ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00050

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 18 del 20/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: MARATTIN LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/06/2018


Commissione assegnataria
Commissione: V COMMISSIONE (BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 20/06/2018
Stato iter:
18/07/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/07/2018
Resoconto SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
REPLICA 18/07/2018
Resoconto MARATTIN LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/06/2018

DISCUSSIONE IL 18/07/2018

SVOLTO IL 18/07/2018

CONCLUSO IL 18/07/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-00050
presentato da
MARATTIN Luigi
testo di
Mercoledì 20 giugno 2018, seduta n. 18

   MARATTIN. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo l'articolo 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del medesimo decreto legislativo;

   tale procedura prevede che, trascorso il termine senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il prefetto nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tale caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini lo schema predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio;

   secondo l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo -:

   se si siano verificati episodi di mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto di gestione e, in caso affermativo, quanti siano i comuni che non abbiano adempiuto agli obblighi normativi citati in premessa e se ad essi sia stata applicata la disciplina sanzionatoria di cui articolo 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
(5-00050)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione V (Bilancio)
5-00050

  L'interrogazione dell'Onorevole Marattin verte sulla disciplina sanzionatoria prevista nei confronti dei comuni in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, nonché per l'invio di tali documenti alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica.
  La disciplina, richiamata dall'interrogante, è rinvenibile in due distinti e separati ambiti normativi.
  In primis, nel Testo unico degli enti locali (Tuel), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, laddove si prevede, all'articolo 141, comma 2, che la mancata approvazione del bilancio di previsione determini l'avvio di una procedura sostitutiva a cura del Prefetto che può avere come esito finale lo scioglimento del consiglio comunale ed il commissariamento degli organi fino al successivo turno elettorale amministrativo.
  La stessa procedura e lo stesso esito dissolutorio riguardo agli organi di governo del comune possono determinarsi in caso di mancata adozione del rendiconto della gestione che, ai sensi dell'articolo 227, comma 2-bis, del Testo unico Enti Locali, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
  Il secondo ambito normativo, che integra la disciplina appena richiamata, è rinvenibile all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
  Come ha evidenziato l'onorevole interrogante, il comma 1-quinquies del decreto-legge n. 113 del 2016 stabilisce il divieto per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, compresa la stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della sanzione medesima, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per:
   l'approvazione del bilancio di previsione, ordinariamente fissato al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Tuel;
   l'approvazione del rendiconto, fissato, come detto, al 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di riferimento, ai sensi dell'articolo 227, comma 2, del TUEL;
   l'approvazione del bilancio consolidato, fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 151, comma 8, del Testo unico, per gli enti tenuti a tale adempimento;
   l'invio dei relativi dati entro 30 giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

  Da quanto detto si evidenzia, quindi, che l'impianto sanzionatorio per comuni inadempienti opera su due piani distinti, con conseguenze di intensità variabile e con il richiamo a responsabilità istituzionali diverse:
   riguardo all'accertata mancata approvazione del bilancio e del rendiconto, è, infatti, lo Stato che interviene in via sostitutiva, attraverso il Prefetto, fino alla estrema misura dell'adozione del provvedimento di scioglimento degli organi elettivi, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno;
   riguardo alle fattispecie omissive di cui al decreto-legge n. 113 del 2016, la sanzione del blocco alle assunzioni di personale, fino al rispetto dei predetti adempimenti, ricade, viceversa, direttamente sull'Ente locale che dovrà rispettarla nell'ambito della sua sfera di autonomia amministrativa, ovviamente temperata dai meccanismi interni di controllo della regolarità amministrativa e contabile e dai controlli della Corte dei conti.

  Concludo, quindi, riferendo alcuni dati sulle misure sanzionatorie di competenza statale adottate nell'ambito della materia oggetto della presente interrogazione:
   nel corso dell'anno 2017 sono stati predisposti quattro provvedimenti di scioglimento per mancata approvazione del rendiconto;
   nel corso del 2018, a tutt'oggi, è stato disposto uno scioglimento adottato ai sensi dell'articolo 141 tuel per mancata approvazione del rendiconto, mentre due altri provvedimenti sono in corso di perfezionamento.

  Tali numeri sono, evidentemente, parziali anche tenuto conto che alcuni adempimenti contabili dell'anno in corso sono stati differiti per alcuni enti in condizioni particolari.
  Infatti, per i comuni interessati dal sisma del 2016 il termine per la deliberazione del rendiconto 2017 è stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2018, decreto adottato sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016».
  E per gli stessi enti locali (140 comuni ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) il termine per l'invio al Ministero dell'interno del certificato del rendiconto della gestione 2017 è stato fissato al 31 ottobre 2018.
  Inoltre, la verifica statale sull'approvazione dei documenti contabili non si esplica sugli enti locali della Sicilia (390 comuni), per i quali è competente l'assessorato regionale degli enti locali della regione.
  Infine, in merito alla richiesta di conoscere quanti siano i comuni che non abbiano inviato i documenti contabili relativi al rendiconto 2017 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, si fa presente che, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 2 luglio 2018, risulta che su 8.014 comuni tenuti all'invio (compresi gli enti soppressi nel 2017 e quelli di nuova istituzione), sono:
   2.087 quelli che non hanno inviato gli schemi di bilancio (26 per cento dei comuni sono inadempienti);
   2.203 quelli che non hanno trasmesso i dati contabili analitici (24 per cento dei comuni sono inadempienti);
   2.036 quelli che non hanno trasmesso il piano degli indicatori e dei risultati attesi (25 per cento dei comuni sono inadempienti).

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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