ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00228

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 32 del 24/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: FORNARO FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 24/07/2018


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO delegato in data 24/07/2018
Stato iter:
25/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/07/2018
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
 
RISPOSTA GOVERNO 25/07/2018
Resoconto PESCE ALESSANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO)
 
REPLICA 25/07/2018
Resoconto FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/07/2018

SVOLTO IL 25/07/2018

CONCLUSO IL 25/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00228
presentato da
FORNARO Federico
testo di
Martedì 24 luglio 2018, seduta n. 32

   FORNARO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sul controllo della fauna selvatica prevede, al comma 2, che: «Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio»;

   dai quanto è emerso da alcune audizioni informali sulla situazione e sui problemi del settore agroalimentare, svolte dalla Commissione agricoltura, risulta esserci un problema aperto con l'Unione europea in merito al regime giuridico scelto per risarcire i danni, in considerazione del fatto che non si ritiene compatibile la notifica ai sensi degli orientamenti per gli aiuti di Stato;

   i danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle strutture produttive rappresentano una delle cause dell'abbandono dell'agricoltura in molte aree marginali del nostro Paese con danni presenti e futuri, anche in relazione alla mancata sorveglianza ambientale e dell'assetto idrogeologico –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario, per quanto di competenza, assicurare, con urgenza, iniziative maggiormente efficaci in materia di gestione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, anche in coordinamento con altri Ministeri, con un adeguato programma di interventi per la relativa prevenzione e per il controllo della presenza sul territorio, al fine di sostenere l'operato delle regioni, anche nell'adempimento di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 19 della citata legge n. 157 del 1992, nel rispetto della fauna selvatica e nel contempo per la salvaguardia delle imprese agricole.
(5-00228)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 25 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione XIII (Agricoltura)
5-00228

  Mi preme innanzitutto segnalare che la gestione della fauna selvatica è un tema da tempo all'attenzione delle Amministrazioni centrali e regionali, in quanto occorre individuare soluzioni condivise e vagliare eventuali proposte, volte a trovare risposte ad una serie di problematiche afferenti la sfera di applicazione della legge 11 febbraio 1992 n. 157, con particolare riferimento alla questione del risarcimento dei danni al settore agricolo causati da fauna selvatica, denunciata da tutte le organizzazioni sindacali agricole, dalle Amministrazioni regionali ed Enti parco.
  Al riguardo si fa presente che nell'anno 2017 è stato istituito in sede di Conferenza Unificata un Tavolo per il coordinamento degli interventi territoriali in materia di danni da fauna selvatica, al quale partecipano i Ministeri competenti (Agricoltura, Ambiente, Salute) ed ISPRA, anche allo scopo di elaborare una proposta di modifica della Legge 157/92, in risposta a tali problematiche.
  In tale contesto, sono state messe a punto alcune proposte di modifica della legge n. 157/92, in particolare a carico degli articoli 18 (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) e 19 (Controllo della fauna selvatica), oltre all'introduzione dell'articolo 18-bis (Gestione faunistico venatoria degli ungulati).
  Le modifiche all'articolo 18 e l'introduzione dell'articolo 18-bis sono volte a raccogliere in un unico quadro normativo la disciplina della caccia agli ungulati, con particolare riferimento al cinghiale (per il quale è necessario favorire la realizzazione di specifici piani di abbattimento), notoriamente responsabile di ingenti danni all'agricoltura.
  Su questo aspetto si prevede che la gestione delle specie di ungulati selvatici deve essere finalizzata a garantire la necessaria compatibilità con l'ambiente e con le relative attività antropiche. Con questo obiettivo, il prelievo venatorio può essere effettuato anche al di fuori dei periodi e dell'arco temporale stabilito dall'articolo 18 della legge 157/92, mentre la caccia di selezione agli ungulati deve essere svolta dai soggetti abilitati, previa partecipazione a specifici corsi di formazione (Selecontrollori).
  Stiamo lavorando con il Ministero dell'ambiente per trovare una soluzione condivisa che tuteli al contempo il rispetto dell'ambiente e la difesa delle produzioni agricole.
  Inoltre, sempre con l'obiettivo di tutelare maggiormente la biodiversità ed intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico delle specie faunistiche che arrecano danni anche alle attività umane, si è ritenuto necessario aggiornare l'articolo 19 della legge in questione, per consentire alle Regioni di dotarsi di nuove figure espressamente autorizzate e selezionate attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica.
  Per quanto riguarda invece la problematica relativa al risarcimento dei danni al settore agricolo, in data 6 giugno 2018 questa Amministrazione ha provveduto ad effettuare la notifica alla Commissione europea di uno schema di decreto interministeriale che disciplina le modalità di concessione degli aiuti per le misure preventive e per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma protetta dalle direttive comunitarie e dalla legislazione unionale e nazionale alle produzioni agricole, secondo le condizioni e i criteri indicati dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali che, a decorrere dall'anno 2015, prevedono la possibilità di risarcimento dei danni arrecati ad attrezzature, infrastrutture, animali e piante ed alle sole imprese attive nella produzione agricola primaria.
  Attendiamo ora le valutazioni di competenza della Commissione europea.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

fauna

equilibrio ecologico

controllo degli aiuti di Stato