ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 50 del 26/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: BARELLI PAOLO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 26/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/09/2018
Stato iter:
27/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/09/2018
Resoconto PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
RISPOSTA GOVERNO 27/09/2018
Resoconto GALLI DARIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
REPLICA 27/09/2018
Resoconto PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/09/2018

SVOLTO IL 27/09/2018

CONCLUSO IL 27/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00549
presentato da
BARELLI Paolo
testo di
Mercoledì 26 settembre 2018, seduta n. 50

   BARELLI e PORCHIETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con delibera 23 novembre 2017, 783/2017/R/COM, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha stabilito per tutti i clienti finali, domestici e non domestici, di luce e gas, che il recesso per cambio fornitore venga inviato unicamente dal fornitore subentrante a quello uscente, tramite il Sistema informativo integrato (SII). Sostanzialmente si prevede un mandato a recedere fornito dal cliente in sede di sottoscrizione di un nuovo contratto, connettendo l'esercizio del recesso alla presenza di un soggetto scelto dal cliente, in grado di garantire una fornitura;

   tale delibera si conforma alla realtà dei piccoli consumatori (utenti in bassa tensione o che consumano meno di 200.000 Smc/anno di gas), che hanno la possibilità di un preavviso di soli 30 giorni per il cambio fornitore;

   viceversa, per i clienti elettrici in media e alta tensione, o con consumi di gas superiori ai 200.000 smc/anno, (in sostanza: per le imprese) che hanno contratti a tempo indeterminato, si prevedono clausole lasciate liberamente alla contrattazione delle parti e termini di preavviso di recesso mediamente molto lunghi (dai 12 ai 24 mesi); tale meccanismo appare lesivo dei loro diritti e interessi;

   non è pensabile che 12 mesi prima, in un mercato che negli ultimi anni è stato «scosso» da forti oscillazioni di prezzo, l'azienda debba aver necessariamente scelto il fornitore subentrante e sia costretta a passare tramite questo e il SII, pena la non possibilità di disdire il contratto sottoscritto. Anche da un punto di vista legale questa limitazione è discutibile, in quanto andrebbe ad esautorare il potere negoziale di contrarre e rescindere contratti;

   in sede di consultazione preparatoria alla delibera alcuni soggetti partecipanti hanno segnalato che tale previsione potrebbe non rispondere pienamente alla volontà ultima del cliente, la cui realizzazione è tutelata dalla regolazione e da Arera;

   alcuni fornitori, contestando che la procedura di recesso non è stata eseguita seguendo la delibera n. 783 del 2017, già oggi ritengono il recesso ricevuto direttamente dal cliente non valido. Nei nuovi contratti questa modalità obbligata di recesso è inserita come clausola –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, volte alla revisione complessiva della disciplina del recesso contrattuale per i clienti del settore elettrico e del gas, al fine di tutelare la libertà contrattuale delle imprese in relazione a quanto segnalato in premessa, nel pieno rispetto delle esigenze degli utenti.
(5-00549)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00549

  Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.
  Come noto, la legge n. 481 del 1995 individua, quali finalità, la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico e assegna all'Autorità per l'energia il compito di perseguirle anche mediante prescrizioni sulle condizioni di erogazione dei servizi.
  Nell'ambito delle iniziative volte a disciplinare il processo del cambio del fornitore, con la delibera 783/2017, l'Autorità ha centralizzato la procedura di recesso nel Sistema Informativo Integrato (SII), con riferimento sia al settore elettrico sia a quello del gas naturale, a prescindere dalla tipologia di cliente coinvolto, al fine di rendere detto processo trasparente nelle comunicazioni intra-operatori, tracciabile e con tempistiche certe di esecuzione; il tutto a tutela del cliente finale.
  La delibera 783/2017 prevede una tutela nei confronti dei clienti di piccole dimensioni, in ragione della diversa e minore forza contrattuale che questi soggetti hanno nei confronti del fornitore, definendo tempi brevi di preavviso. Per i clienti di grandi dimensioni, la citata delibera non stabilisce tempistiche per l'esercizio di diritto di recesso perché si presume che i grandi clienti abbiano la forza contrattuale di negoziare le clausole di fornitura.
  Sul primo tema posto dall'interrogante, si ritiene che la gestione centralizzata della procedura mediante il SII consenta lo svolgimento di queste attività con modalità informatizzate e standardizzate, affidate ad un soggetto terzo e neutrale rispetto agli interessi dei diversi soggetti coinvolti (venditore entrante, venditore uscente, impresa distributrice), nel rispetto di determinate tempistiche e modalità operative.
  Sul secondo tema posto, a valle dell'adozione della delibera sono pervenute all'Autorità alcune segnalazioni relative all'applicazione della regolazione sui contratti dei clienti di maggiori dimensioni: le procedure di recesso e switching verso altro fornitore, regolate dalla delibera, mal si concilierebbero con termini di recesso medio-lunghi, liberamente stabiliti dalle parti nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas di clienti non domestici, e condizionerebbero l'esercizio del diritto di recesso alla contestuale scelta di un diverso fornitore.
  Invero, sembrerebbe trattarsi di due temi differenti: da un lato, le modalità di comunicazione del cliente verso il fornitore uscente circa la volontà del recesso, da esercitare secondo i termini contrattuali; dall'altro lato, la procedura di comunicazione di cambio fornitore attraverso il SII, una volta maturato il termine di preavviso ovvero quando il cliente dovesse decidere di cambiare (salve eventuali penali verso l'uscente).
  Ad ogni buon conto, si è appreso che l'Autorità stia vagliando le segnalazioni pervenute sul tema e stia valutando, ove ravvisi la necessità, le possibilità di intervento e di modifica della disciplina attualmente in vigore. Pertanto, si seguirà l'eventuale evoluzione del quadro regolatorio in materia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo d'energia

gas naturale

potere di negoziazione