ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 29 del 18/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: PAITA RAFFAELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 27/02/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 18/07/2018
Stato iter:
27/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 27/02/2019
Resoconto COLETTO LUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 27/02/2019
Resoconto CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/07/2018

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 27/02/2019

DISCUSSIONE IL 27/02/2019

SVOLTO IL 27/02/2019

CONCLUSO IL 27/02/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00179
presentato da
PAITA Raffaella
testo presentato
Mercoledì 18 luglio 2018
modificato
Mercoledì 27 febbraio 2019, seduta n. 134

   PAITA, CARNEVALI. — Al Ministro della salute, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   Maria Antonietta Banchero, medico che riveste il ruolo di direttore sanitario presso la asl 5 in Liguria, si è vista giudicare i suoi requisiti inadeguati dagli organi giudiziari prima in Lombardia e ora anche dal Tar del Lazio;

   con il pronunciamento del tribunale amministrativo del Lazio le è stata negata l'iscrizione alla graduatoria nazionale dei direttori della sanità;

   per il Tar i parametri risultano essere per legge oggettivi con un programma di attribuzione automatica che li sottrae da ogni discrezionalità;

   in particolare, risulta che l'attività svolta a Legnano tra il 2010 e il 2016 non fu svolta con un ruolo di vertice, pertanto, quegli anni non possono costituire punteggio per l'attribuzione di incarichi apicali come previsti dalla legge;

   da queste premesse appare una evidente anomalia, ossia che ciò che non è stato consentito né in Lombardia né nel Lazio possa essere consentito in Liguria;

   i criteri per la dirigenza sanitaria sono affidati ad una normativa nazionale, il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 206 del 3 settembre 2016) –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e della situazione relativa all'incarico ricoperto dalla dottoressa Banchero presso la asl 5 della Liguria e quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire uniformità nell'applicazione della normativa in materia di conferimento di incarichi di vertice nelle aziende sanitarie.
(5-00179)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 27 febbraio 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-00179

  Il Ministero della salute è a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole interrogante e, già prima del presente atto ispettivo, ha assunto le iniziative di propria competenza, che mi accingo ad illustrare.
  Premetto che la questione rileva, ai fini delle competenze del Ministero della salute, innanzitutto in ragione della procedura selettiva per la formazione dell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore generale: procedura alla quale la dottoressa Banchero ha partecipato, conseguendo, però, una valutazione negativa che le ha impedito di essere inserita nell'Elenco nazionale pubblicato con determina del 12 febbraio 2018.
  Infatti, nell'ambito di tale procedura di rilievo nazionale – e, pertanto, di esclusiva competenza del Ministero della salute – l'esperienza svolta dalla dottoressa Banchero dal 15 dicembre 2010 al 27 ottobre 2016 presso l'Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, ivi compresi gli ulteriori incarichi ricoperti nel medesimo periodo, con particolare riferimento a quello svolto dal 16 marzo 2011 presso la Direzione Generale salute di Regione Lombardia, non è stata utilmente valutata dalla Commissione esaminatrice.
  A tal riguardo, rammento, che l'articolo 4 dell'avviso pubblico di selezione prevedeva la possibilità di valutare quale esperienza dirigenziale esclusivamente l'attività di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni, a condizione che essa fosse svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonché diretta responsabilità di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato; inoltre nello stesso avviso è specificato che «non si considera esperienza dirigenziale valutabile l'attività svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca».
  La Commissione, inoltre, prendeva atto delle argomentazioni espresse dal tribunale di Milano nella sentenza n. 1862 del 2016, passata in giudicato, ed in particolare del fatto, che lo stesso Tribunale aveva evidenziato, che durante il citato periodo di distacco presso la regione Lombardia la dottoressa Banchero non avrebbe esercitato funzioni dirigenziali con autonomia gestionale e diretta responsabilità di risorse umane, concludendo che quell'incarico non poteva essere considerato al fine dell'acquisizione dell'idoneità alla nomina di Direttore Sanitario della Regione Lombardia.
  Avverso le valutazioni espresse dalla Commissione per la formazione dell'Elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, la dottoressa Banchero ha proposto ricorso al TAR Lazio che, con sentenza del 13 giugno 2018, lo ha respinto, evidenziando, in particolare, che l'esperienza dirigenziale in questione non presentava i requisiti previsti dall'articolo 1, commi da 7-bis a 7- quater del decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni – i quali, come noto, disciplinano la procedura per la formazione dell'elenco nazionale in parola.
  D'altra parte la medesima sentenza (peraltro appellata dalla ricorrente) ha chiarito la specificità dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per la valutazione dell'esperienza dirigenziale dei candidati, precisando che «altri sono i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale ligure posto che la norma in base alla quale la ricorrente ha potuto partecipare a tale iscrizione in Liguria la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 è stata modificata, in base alla legge nazionale, soltanto dopo che la procedura si era svolta presso quella Regione, in base ai requisiti posseduti alla data della domanda del 12 aprile 2016 ed esattamente con legge regionale 18 novembre 2016, n. 27».
  In sostanza, come riferisce anche la Regione Liguria, la procedura selettiva cui ha partecipato la dottoressa Banchero, che si riferiva all'iscrizione nell'elenco degli idonei alla nomina a Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del servizio sanitario della sola Regione Liguria, deve considerarsi diversa rispetto a quella disciplinata dal citato decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni per la formazione dell'Elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, e per la quale la regione Liguria con propria legge regionale aveva definito i requisiti di partecipazione.
  Infatti, alle Regioni è consentito disciplinare, con leggi regionali, le procedure per la nomina a Direttore Sanitario delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale: ciò, tuttavia, deve avvenire nel rispetto dei principi definiti dal legislatore nazionale in materia.
  Orbene, desidero rimarcare che il decreto legislativo n. 171 del 2016 e successive modificazioni, oltre a prescrivere la disciplina per la formazione dell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale degli enti del SSN, ha altresì dettato specifiche disposizioni per il conferimento degli incarichi di direttore amministrativo, il direttore sanitario e ove previsto dalle leggi regionali di direttore, dei servizi socio sanitari, prevedendo elenchi regionali di idonei ai quali si potrà accedere previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione di esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti.
  Secondo il citato decreto legislativo, inoltre, in tali procedure selettive di rilievo regionale la commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri da definire con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti già previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dalle disposizioni vigenti.
  In conclusione, tenuto conto che i lavori per la predisposizione della bozza di Accordo sono tuttora in corso, desidero dare assicurazione che è intendimento del Ministero della salute fare in modo che tali criteri rappresentino una effettiva garanzia del livello di professionalità richiesto per l'assunzione di incarichi di così elevata complessità, con ciò evitando che possano ripetersi situazioni, quali quella in esame, che seppur rese possibili dall'applicazione della normativa regionale vigente finora ed assunte con corrispondente, piena responsabilità dalla regione Liguria, fanno emergere il rischio di ingiustificate differenziazioni di disciplina su base regionale.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

giurisdizione amministrativa