ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00471

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 46 del 18/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 18/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUBISUTTI AURELIA LEGA - SALVINI PREMIER 18/09/2018
CAFFARATTO GUALTIERO LEGA - SALVINI PREMIER 18/09/2018
CAPARVI VIRGINIO LEGA - SALVINI PREMIER 18/09/2018
LEGNAIOLI DONATELLA LEGA - SALVINI PREMIER 18/09/2018
LORENZONI EVA LEGA - SALVINI PREMIER 18/09/2018
MOSCHIONI DANIELE LEGA - SALVINI PREMIER 18/09/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/09/2018
Stato iter:
19/09/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 19/09/2018
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
 
RISPOSTA GOVERNO 19/09/2018
Resoconto COMINARDI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
 
REPLICA 19/09/2018
Resoconto MURELLI ELENA LEGA - SALVINI PREMIER
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 19/09/2018

SVOLTO IL 19/09/2018

CONCLUSO IL 19/09/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00471
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Martedì 18 settembre 2018, seduta n. 46

   MURELLI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CAPARVI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI e MOSCHIONI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'assegno sociale è una prestazione di natura economica che l'Inps eroga a domanda ai cittadini in condizioni disagiate i cui redditi si trovano al di sotto delle soglie stabilite annualmente per legge; come tale, dunque, riveste carattere assistenziale giacché prescinde dall'effettivo versamento dei contributi (importo 2018 pari a 448,07 euro per 13 mensilità);

   tra i requisiti, oltre quelli reddituali e di età anagrafica, è richiesto anche quello della residenza in via continuativa, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale;

   la prestazione viene sospesa se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni; dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza è verificato ogni anno;

   il requisito della residenza decennale in via continuativa è richiesto anche per i familiari di lavoratori extracomunitari ricongiunti nel nostro Paese;

   in proposito, si ricorda che fino al 2008 bastava che un extracomunitario soggiornante legalmente in Italia avanzasse domanda di ricongiungimento familiare, perché l'anziano parente, una volta entrato nel territorio, potesse beneficiare del trattamento sociale;

   con un emendamento della Lega al decreto-legge n. 112 del 2008 (ora comma 10 dell'articolo 20 – legge n. 133 del 2008) – si ricorda – è stato posto rimedio a questa stortura, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2009 ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale è necessario il requisito, del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale, in aggiunta a quello della anzianità anagrafica e del reddito;

   solo nel 2014 gli stranieri over 65enni che hanno ricevuto l'assegno sociale sono stati 55.930, per una spesa totale di 327 milioni e 190 mila euro; si teme un aumento esponenziale della spesa il prossimo anno, quando saranno decorsi i dieci anni di permanenza minima in Italia per i «nuovi» richiedenti e ricongiunti –:

   se il Ministro interrogato disponga di una stima della spesa previdenziale derivante dalla concessione dell'assegno sociale a cittadini extracomunitari nel 2019, starting year di un nuovo e ingente flusso di domande della prestazione e se, dinanzi a cifre preoccupanti, non ritenga di dover assumere iniziative per intervenire con tempestività sui requisiti per l'ottenimento dell'assegno da parte di cittadini stranieri, come prevedere una permanenza minima superiore a dieci anni o definire per essi un limite reddituale più alto.
(5-00471)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 19 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-00471

  Con riferimento all'interrogazione dell'On. Murelli si fa presente quanto segue.
  Come rappresentato correttamente dalla stessa interrogante, il requisito della residenza del titolare in Italia è correlato al carattere inesportabile dell'assegno.
  A differenza di quanto avviene per le prestazioni previdenziali, infatti, l'assegno sociale non può essere corrisposto al di fuori del territorio nazionale.
  Il requisito di residenza deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Nel caso di comunicazione di trasferimento della residenza all'estero o qualora, a seguito dei controlli effettuati, emerga che la residenza effettiva non risulti in Italia come invece dichiarato, l'INPS procede alla revoca della prestazione.
  Ulteriore requisito è quello previsto dall'articolo 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale stabilisce che «A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale».
  A differenza della residenza, l'ulteriore requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno decennale continuativo in Italia una volta conseguito, è definitivo.
  Pertanto la sua sussistenza va rilevata solo in sede di domanda di riconoscimento dell'assegno e, come chiarito nella circolare INPS 105/2008, il possesso del requisito dei 10 anni continuativi di soggiorno in Italia va accertato indipendentemente dall'arco temporale in cui s’è verificato.
  Pertanto, pur dovendo essere concentrato in un segmento temporale della vita del richiedente (di almeno 10 anni continuativi), il soggiorno può essere collocato anche in un periodo temporale distante dal momento di presentazione della domanda di prestazione assistenziale.
  In merito a quest'ultimo requisito, occorre precisare che esso è entrato pienamente in vigore il 1o gennaio 2009, nel senso che già a partire da quella data esso deve sussistere con riferimento agli anni anteriori al 2009.
  Ne consegue che il 2019 non si distingue dagli anni precedenti come periodo a partire dal quale risulta maturato per la prima volta il requisito decennale e pertanto, non si prevede un improvviso incremento delle domande di assegno sociale a partire dall'anno prossimo.
  Infine, con riferimento all'ipotesi di introduzione dei requisiti ulteriormente restrittivi per gli stranieri in merito alla residenza minima superiore a dieci anni o di un limite reddituale più alto, questi potrebbero dare adito alle stesse censure già formulate dalla Commissione Europea, per i cittadini comunitari, con riferimento al requisito del soggiorno di 10 anni sul territorio nazionale, introducendo una palese disparità di trattamento tra cittadini italiani e comunitari da una parte e cittadini stranieri extracomunitari dall'altra di dubbia costituzionalità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, nonché contrarie al Regolamento CE n. 883/2004, richiamato dall'articolo 12 della Direttiva 2011/9B/UE, la quale prevede che i lavoratori dei Paesi Terzi di cui all'articolo 3, par. 1, lettere b) e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel Regolamento CE 883/2004 (comma 1, lettera e).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cittadino straniero

lavoratore migrante

migrante