOLTO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00644
presentato da
ACQUAROLI Francesco
testo di
Giovedì 4 ottobre 2018, seduta n. 56

   ACQUAROLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 87, della legge di bilancio 2018, ha modificato la norma sulla interpretazione degli atti nell'applicazione dell'imposta di registro (articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro), al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all'atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all'atto ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare;

   la norma ha poi fatto salva la disciplina dell'abuso del diritto contenuta nello Statuto del contribuente, nell'ambito delle attribuzioni degli uffici nella determinazione della base imponibile;

   tale intervento risolve un problema interpretativo insorto a causa della posizione assunta dalla Corte di Cassazione, come precisato nella relazione al disegno di legge di bilancio 2018 che, in alcune sentenze, ha riconosciuto una valenza antielusiva all'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro, mentre in altri arresti, più recenti, ha ritenuto di procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti, attraverso il perfezionamento di un atto o di una serie di atti, facendo ricorso ai principi sanciti dall'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro; secondo tale tesi, la riqualificazione può essere operata, dunque, senza dover valutare il carattere elusivo dell'operazione (Corte di cassazione n. 22492 del 2014 e Corte di cassazione, quinta sezione civile, 12 maggio 2017, n. 11873);

   nella sentenza n. 2054 del 2017, invece, la Corte di Cassazione ha ammesso la riqualificazione solo qualora il fisco dimostri l'intento elusivo;

   la norma introdotta è volta, dunque, a definire la portata dell'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro, al fine di stabilire che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici «collegati» con quello da registrare. Non rilevano, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote);

   la relazione sopracitata precisa che, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui all'articolo 20 del Testo unico sull'imposta di registro, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello statuto del contribuente. In tale sede andrà valutata la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati. Con le modalità previste dall'articolo 10-bis potrà essere, ad esempio, contestato l'abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d'azienda;

   in tal modo, il legislatore ha posto a carico dell'Amministrazione finanziaria l'onere della prova, escludendo che in mancanza di tale prova si possa procedere alla riqualificazione dell'operazione;

   ciononostante la Corte di cassazione non applica la norma interpretativa in maniera retroattiva alle situazioni pendenti, ponendosi, a giudizio dell'interrogante, in palese contrasto con la volontà espressa dal Legislatore;

   tale orientamento lede i diritti dei contribuenti, i quali si trovano costretti a resistere giudizialmente alle pretese fiscali notificate prima dell'entrata in vigore della norma, e a pagarne le conseguenze economico finanziarie –:

   se intenda adottare iniziative normative per chiarire che l'articolo 20 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro trova applicazione anche in relazione alle situazioni pendenti.
(5-00644)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00644

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) con cui è stato modificato l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (testo Unico dell'imposta di registro, di seguito TUR).
  La disposizione novellata stabilisce che «l'imposta di registro deve essere applicata secondo l'intrinseca e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione... sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo» prescindendo, pertanto, da elementi interpretativi esterni (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti) nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici collegati con quello da registrare.
  Ciò posto, l'Onorevole interrogante osserva che la Corte di Cassazione non applica il nuovo articolo 20 del TUR in modo retroattivo, ponendosi in contrasto con la volontà espressa dal legislatore.
  Tale orientamento giurisprudenziale arrecherebbe, a parere dell'interrogante, una lesione dei diritti dei contribuenti, i quali si vedono costretti a resistere in giudizio alle pretese fiscali notificate prima dell'entrata in vigore della norma e a pagarne le conseguenze economico-finanziarie.
  Pertanto, l'Onorevole interrogante chiede se si intendano adottare iniziative normative per chiarire che l'articolo 20 del TUR trova applicazione anche in relazione alle situazioni pendenti.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il cennato articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), ha modificato:
   l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (T.U.R), al fine di stabilire che detta disposizione va applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati;
   l'articolo 53-bis del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (T.U.R.), in materia di attribuzioni e poteri degli uffici, stabilendo espressamente l'applicabilità, nell'ambito dell'imposta di registro, della disciplina sull'abuso del diritto introdotta dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  In ordine alla efficacia temporale della nuova disciplina di cui al menzionato articolo 20 del T.U.R, la Corte di Cassazione, con un consolidato orientamento (cfr. in tal senso sentenze 26 gennaio 2018, n. 2007, 23 febbraio 2018, n. 4407, 28 febbraio 2018, n. 4589 e 4590, 8 giugno 2018, n. 14999) ha escluso la portata retroattiva della stessa, sulla base delle seguenti argomentazioni.
  Nella sentenza 2007 del 2018, la Corte di Cassazione evidenzia che «la circostanza che la relazione illustrativa alla legge n. 205 del 2017 assegni alla disposizione concernente l'imposta di registro il compito di “chiarire ” il criterio di individuazione della natura e degli effetti che devono essere presi in considerazione ai fini della registrazione dell'atto, può agevolmente superarsi sulla base del tenore testuale adottato dallo stesso articolo 1, comma 87, in esame, il quale dichiara espressamente di apportare talune “modificazioni” al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20, palesandosi così quale disposizione prettamente innovativa del precedente assetto normativo.
  Ciò trova conferma, in accordo con il dato letterale del nuovo disposto, anche in ragione del fatto che tale modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale, profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa. (...).
  In definitiva, va dunque affermato che la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 87, lettera a), non avendo natura interpretativa, ma innovativa, non esplica effetto retroattivo; conseguentemente, gli atti antecedenti alla sua entrata in vigore (1o gennaio 2018) continuano ad essere assoggettati ad imposta di registro secondo la disciplina risultante dalla previgente formulazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 20».
  D'altra parte è opportuno richiamare l'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212 secondo cui «l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica».
  Il successivo articolo 3 della legge n. 212 del 2000 dispone, inoltre, che «salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni non hanno effetto retroattivo».
  Tanto premesso, l'attività dell'Agenzia delle entrate risulta in linea con le conclusioni cui perviene la Corte di Cassazione nelle menzionate sentenze.
  Infatti, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 205 del 2017, le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio sono entrate in vigore il 1o gennaio 2018, compresa quindi anche quella contenuta nell'articolo 1, comma 87, per la quale non è stata prevista una diversa decorrenza.
  Le modifiche apportate all'articolo 20 del TUR trovano, quindi, applicazione con riferimento all'attività di liquidazione dell'imposta effettuata dagli uffici dell'Agenzia a decorrere dal 1o gennaio 2018, a prescindere dalla data di registrazione degli atti.
  In maniera coordinata con le modifiche apportate all'articolo 20, il legislatore ha modificato, come detto in precedenza, l'articolo 53-bis del TUR che disciplina le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'Agenzia nell'ambito delle attività di accertamento, richiamando espressamente la disciplina sull'abuso del diritto prescritta dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  Pertanto, a partire dal 1o gennaio 2018, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato mediante l'attività interpretativa di cui al novellato articolo 20 del T.U.R, tale vantaggio potrà essere valutato dal competente ufficio dell'Agenzia, in sede di controllo degli atti registrati anche in data antecedente al 1o gennaio 2018, sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell'abuso del diritto, di cui all'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
  In altri termini, in sede di controllo degli atti, gli uffici potranno valutare la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando anche i fatti, gli atti e i contratti ad essi collegati, secondo la disciplina sull'abuso del diritto di cui al citato articolo 10-bis, nel rispetto delle regole procedimentali dalla stessa prevista.
  Resta fermo che le nuove disposizioni non esplicano, invece, effetti con riferimento agli avvisi di accertamento già notificati in data antecedente al 1o gennaio 2018, ancorché non definitivi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta di registro

detrazione fiscale

abuso di diritto