ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00631

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 55 del 03/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/10/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
BARONI MASSIMO ENRICO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
BOLOGNA FABIOLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
LAPIA MARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
MAMMI' STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
MENGA ROSA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
PROVENZA NICOLA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
SAPIA FRANCESCO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
SARLI DORIANA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
TRIZZINO GIORGIO MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
TROIANO FRANCESCA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018
VOLPI LEDA MOVIMENTO 5 STELLE 03/10/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 03/10/2018
Stato iter:
04/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/10/2018
Resoconto CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/10/2018
Resoconto FUGATTI MAURIZIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 04/10/2018
Resoconto CHIAZZESE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/10/2018

SVOLTO IL 04/10/2018

CONCLUSO IL 04/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00631
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Mercoledì 3 ottobre 2018, seduta n. 55

   LOREFICE, CHIAZZESE, MASSIMO ENRICO BARONI, BOLOGNA, D'ARRANDO, LAPIA, MAMMÌ, MENGA, NAPPI, NESCI, PROVENZA, SAPIA, SARLI, SPORTIELLO, TRIZZINO, TROIANO e VOLPI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il diritto alla libera circolazione dei prodotti originari degli Stati membri e dei prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri è uno dei principi fondamentali del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articolo 28 del Tfue);

   in una fase iniziale, la libera circolazione delle merci era stata concepita nel quadro di un'unione doganale tra gli Stati membri con l'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative agli scambi e di tutte le altre misure di effetto equivalente, e con la fissazione di una tariffa doganale comune nei rapporti della Comunità con i Paesi terzi;

   in seguito è stato posto l'accento sull'eliminazione di tutti gli ostacoli restanti alla libera circolazione delle merci, in modo da realizzare il mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne ove le merci circolano liberamente come all'interno di un mercato nazionale;

   il principio della libera circolazione delle merci si estende anche ai farmaci e dunque la loro libera vendita all'interno del mercato unico dell'Unione europea non soffre di alcun ostacolo;

   l'articolo 100 della legge n. 219 del 2006, rubricato «Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali statuisce, al comma 1: “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome”»; la disposizione è stata modificata dall'articolo 1, comma 17, del decreto legislativo n. 17 del 2014 che ha testualmente aggiunto: «Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida»;

   la previsione dell'anzidetto articolo 100 in combinato disposto con l'articolo 28 del TFUE consente al rivenditore di vendere in blocco determinati farmaci nei mercati degli Stati che garantiscano un maggior vantaggio economico;

   nella maggior parte dei casi si tratta di farmaci per i quali è assente nel commercio farmaceutico il «farmaco equivalente»;

   le appena descritte modalità di vendita generano un grande vulnus a determinate categorie di pazienti-utenti che non hanno, per motivi che riguardano esclusivamente l'economia del grossista, la possibilità di reperire quel determinato farmaco che è stato venduto in blocco nello Stato dell'Unione europea che garantisce maggiori introiti economici –:

   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere per garantire a tutti i cittadini la possibilità di reperire il farmaco idoneo alla propria cura.
(5-00631)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00631

  La problematica segnalata dall'onorevole interrogante va correttamente ricondotta nel fenomeno della indisponibilità di farmaci, sul quale l'AIFA è intervenuta già da alcuni anni.
  In via preliminare, è bene chiarire la differenza sostanziale e giuridica tra gli stati di carenza e le situazioni di indisponibilità di medicinali.
  Per medicinale «carente» si intende un medicinale non disponibile o reperibile in commercio su tutto il territorio nazionale, in quanto il titolare A.I.C. non ne assicura la fornitura appropriata e continua in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
  Pertanto, la carenza di un medicinale riguarda il Titolare AIC che registri: problemi di produzione; imprevisti aumenti di domanda o dei costi delle materie prime farmacologicamente attive; difficoltà di approvvigionamento di principi attivi o altre materie prime; interruzioni della catena distributiva.
  In questi casi, il Titolare AIC è tenuto a comunicare ad AIFA, con preavviso di almeno due mesi, l'interruzione, temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale mentre l'AIFA è tenuto ad aggiornare periodicamente sul proprio sito l'Elenco dei medicinali attualmente carenti, fornendo i dati relativi al prodotto, la data di inizio e di presunta fine della carenza, le cause, l'esistenza di alternative (SI/NO) e i suggerimenti e/o provvedimenti adottati dall'AIFA.
 In mancanza di prodotti analoghi o alternativi sul mercato nazionale, viene rilasciata alle strutture sanitarie o ai Titolari AIC l'autorizzazione temporanea all'importazione dall'estero del medicinale carente.
  Ogni diversa situazione di indisponibilità di un medicinale nella rete di distribuzione non può definirsi «carenza» e deve essere valutata caso per caso.
  Uno dei fattori più frequentemente citati al riguardo è quello dell'esportazione legata al cosiddetto « parallel trade», una pratica commerciale adottata dai grossisti quando i mercati esteri offrono condizioni di vendita più remunerative di quelle interne, in ossequio ai principi comunitari di libera circolazione delle merci.
  Ciò premesso, quanto alle iniziative avviate dal Ministro, si segnala che il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 219 del 2006, in materia di carenze ed indisponibilità dei medicinali, attraverso:
   la modifica della definizione di obbligo di servizio pubblico, ovvero «l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato»;
   la procedura di segnalazione delle indisponibilità, prevedendo che «qualora la fornitura del medicinale di cui al comma 3 non venga effettuata entro i termini ivi previsti, il farmacista deve segnalare il farmaco non reperibile nella rete di distribuzione regionale nonché il grossista a cui ha avanzato la richiesta»;
   la mancata fornitura di medicinali da parte del grossista, che può comportare, in caso di violazione dell'obbligo di servizio pubblico, una sanzione a suo carico da 3.000 a 18.000 euro, nonché la sospensione, non inferiore a 30 giorni, dell'autorizzazione.

  Inoltre, con la Circolare del 18 giugno 2014, indirizzata all'intera filiera del farmaco (produttori, distributori e farmacie), il Ministero della salute ha richiamato gli operatori a una più attenta applicazione delle norme introdotte dal decreto legislativo n. 11 del 2014 per contrastare il fenomeno dell'irreperibilità dei medicinali nel circuito distributivo nazionale.
  Quanto alle iniziative avviate per favorire la reperibilità del farmaci idonei alla cura, si rappresenta quanto segue.
  Nel 2015, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'irreperibilità dei medicinali nel circuito distributivo nazionale, è stato istituito un Tavolo di lavoro operativo su iniziativa congiunta dell'AIFA e del Ministero della salute, con la collaborazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS.
  In tale ambito, con il supporto della Regione Lazio e della Regione Lombardia, e la successiva partecipazione di tutte le sigle rappresentative della filiera del farmaco (produttori, grossisti, distributori intermedi e farmacie), è stato avviato un progetto pilota, tuttora operativo, che ha come obiettivo principale una più attenta vigilanza sull'applicazione delle norme vigenti, attraverso controlli congiunti condotti sul territorio nazionale, approfondimento di tematiche di comune interesse e sviluppo condiviso di buone pratiche.
  L'iniziativa ha lo scopo di monitorare i flussi di dati sulla tracciabilità e le segnalazioni delle crescenti situazioni di indisponibilità di medicinali sul territorio nazionale, determinate da distorsioni del mercato e della filiera distributiva, con il fine di individuare le condotte illegittime degli operatori coinvolti e contribuire, altresì, allo sviluppo di buone pratiche condivise tra tutti gli operatori della filiera.
  Anche in sede comunitaria, infine, nel proposito di contrastare il problema delle carenze (e delle indisponibilità) di medicinali che mettono a rischio la salute dei cittadini, la Commissione Europea sta iniziando a valutare la possibilità di consentire agli Stati Membri di adottare misure restrittive della libera circolazione delle merci, prevedendo obblighi di previa notifica o di autorizzazione alle attività di parallel export, purché limitatamente ai casi di medicinali carenti o a rischio di carenza e su criteri trasparenti e non discriminatori.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera circolazione delle merci