ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00636

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 56 del 04/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: CARNEVALI ELENA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DE FILIPPO VITO PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2018
PAGANO UBALDO PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2018
RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2018
SCHIRO' ANGELA PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2018
SIANI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 04/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/10/2018
Stato iter:
02/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 02/10/2019
Resoconto SILERI PIERPAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 02/10/2019
Resoconto RIZZO NERVO LUCA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/10/2018

SOLLECITO IL 10/04/2019

SOLLECITO IL 05/06/2019

DISCUSSIONE IL 02/10/2019

SVOLTO IL 02/10/2019

CONCLUSO IL 02/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00636
presentato da
CARNEVALI Elena
testo di
Giovedì 4 ottobre 2018, seduta n. 56

   CARNEVALI, DE FILIPPO, UBALDO PAGANO, RIZZO NERVO, SCHIRÒ e SIANI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il ticket introdotto in Italia fin dal 1982, rappresenta il modo, individuato dalla legge, con cui gli assistiti contribuiscono o «partecipano» al costo delle prestazioni sanitarie di cui usufruiscono;

   i ticket, così come la legge attualmente prevede, interessano le varie prestazioni come le visite specialistiche, gli esami radiologici e strumentali e le analisi di laboratorio. Rientrano nelle prestazioni convenzionate anche le cure termali, le prestazioni farmaceutiche e le prestazioni di pronto soccorso solo in quelle regioni che, autonomamente, hanno deciso di introdurle. Ai cittadini può essere riconosciuta l'esenzione dal ticket in relazione a particolari situazioni che dipendono dal loro reddito, all'età, alla condizione sociale nella quale versano o anche in base al possibile riconoscimento del loro stato di invalidità e di particolari patologie estremamente invalidanti;

   l'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006 n. 296, aveva previsto «a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli assistiti oneri più elevati»;

   a sua volta l'articolo 1, comma 804 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 prevedeva che: «Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018»;

   il comma 805 sempre dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 disponeva che «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 804. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma» –:

   quale sia lo stato dell’iter di adozione, allo stato attuale, dopo ben dieci mesi dall'entrata in vigore della legge n. 205 del 2017 del decreto di cui al comma 805 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 relativo ai criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo strutturale di ben 60 milioni di euro annui per la riduzione della quota fissa sulla ricetta e se il Governo non ritenga doveroso assumere iniziative, con urgenza al fine di rendere effettiva la ripartizione dei finanziamenti già previsti.
(5-00636)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 2 ottobre 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00636

  Come ricordato nell'atto ispettivo in esame, l'articolo 1, comma 804, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per la riduzione della quota fissa per ricetta di prestazioni di specialistica ambulatoriale, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  Il seguente comma 805 della stessa legge dispone che i criteri per la ripartizione del Fondo tra le Regioni vengono stabiliti con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni.
  Detta intesa è stata acquisita in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni nella seduta del 13 dicembre 2018.
  Il decreto in questione è stato firmato dai Ministri concertanti in data 12 febbraio 2019, ed ha ottenuto la registrazione della Corte dei Conti il 26 marzo 2019.
  Il decreto 12 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2019.
  Il Fondo viene attribuito alle Regioni a statuto ordinario ed alla Regione Sicilia, per una quota pari a 48 milioni di euro in rapporto alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard per l'anno 2018, secondo la proposta di deliberazione CIPE su cui è stata sancita intesa in Conferenza permanente Stato-Regioni in data 1o agosto 2018.
  La somma residua di 12 milioni di euro è stata attribuita alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Basilicata, in rapporto allo scostamento tra il gettito teorico derivante dall'applicazione della quota fissa e il gettito effettivamente introitato, risultante dal Sistema Tessera Sanitaria per le ricette riferite alle prestazioni specialistiche erogate nell'anno 2016, in quanto le suddette Regioni hanno ampliato il numero di soggetti esentati dal pagamento della quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ovvero hanno adottato misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  Le somme attribuite alle singole regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia sono riportate nella tabella allegata al decreto 12 febbraio 2019.
  Ai fini della verifica dei provvedimenti adottati dalle Regioni, sono attualmente in corso le calendarizzazioni per le riunioni dei Tavoli Tecnici (Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e Tavolo per la verifica degli adempimenti), onde consentire l'erogazione dei fondi per gli anni 2018 e 2019.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pronto soccorso

ripartizione dell'aiuto

spese sanitarie